Incarto n.
52.2007.159

 

Lugano

21 giugno 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Matteo Cassina astenuto

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 maggio 2007 del

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 24 aprile 2007 del Consiglio di Stato (n. 2076) che annulla la decisione 26 gennaio 2007 con cui il municipio di RI 1 sospende per la durata di due anni al massimo la decisione sulla domanda di costruzione inoltrata da CO 1 per costruire otto case a schiera in località __________ (part. 51);

 

 

viste le risposte:

-    16 maggio 2007 del Dipartimento del territorio;

-    22 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

-    29 maggio 2007 del CO 2;

-    31 maggio 2007 di CO 1;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il 16 gennaio 2007 il resistente CO 1 ha chiesto al municipio di RI 1 il permesso di costruire un complesso formato da otto case a schiera su un terreno (part. 51), situato in località __________, a ridosso del nucleo.

Con risoluzione 26 gennaio 2007, fondata sull'art. 65 LALPT, il municipio ha sospeso per due anni al massimo la sua decisione, ritenendo che la prevista edificazione si ponesse in contrasto con gli studi pianificatori in corso.

La domanda di costruzione è stata nondimeno trasmessa al Dipartimento del territorio il 31 di quello stesso mese e pubblicata all'albo comunale dal 1° al 15 febbraio 2007. Ad essa si è opposto il CO 2 con argomenti che non occorre qui riassumere.

 

b. Contro la decisione di sospensione della domanda di costruzione il proprietario del fondo CO 1, il progettista arch. CO 1 ed il beneficiario di un diritto di compera sul fondo, avv. CO 1, sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.

Nelle more del giudizio, il 3 aprile 2007 il Dipartimento del territorio ha espresso preavviso (n. 56704) favorevole all'intervento, rilevando fra l'altro di non essere a conoscenza di studi pianificatori in atto nella zona in questione.

Il 10 aprile 2007 il municipio ha dal canto suo chiesto al dipartimento di preavvisare l'istituzione di una zona di pianificazione sul comparto al quale appartiene il fondo dedotto in edificazione.

 

 

                                  B.   Con giudizio 24 aprile 2007 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltratogli dagli interessati all'intervento, annullando il controverso provvedimento di salvaguardia della pianificazione e rinviando gli atti al municipio per nuova decisione.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che il municipio fosse incorso in una grave irregolarità procedurale, adottando la decisione di sospensione prima ancora di pubblicare la domanda e di trasmetterla all'autorità cantonale per l'esame di sua competenza.

 

 

                                  C.   Contro il predetto giudizio il comune di RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato con rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltratogli dai promotori della controversa operazione immobiliare.

L'insorgente nega in sostanza che il fatto di aver sospeso il giudizio sulla domanda di costruzione prima di pubblicarla e trasmetterla al Dipartimento del territorio costituisca una violazione di legge suscettibile di giustificare l'annullamento del provvedimento in contestazione.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono __________ e litisconsorti contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

Il CO 2 condivide invece l'impugnativa.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 LE e 65 cpv. 3 LALPT.

La legittimazione attiva del comune è certa. Se i qui resistenti fossero legittimati ad insorgere davanti al Consiglio di Stato è questione che può rimanere indecisa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

I fatti rilevanti non sono contestati. Il giudizio può dunque essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione l'autorità cantonale o il municipio devono sospendere per due anni al massimo la loro decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto.

La norma è volta a salvaguardare la pianificazione in via di elaborazione, attribuendo effetto anticipato negativo al diritto in formazione e paralizzando l'applicabilità del diritto vigente (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 65 LALPT n. 451 seg.).

 

2.2. La legge non stabilisce il momento in cui l'autorità deve adottare i provvedimenti di salvaguardia della pianificazione. Considerato che sono destinati a giustificare il ritardo nella decisione sulla domanda di costruzione, appare comunque evidente che l'autorità deve adottarli non appena si avvede che l'intervento è atto a pregiudicare il regolare svolgimento di un determinato processo pianificatorio (cfr. Scolari, op. cit., n. 452). Se indugia ad adottarli si espone al rischio di vedersi rimproverare di aver violato il principio della buona fede, procrastinando indebitamente la decisione sulla domanda di costruzione.

Le misure di salvaguardia della pianificazione fondate sull'art. 65 LALPT devono tuttavia essere adottate in modo da evitare un ingiustificato cumulo dei periodi di sospensione. In particolare, va evitato che la domanda di costruzione venga sottoposta all'esame dell'autorità cantonale soltanto dopo la scadenza di un termine biennale di sospensione fissato dal municipio, esponendo l'istante in licenza al rischio che quest'ultima adotti a sua volta un provvedimento retto dall'art. 65 LALPT.

Di regola, la decisione di sospendere l'esame di una domanda viene dunque adottata soltanto dopo aver ricevuto il preavviso dell'autorità cantonale. Decidere di sospendere la decisione sulla domanda prima di pubblicarla e di trasmetterla all'autorità cantonale non è comunque contrario al diritto. È anzi nell'interesse dell'istante in licenza, poiché abbrevia l'attesa della decisione di merito sulla domanda. Basta che la procedura di rilascio del permesso segua nel frattempo il suo corso, ovvero che la domanda sia pubblicata all'albo, notificata ai confinanti e trasmessa per esame all'autorità cantonale (cfr. STA 19.12.1995 n. 52.1995. 412 in re. P. = RDAT II-1996 n. 27 consid. 4).

 

 

                                   3.   Fondandosi sull'art. 65 LALPT, il municipio ha in concreto deciso di sospendere per due anni al massimo l'esame della domanda di costruzione inoltratagli dai qui resistenti senza attendere di pubblicarla all'albo, di notificarla ai vicini e di trasmetterla per esame all'autorità cantonale.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'apparente precipitazione con cui l'autorità comunale ha adottato la misura in oggetto non viola affatto il diritto, poiché, pochi giorni dopo, la domanda di costruzione è stata comunque pubblicata all'albo, notificata ai confinanti e trasmessa per esame al Dipartimento del territorio, che l'ha preavvisata ancor prima che il Governo emanasse il giudizio qui impugnato.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle predette considerazioni, il ricorso va accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltratogli da __________, __________ e __________.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 65 LALPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 24 aprile 2007 (n. 2078) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca sul ricorso inoltratogli dai qui resistenti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei resistenti in solido, che rifonderanno fr. 1'000.- al comune a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

 

;

;

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario