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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 15 maggio 2007 del
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 2 maggio 2007 (n. 2205) del Consiglio di Stato, che accoglie l'impugnativa presentata da CO 1 e CO 2 contro la decisione 29 gennaio 2007 con cui RI 1 ha aggiudicato a CO 2 l'affitto dell'azienda agricola __________; |
viste le risposte:
- 21 maggio 2007 di CO 3,
- 29 maggio 2007 del Consiglio di Stato,
- 31 maggio 2007 di CO 1 e CO 2;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Dopo vicissitudini note alle parti e che non è qui necessario rievocare, il 17 novembre 2006 il patriziato di RI 1 ha indetto un pubblico concorso per l'affitto dell'azienda agricola __________ (FU 92/2006) a partire dal 1° gennaio 2007.
Il bando precisava in particolare che il canone annuo massimo autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura ammontava a fr. 18'050.– e che le candidature dovevano essere corredate da una dichiarazione di disponibilità a prestare una garanzia di fr. 20'000.– e dal capitolato regolarmente firmato.
B. Nel termine prestabilito sono pervenute al patriziato 8 offerte, tra cui quella di CO 2 e una presentata in comune da CO 1 e CO 2.
Ritenendo CO 3 il miglior offerente, con risoluzione 29 gennaio 2007 l'ufficio patriziale gli ha aggiudicato in affitto la masseria.
C. Con giudizio 2 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la suddetta delibera, accogliendo il ricorso contro di essa interposto da CO 1 e CO 2.
Dopo aver evaso alcune censure ricorsuali relative al bando di concorso e alla carenza di motivazione della decisione di aggiudicare l'affitto della masseria a CO 3, il Governo ha annullato la delibera in quanto avvenuta sulla base di offerte sprovviste dell'indicazione del canone di affitto.
D. Contro il predetto giudicato governativo, il RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Sostiene che i concorrenti, non indicando un canone di affatto inferiore, hanno implicitamente aderito a quello massimo di fr. 18'050.– autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura. In quanto dettata da formalismo eccessivo, la decisione impugnata sarebbe pertanto arbitraria.
E. A favore dell'accoglimento del ricorso si pronuncia CO 2, mentre il Consiglio di Stato vi si oppone. CO 1 e CO 2 si rimettono invece al giudizio del tribunale.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 146 cpv. 1 LOP) e la legittimazione attiva del patriziato ricorrente (art. 147 lett. b LOP) sono certe.
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso. La norma persegue un duplice scopo: da una parte tende a salvaguardare l'interesse della comunità permettendo all'ente pubblico di scegliere l'offerta più vantaggiosa, dall'altra mira invece ad assicurare a tutti i concorrenti le stesse possibilità di riuscita (STA 20.10.06, n. 52.2006.241, consid. 2.1).
L'aggiudicazione deve essere fatta al miglior offerente (art. 14 cpv. 1 LOP). Solo in casi straordinari, quando l'offerta migliore non presenti, a giudizio dell'ufficio patriziale, sufficienti garanzie, l'aggiudicazione può essere fatta ad altro concorrente (art. 14 cpv. 2 LOP). La legge non fa alcun accenno ai criteri applicabili per la valutazione delle offerte. Il patriziato è quindi libero di prestabilire i criteri di aggiudicazione nel bando di concorso. Al momento della delibera l'amministrazione patriziale deve tuttavia rispettare le condizioni del bando e i criteri di aggiudicazione ivi contenuti; in caso contrario, violerebbe il principio della buona fede e della parità di trattamento dei concorrenti (STA 20.10.06, precitata).
3. Nel caso concreto, il bando del concorso indicava che il canone annuo massimo, autorizzato dalla Sezione dell'agricoltura, per l'affitto dell'azienda agricola __________ ammontava a fr. 18'050.–. Ora, tra le otto offerte pervenute, il patriziato ha scelto quella di CO 3, con la motivazione che "così è parso e piaciuto all'Ufficio patriziale".
Adìto su ricorso, il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato la predetta delibera, in quanto la maggior parte delle offerte, tra cui quella di CO 3, non indicavano l'importo per il canone di affitto. Il giudizio del Governo dev'essere condiviso.
Bisogna infatti considerare che, in quanto elemento essenziale del futuro contratto che l'aggiudicatario è disposto a sottoscrivere, la proposta di canone deve essere indicata esplicitamente nell'offerta. Il patriziato non ha infatti fissato esso stesso il canone, ponendolo quale condizione vincolante per l'offerta. Ha semplicemente indicato il tetto massimo, oltre il quale la Sezione dell'agricoltura non avrebbe concesso l'autorizzazione ad affittare l'azienda agricola. Le uniche condizioni imposte e non negoziabili erano la presentazione di una dichiarazione di disponibilità a prestare una garanzia di fr. 20'000.– e il capitolato regolarmente firmato.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico del patriziato secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 14, 146 e 147 LOP; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a carico del patriziato ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario