Incarto n.
52.2007.175

 

Lugano

19 agosto 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 22 maggio 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 2 maggio 2007 (n. 2222) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 marzo 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di autorizzazione d'entrata e di rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore dei figli I__________ (1989), F__________ (1992) e A__________ (1996);

 

 

viste le risposte:

-    29 maggio 2007 del Dipartimento delle istituzioni,

-    29 maggio 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. RI 1 (1961), cittadino della ex Iugoslavia (Kosovo), è padre di F__________ (__________1984), S__________ (__________1987), I__________ (__________1989) e F__________ (__________1992), nati dall'unione con la moglie connazionale N__________ (1961), dalla quale ha divorziato il 20 ottobre 1994. Con la stessa, egli ha poi avuto anche il figlio A__________ (__________1996).

 

b. Nel 1994 e nel 1995, il ricorrente è entrato in Svizzera depositando due domande d'asilo che sono state entrambe respinte in ultima istanza dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (CRA), rispettivamente, il 20 dicembre 1994 e 9 maggio 1996.

 

c. Il 3 dicembre 1996, egli si è sposato a M__________ con la cittadina elvetica A__________ (1947) e, a seguito del matrimonio, ha ottenuto un permesso di dimora. Il 23 dicembre 1999 A__________ è deceduta e per questo motivo, con decisione 21 gennaio 2000 confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 27 giugno successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha rinnovato il permesso di soggiorno di RI 1.

 

d. Il 29 settembre 2000, il ricorrente è convolato a nozze a B__________ con la cittadina svizzera C__________ (1960) e ha ottenuto un nuovo permesso di dimora.

 

e. Con decisione 8 novembre 2002, confermata dal Consiglio diStato il 14 gennaio 2003, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda della figlia F__________ volta a ricongiungersi con il padre in Svizzera, ritenendo che fosse dettata da motivi economici.

 

f. Il 26 settembre 2005, RI 1 ha ottenuto la naturalizzazione svizzera agevolata.

 

 

                                  B.   a. Il 19 settembre 2006, F__________, S__________, I__________, F__________ e A__________, cui RI 1 detiene l'autorità parentale a partire dalla pronunzia del divorzio, hanno chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per il tramite della Rappresentanza elvetica a Prishtina (Kosovo), di essere autorizzati a entrare nel nostro Paese per vivere presso il padre.

La domanda è stata motivata in particolare con il fatto che essi vivono presso la zia, la quale non sarebbe più in grado di occuparsi di loro. La richiesta è stata in seguito completata con la dichiarazione della madre, che dà il proprio consenso al loro espatrio.

 

b. Il 6 marzo 2007, con due separate decisioni, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda.

Il dipartimento ha negato a F__________ e S__________ l'autorizzazione a entrare e a soggiornare in Svizzera, per il fatto che esse erano ormai maggiorenni. La decisione (ST 65) non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato.

Ha respinto invece la domanda relativa a I__________, F__________ e A__________ (ST 64) sulla base degli art. 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU, perché il ricongiungimento con il padre era stato chiesto tardivamente e non dettato da circostanze oggettive, ma volto essenzialmente a offrire loro condizioni di vita migliori che in Kosovo.

 

 

                                  C.   Con giudizio 2 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale (ST 64), respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non fossero dati i presupposti per autorizzare il ricongiungimento per i motivi addotti dal dipartimento, in quanto non vi erano interessi familiari preponderanti tali da modificare le relazioni come erano vissute fino a quel momento.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che I__________, F__________ e A__________ siano autorizzati a entrare in Svizzera e posti al beneficio di un permesso di dimora.

Sostiene di avere sempre voluto ricongiungersi con i figli, ma che in precedenza le sue condizioni economiche non glielo permettevano. Contesta pertanto di avere procrastinato volontariamente la riunione con la famiglia. Aggiunge inoltre di avere sempre provveduto a mantenerli, evidenziando di avere l'autorità parentale sugli stessi. Afferma che essi erano stati affidati a sua sorella solo provvisoriamente e che ora ella non è più in grado di accudirli, in quanto hanno un'età in cui necessitano di maggiori attenzioni. Secondo il ricorrente il dipartimento abusa pertanto del proprio potere di apprezzamento, perché respinge le sue domande di ricongiungimento ogni volta con una motivazione diversa.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore ai 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio dei genitori, a condizione che essi vivano con questi ultimi. Il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che la predetta norma relativa al ricongiungimento familiare con genitori stranieri domiciliati si applica per analogia ai figli stranieri con padre o madre svizzeri (DTF 118 Ib 155 consid. 1b). In concreto, tali condizioni sono soddisfatte. In effetti, RI 1 detiene la cittadinanza svizzera e I__________, F__________ e A__________ avevano rispettivamente 17, 14 e 10 anni al momento del deposito della domanda di ricongiungimento familiare. Conformemente alla norma menzionata, di principio, essi dispongono dunque di un diritto al permesso sollecitato. Qualora la censura di violazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso in materia di diritto pubblico, questa sarebbe infatti ammissibile in applicazione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.

 

1.4. Ritenuto che l'impugnativa è già ammissibile dal profilo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, in siffatte circostanze, può rimanere indeciso sapere se il ricorso sia parimenti ricevibile dal profilo dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare (cfr. anche art. 13 cpv. 1 Cost, di analoga portata: DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7).

 

1.5. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS e 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. L'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS ha lo scopo di permettere ed assicurare a livello giuridico un'effettiva convivenza familiare. Concepita essenzialmente per consentire il ricongiungimento dell'intero nucleo, tale norma è comunque applicabile anche nell'ambito delle famiglie monoparentali. In questi casi non esiste però un diritto incondizionato dei figli che vivono all'estero a raggiungere il genitore stabilitosi in Svizzera. Occorre per contro che essi intrattengano proprio con questo genitore le relazioni familiari più intense e che il ricongiungimento a posteriori sia giustificato da ragioni familiari particolarmente valide, come un mutamento nelle possibilità di cura ed assistenza (DTF 130 II 137 consid. 2.2.; 129 II 249 consid. 2.1., 11 consid. 3.1.3.).

Le medesime, restrittive, condizioni valgono anche nel caso in cui un genitore abbia lasciato per anni i figli in patria in custodia ai nonni o ad altri parenti prossimi: il ricongiungimento può in seguito essere chiesto soltanto se motivi seri impongono una modifica della presa a carico educativa. Tenuto conto delle prevedibili difficoltà d'integrazione, la necessità di un cambiamento va peraltro ammessa tanto più severamente quanto più grande è il figlio (DTF 129 II 11 consid. 3.1.4. e 3.4; cfr. anche DTF 130 II 1 consid. 2.2).

Le finalità dell'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS risultano invero disattese se lo straniero domiciliato in Svizzera vive volontariamente separato dai figli per lungo tempo e pretende di farsi raggiungere da questi poco prima che compiano diciotto anni. In tal caso si presume in effetti che lo scopo perseguito non sia in realtà la vita familiare in comune, ma il miglioramento delle prospettive di formazione o professionali dei figli (DTF 130 II 1 consid. 2.1; 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a e 2d).

 

2.2. Nemmeno dall'art. 8 CEDU può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Anche sotto questo profilo, il diniego di un'autorizzazione ai figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se da parte delle autorità non vi sono ostacoli al mantenimento invariato delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).

 

 

                                   3.   3.1. Come accennato in narrativa, il 3 dicembre 1996 RI 1 si è sposato con la cittadina elvetica A__________, ciò che gli ha permesso di risiedere stabilmente in Svizzera tramite una regolare autorizzazione di soggiorno, mentre F__________, S__________, I__________, F__________ e A__________, che all'epoca avevano rispettivamente 11, 9, 7, 4 anni e 6 mesi di età, hanno continuato a vivere nella ex Iugoslavia. Malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età in cui avrebbero necessitato maggiormente della sua presenza, l'insorgente non si è prevalso immediatamente della facoltà ricongiungersi con loro, e questo nonostante ne avesse il diritto e detenesse l'autorità parentale. Ora, è vero che il 7 giugno 1999 la sua ex moglie N__________ era giunta in Svizzera insieme ai loro cinque figli, andando poco tempo dopo ad abitare in un appartamento vicino al suo; è però altrettanto vero che essi non erano entrati in Svizzera allo scopo di ricongiungersi con il ricorrente, ma per ottenere l'asilo nel nostro Paese. Del resto, la domanda è stata ritirata il 27 ottobre 1999 e il 21 dicembre successivo essi sono stati rimpatriati nell'ambito del programma d'aiuto al ritorno in Kosovo. Inoltre, nonostante il decesso della moglie A__________ avvenuto il 23 dicembre 1999, l'insorgente non ha raggiunto i suoi figli in Kosovo dove erano appena stati rimpatriati, ma ha scelto di rimanere a vivere nel nostro Paese, impugnando inutilmente la decisione di non rinnovargli il permesso di dimora ed andando in seguito a convivere con C__________, con la quale si è poi sposato il 29 settembre 2000. Nemmeno a partire dal matrimonio con quest'ultima cittadina egli ha richiesto la riunione di tutti i suoi figli. Infatti il 20 giugno 2002 egli si è limitato a presentare una domanda di ricongiungimento in favore di F__________, all'epoca diciassettenne, che è stata respinta dall'autorità con la motivazione che era dettata da motivi di natura squisitamente economica.

 

3.2. L'insorgente afferma di avere sempre avuto l'intenzione di ricongiungersi con tutti i figli, ma di essere stato impedito a farlo fino all'ottenimento della nazionalità svizzera il 26 settembre 2005, in quanto le sue condizioni economiche non glielo permettevano.

Ora, a prescindere da questi motivi, bisogna considerare che, a parte il breve periodo trascorso in Ticino quali richiedenti l'asilo, i suoi figli hanno sempre vissuto in Kosovo e, salvo la presenza del padre, non hanno alcun legame né alcuna familiarità con la Svizzera, il suo sistema scolastico e le sue lingue. Giungendo ora nel nostro paese per soggiornarvi stabilmente, essi verrebbero dunque sradicati dal contesto sociale e culturale in cui sono cresciuti. Vista la loro età, è inoltre lecito presumere che si troverebbero confrontati a rilevanti problemi di integrazione ed in particolare a difficoltà dal punto di vista scolastico e dell'inserimento professionale, a cui potrebbero essere prossimi (DTF 129 II 249 consid. 2.2, 11 consid. 3.3.2). Bisogna anche considerare che durante gli anni decisivi della loro infanzia e della scolarità, la madre prima, e, successivamente, la zia presso cui vivono da diversi anni, hanno indubbiamente rappresentato per loro le principali persone di riferimento immediato. Certo, il padre sostiene di aver sempre provveduto al loro sostentamento. Ciò non toglie che anche se avesse reso loro visita e deciso personalmente le questioni essenziali concernenti la loro educazione, per quanto se ne sia effettivamente potuto occupare a distanza, al momento in cui è stata presentata la richiesta di ricongiungimento in esame egli non aveva più convissuto in maniera significativa e duratura con la prole da circa una decina d'anni. Con il trasferimento in Svizzera, i suoi tre figli minorenni verrebbero pertanto allontanati pure dalle loro relazioni familiari più intense. In Kosovo risiedono peraltro, anche la loro madre e le due sorelle maggiorenni, con le quali sono cresciuti. Non è certo il fatto che la loro madre abbia dato il proprio consenso all'espatrio che permette di sovvertire tali conclusioni.

 

3.3. In siffatte circostanze solo un mutamento radicale nella capacità della zia di provvedere all'educazione e alla cura dei nipoti, indipendentemente quindi dal miglioramento della situazione economica e dall'ottenimento della nazionalità elvetica, potrebbe eventualmente giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno. Ora, tale presupposto non risulta adempiuto. In effetti, il ricorrente si limita ad addurre che sua sorella non sarebbe più in grado di accudire i nipoti, perché necessiterebbero di più attenzioni. Sennonché, tali esigenze risultano tutto sommato modeste, considerata l'età di I__________ e F__________ e la loro relativa indipendenza acquisita (cfr. DTF 129 II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16 gennaio 2001, riassunta in: RDAT II-2001 n. 61, consid. 3c). Per quanto riguarda invece A__________, egli può senz'altro fare riferimento, oltre alle sorelle maggiori, anche ad altri parenti che vivono in Kosovo.

 

3.4. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali richiamate, negando il rilascio di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare in favore di I__________, F__________ e A__________. La decisione censurata non procede infatti da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

 

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 8 CEDU; 13 Cost; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 1'000.–, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario