Incarto n.
52.2007.178

 

Lugano

12 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 29 maggio 2007 della

 

 

 

RI 1

patrocinata da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 25 aprile 2007 del municipio di CO 1 che annulla il concorso indetto per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative all'impianto di smaltimento delle acque reflue di __________;

 

 

vista la risposta 15 giugno 2006 del municipio di CO 1;

 

preso atto della replica 15 giugno 2007 e della duplica 9 luglio 2007 del municipio;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 12 settembre 2006 il municipio di CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per aggiudicare le opere da impresario costruttore relative all'impianto di smaltimento delle acque reflue di __________. Il progetto (n. 1817) allestito dallo studio d'ingegneria __________ contemplava la realizzazione delle seguenti opere (cfr. posizione. 131.100 del capitolato):

-  condotta a lago lungo la riva per raccogliere le acque di 9 stazioni di pompaggio per sole acque luride e 5 stazioni per acque miste, in corrispondenza degli attuali punti di scarico a lago della rete comunale;

-  stazione di risciacquo per la pulizia della condotta a riva;

-  stazione di pompaggio principale dove sono convogliate le acque raccolte dalla condotta a riva;

-  condotta a lago tra la stazione principale e la stazione consortile di __________, posata seguendo la linea di massima pendenza fino alla massima profondità del fondale.

 

Nel termine prestabilito (25 ottobre 2006) sono pervenute al committente le offerte di cinque ditte del ramo. Fra queste v'era quella della RI 1, di fr. 2'069'700.75, che è risultata la seconda a miglior mercato.

 

 

                                  B.   Con decisione 25 aprile 2006, inviata il 15 maggio seguente ai concorrenti, il municipio ha risolto di annullare la gara in seguito a modifica sostanziale del progetto.

 

 

                                  C.   Contro questa decisione, la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Eccepita l'insufficienza della motivazione addotta dal committente a sostegno del provvedimento impugnato, l'insorgente nega che la sostituzione di alcune tratte di canalizzazione, prevista in un secondo tempo dal municipio in concomitanza con dei lavori di posa di cavi e condotte dell'acqua potabile e del gas, prospettati dalle Aziende industriali di __________ (__________), configuri una sostanziale modifica del progetto, suscettibile di giustificare l'annullamento del concorso. Le aspettative suscitate dal concorso in capo ai concorrenti prevarrebbero sull'interesse del committente ad annullare la gara.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, sottolineando l'importanza delle modifiche apportate al progetto iniziale in seguito alla decisione delle __________ di sostituire alcune tratte della canalizzazione, approfittando dei lavori che verrebbero intrapresi per posare cavi, nonché condotte dell'acqua potabile e del gas.

 

 

                                  E.   In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto offerente, la ricorrente è senz'altro legittimata (art. 43 PAmm) ad impugnare la decisione del committente di annullare la gara.

L'impugnativa, inoltrata nel termine di 10 giorni dall'intimazione del provvedimento censurato, è tempestiva. È dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

 

 

2.2.1. Giusta l'art. l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1). Esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2).

La norma limita il potere d'apprezzamento riservato all'ente banditore in ordine alla libertà di procedere ad un'aggiudicazione sulla base delle offerte inoltrate, permettendogli di rinunciare ad una delibera soltanto nel caso in cui sussistano motivi atti a svincolarlo dagli obblighi derivanti dal principio della buona fede che l'apertura di un pubblico concorso pone a suo carico nell'ambito dei rapporti precontrattuali (cfr. Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.; BR 2003, 66 seg.).

 

2.2. Di principio, sono considerati importanti soltanto i motivi che il committente non poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso e che sono oggettivamente talmente gravi, da escludere che si possa ragionevolmente esigere che proceda all'aggiudicazione. In quest'ordine di idee, l'art. 55 RLCPubb/CIAP permette al committente di indire una nuova procedura di aggiudicazione o di rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, escluso ogni obbligo di risarcimento in particolare quando, alternativamente: (a) nessuna delle offerte presentate risponde ai criteri e alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) il progetto viene modificato in modo sostanziale (d) le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati.

Suscettibili di giustificare una rinuncia all'aggiudicazione sono in definitiva tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb, permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.). A differenza della rinuncia definitiva ad eseguire l'opera od a procurarsi una determinata prestazione, l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nel caso di una nuova procedura (RDAT 2003-II n. 32; STA 30.11.2206 in re S.B. n. 52.2006.320).

 

 

                                   3.   Nel caso concreto, il committente ha giustificato l'annullamento del concorso con la modifica, a suo giudizio sostanziale del progetto, decisa nella primavera di quest'anno in seguito all'intenzione delle __________ di sostituire alcune tratte della canalizzazione, approfittando dei lavori di posa di cavi elettrici, nonché di condotte dell'acqua potabile e del gas.

Dalla relazione tecnica dello studio d'ingegneria __________, allegata al progetto definitivo di sostituzione delle canalizzazioni delle tratte 15C-17 / 17A-21 (n. 2643-RP1 del 29.03.2007) si evince che

 

il nuovo progetto ha dei punti di contatto con il progetto n. 1817 si tratta delle tratte a ridosso del lago, nei pressi delle stazioni di pompaggio PII e PV.

 

A scanso di equivoci, sulla planimetria n. 2643-2 sono state evidenziate le opere già previste nel progetto 1817, i cui costi non sono contemplati nel presente progetto.

Il piano di attuazione del PGS prevedeva la realizzazione dapprima delle opere previste dal progetto 1817 e in seguito la sostituzione graduale nel tempo delle canalizzazioni del nucleo.

 

L'anticipazione delle opere oggetto del presente progetto, a seguito degli interventi ventilati dalle __________, comporta una modifica al progetto 1817 in quanto nella stazione di pompaggio PV graviteranno, dopo la separazione della tratta 17A-21, unicamente delle acque luride, contrariamente a quanto previsto. Di conseguenza, le dimensioni della stazione PV potranno essere ridotte.

La stazione PII rimarrà per contro a sistema misto, con la differenza che dovranno esservi innestati due collettori e non uno come inizialmente previsto.

 

Da questa relazione del progettista, emerge chiaramente che la modifica del progetto, addotta dal committente per suffragare il provvedimento impugnato, consiste essenzialmente nell'aggiunta dei lavori di posa di alcune tratte di canalizzazione, del valore di circa fr. 300'000.-, non previsti dal progetto iniziale, oggetto del presente contenzioso.

Le modifiche apportate consistono essenzialmente in un'estensione degli interventi inizialmente previsti dal progetto 1817. Esse non scaturiscono da circostanze nuove, che il committente non poteva ragionevolmente prevedere, ma dalla decisione del committente di approfittare dei lavori prospettati dalle __________, che in un  primo tempo li avevano esclusi, per anticipare degli interventi, che sarebbero comunque stati eseguiti in futuro. Le ripercussioni di questa aggiunta sul progetto in discussione (n. 1817) sono minime. Esse si riducono infatti ad un semplice ridimensionamento della stazione di pompaggio, nella quale verranno immesse soltanto le acque luride, ad esclusione di quelle meteoriche. Per il resto il progetto non subisce modifiche. Viene unicamente aggiunta una tappa del piano generale di smaltimento (PGS) che il committente prevedeva di realizzare soltanto successivamente.

Orbene, valutate nel loro insieme alla luce del principio della buona fede, queste modifiche non appaiono atte a legittimare un annullamento della gara. Le aspettative da questa suscitate nei concorrenti prevalgono chiaramente sull'interesse del comune ad estendere la commessa ad interventi, comunque previsti a più lunga scadenza, che potrebbero senz'altro formare oggetto di un concorso separato. Qualora, nel quadro di un concorso indetto per aggiudicare le opere di una singola fase di un piano da attuare a tappe successive, il committente decida di anticipare la realizzazione di una fase successiva, inizialmente non prevista, il progetto della fase messa a concorso non subisce alcuna modifica sostanziale ai sensi dell’art. 55 lett. c RLCPubb/CIAP. Vengono soltanto modificati i tempi di attuazione delle singole fasi.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione municipale censurata, siccome lesiva dell'art. 34 LCPubb.

La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del comune secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 34, 36, 37 LCPubb; 55 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 25 aprile/14 maggio 2007 del municipio di CO 1 è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio affinché proceda nei suoi incombenti.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a acrico del comune, che rifonderà fr. 2'500.- alla ricorrente a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario