|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 10 maggio 2007 di
|
|
RI 1,
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 2 maggio 2007 (n. 2223) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 marzo 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese; |
vista la risposta 22 maggio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il dr. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel settembre del 1975.
Nel 1988 è stato oggetto di una revoca della patente di due mesi per aver circolato in stato di spossatezza, andando ad urtare la segnaletica di un cantiere autostradale in territorio di __________.
B. Il __________, verso le ore 08.10RI 1RI 1 ha circolato nell'abitato di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 73 km/h, laddove vige il limite di 50 km/h.
A seguito di questa infrazione, con risoluzione 12 gennaio 2007 la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 350.-, nonostante lo stato di necessità invocato dal prevenuto nell'ambito delle osservazioni presentate al rapporto di contravvenzione. L'interessato non ha impugnato tale sanzione adottata in base all'art. 90 cifra 1 LCStr, che è quindi passata in giudicato incontestata.
C. Preso atto delle predette conclusioni penali, il 15 marzo 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di un mese (dal 18 aprile 2007 al 17 maggio 2007), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
D. Con giudizio 2 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuti in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa inflitta al ricorrente. Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese.
E. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone implicitamente l'annullamento
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, ribadendo in particolare di aver commesso l'infrazione in stato di necessità giusta l'art. 34 CP e di aver pagato la multa senza immaginare che avrebbe potuto essere oggetto anche di un provvedimento amministrativo. Delle ulteriori, polemiche argomentazioni addotte dall'insorgente si dirà - ove occorresse - nel seguito.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 214 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il __________, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.- per aver circolato a 73 km/h nell'abitato di __________, ove vige un limite di 50 km/h.
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 12 gennaio 2007. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto o disattendendo i principi dello stato di necessità sanciti all'art. 34 CP (rispettivamente le circostanze esimenti previste dall'odierno art. 17 CP, entrato in vigore il 1° gennaio 2007), avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della risoluzione di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata davanti alla Pretura penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sull'invocazione dello stato di necessità di cui all'art. 34 CP, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere l'impunibilità negatagli dalla prima istanza di giudizio. RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione imputatagli e l'importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver circolato a velocità eccessiva, violazione che notoriamente comporta anche una revoca della licenza di condurre. A quest'ultimo riguardo, non gli è di alcun giovamento affermare che ignorava di poter incorrere in una revoca della patente. In effetti, il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire gli eccessi di velocità in ambito amministrativo è ormai di dominio pubblico.
In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. La giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto aveva sancito che indipendentemente dalle circostanze concrete un eccesso di velocità nell'abitato di 21-24 km/h era una violazione di media gravità da punire con una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (DTF 124 II 97 consid. 2). Un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità di ampiezza superiore ai 16 km/h stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h in abitato è nella migliore delle ipotesi un'infrazione di media gravità, che con il nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da un eccesso di 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il __________ RI 1 ha superato di 23 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 50 km/h consentita all'interno della località di __________. Egli ha dunque compromesso in modo medio grave la sicurezza della circolazione ai sensi della citata giurisprudenza e degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 90 cifra 1 LCStr.
Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b LCStr, il provvedimento di revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista.
4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
|
4. Intimazione a: |
,. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario