Incarto n.
52.2007.180

 

Lugano

2 luglio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 4 giugno 2007 di

 

 

 

RI 1,

patrocinato da: avv. PA 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 maggio 2007 (n. 2402) del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 1° settembre 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo del permesso di dimora;

 

 

viste le risposte:

-    11 giugno 2007 del Dipartimento delle istituzioni;

-    12 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 (1971), cittadino peruviano, è entrato in Svizzera il 12 gennaio 2002 per motivi turistici. Il 2 maggio 2002 si è unito in matrimonio dinnanzi all'ufficiale dello stato civile di __________ con la cittadina svizzera T__________, nata __________ (1971), ottenendo così un permesso di dimora annuale al fine di poter vivere con la moglie nel nostro Paese.

 

 

                                  B.   a. Il 1° giugno 2005 i coniugi __________ hanno comunicato all'autorità di polizia degli stranieri di essersi trasferiti da P__________ a P__________, presso l'appartamento occupato da C__________.
Il 5 aprile 2006 RI 1 ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora, informando nel contempo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione che dal 15 gennaio 2006 egli viveva separato dalla moglie, la quale aveva locato un appartamento in __________ a L__________.
Interrogata il 23 maggio seguente dalla Polizia cantonale in merito alla sua situazione matrimoniale, T__________ ha ammesso la separazione fattuale dal marito, in quanto intenzionata a riservarsi una fase di riflessione in merito al suo avvenire coniugale. Il 6 luglio 2006 la polizia ha quindi interrogato anche RI 1, il quale ha in sostanza confermato le dichiarazioni rilasciate moglie ed ha auspicato un rapido ripristino della comunione domestica.
Il 30 agosto 2006 i coniugi __________ hanno informato l'autorità di polizia degli stranieri di essere tornati a vivere insieme nell'appartamento di P__________.

b. Preso atto delle suddette risultanze, con decisione 1° settembre 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora e gli ha fissato un termine sino al 31 ottobre 2006 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno gli era stata concessa era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il suo matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel nostro Paese

 

 

                                  C.   Con giudizio 15 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. Il Governo ha accertato tramite istruttoria che, dopo aver ripreso nell'agosto del 2006 la loro convivenza, i coniugi __________ si erano nuovamente separati nel marzo del 2007 in quanto la moglie si era trasferita a S__________ per vivere insieme al suo nuovo compagno R__________. Ne ha quindi dedotto che erano dati gli estremi per non rinnovare all'interessato il suo permesso di dimora, in virtù dei motivi addotti dal dipartimento.



                                  D.   Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. In via preliminare domanda pure che al suo gravame sia conferito effetto sospensivo.
Riassunti i fatti, egli ammette di non vivere più con la moglie, che ha allacciato una relazione extra-coniugale con un altro uomo. Contesta però di avere adottato un comportamento abusivo. Sostiene infatti che, pur essendo in crisi, il suo matrimonio sarebbe tutt'ora intatto e vissuto. Rileva di essere in Svizzera da diversi anni, di essersi ben integrato, di avere sempre svolto un'attività lavorativa, di non essere mai stato a carico dell'assistenza e di non avere mai turbato l'ordine pubblico. Invoca inoltre la tutela della vita privata e familiare, garantita dall'art. 8 CEDU.



                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

 

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).


1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora: ai fini dell'applicazione della suddetta norma è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c).
In concreto, il ricorrente risulta sempre sposato con la cittadina elvetica T__________, per cui egli ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di dimora.

Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data.

 

1.4. Ne consegue che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è in linea di principio ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

2.L'art. 7 LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (cpv. 1 prima frase) e che questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo (cpv. 2). Per costante giurisprudenza vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso quando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste unicamente a livello formale al solo fine di ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.).

Nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.). È per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano più intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente è entrato in Svizzera il 12 gennaio 2002 per poi sposarsi il 2 maggio successivo con una cittadina elvetica e vivere con la stessa dapprima a P__________ ed in seguito a P__________, presso una loro conoscente. Il 5 aprile 2006 egli ha chiesto il rinnovo del suo permesso di dimora, indicando che dal 15 gennaio precedente viveva separato dalla moglie, la quale si era trasferita in un'altra abitazione a L__________. Il 30 settembre 2006 i coniugi __________ sono quindi tornati a vivere insieme nell'appartamento di P__________. In sede d'istruttoria il Consiglio di Stato ha potuto accertare che ad inizio marzo 2007 T__________ aveva nuovamente lasciato l'abitazione coniugale e si era trasferita a S__________ per vivere insieme al suo nuovo compagno R__________. Interrogata il 28 marzo 2007 dalla Polizia cantonale quest'ultima, oltre che a confermare tale circostanza, ha dichiarato:

"Devo ammettere che dopo il periodo di riflessione, sono ritornata a vivere insieme al marito, ma la convivenza non ha dato i suoi risultati sperati. A questo punto posso confermare che da parte mia il matrimonio è giunto al termine e non vi è più alcuna speranza di una eventuale riconciliazione, malgrado che mio marito desiderava che fosse il contrario".

Chiamato ad esprimersi in proposito, il 20 aprile 2007 il ricorrente ha sostanzialmente ammesso la situazione di grave crisi in cui si trova attualmente il suo matrimonio, affermando di comunque sperare ancora in una riconciliazione.

Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare del fatto che, ad eccezione di una parentesi di sei mesi tra la fine d'agosto del 2006 e inizio marzo 2007, la separazione dei coniugi __________ dura ormai da un anno e mezzo e che da alcuni mesi la moglie si è trasferita a S__________ per vivere insieme al suo nuovo compagno, vi sono sufficienti elementi per ritenere che perlomeno da qualche tempo essi hanno ormai organizzato in maniera autonoma le loro rispettive vite e che pertanto la loro relazione coniugale esiste soltanto sulla carta.

Il fatto che la disunione sarebbe imputabile alla moglie, che a causa del suo carattere estroverso e impulsivo sarebbe portata ad annoiarsi velocemente di tutto quello che fa, ivi compreso del suo matrimonio (cfr. verbale d'interrogatorio 28 aprile 2007 di T__________, pag. 1) è ininfluente ai fini della presente decisione, i motivi che conducono alla separazione non essendo determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, in re I. consid. 3a).

Non porta a diversa conclusione il fatto che non sarebbe pendente una procedura di separazione legale o di divorzio tra i coniugi. Giova infatti ricordare che le autorità amministrative responsabili dell'applicazione delle norme in materia di diritto degli stranieri sono sostanzialmente tenute a valutare le relazioni tra coniuge svizzero e coniuge straniero senza essere vincolati dalla situazione esistente dal profilo del diritto del divorzio e soprattutto in maniera indipendente dal giudice civile (DTF 128 II 145 consid. 2.2. STF del 25 ottobre 2002 nella causa 2A.245/2002 consid. 4.1.2). In questo senso, l'esistenza o meno di una procedura di separazione o di divorzio pendente è ininfluente per il presente giudizio.
Anche la necessità di conservare il permesso per poter, se del caso, partecipare in futuro alle udienze in Pretura qualora dovesse venir avviata una procedura di divorzio non può essere presa in considerazione in questa sede: nulla gli impedirà infatti di farsi rappresentare o di chiedere un nulla osta per tale motivo

Il ricorrente afferma poi di intrattenere ancora buoni rapporti con la moglie e di non poter escludere una ripresa della comunione domestica con quest'ultima, la quale, a suo dire, vivrebbe un periodo di grande incertezza riguardo al suo avvenire. Egli non può però pretendere che l'autorità sospenda la propria decisione, facendola dipendere dalla volontà dei coniugi di ricomporre la comunione coniugale in un futuro non ancora ben definito. Tanto più che, nella misura in cui T__________ ha allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo e che, secondo quanto da lei riferito alla polizia il 28 aprile 2007, ella considera ormai definitivamente concluso il suo matrimonio con l'insorgente, le possibilità di riconciliazione appaiono alquanto remote.

 

3.2. In siffatte circostanze, risulta pertanto in modo manifesto l'abuso da parte dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, svuotato di ogni contenuto e scopo, al fine di continuare a beneficiare del permesso di dimora ottenuto per vivere con la moglie.

Ne consegue che è venuto meno il fine del soggiorno di RI 1 in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio di un permesso di dimora. Come correttamente rilevato dal Governo, la posizione del ricorrente non merita tutela sul piano giuridico.



                                   4.   RI 1 risiede stabilmente nel nostro Paese dal maggio del 2002, ritenuto comunque che dal 1° settembre 2006 il suo soggiorno è tollerato in attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso. Nel complesso la sua permanenza in Svizzera va quindi considerata di breve durata. Egli possiede i suoi legami familiari, sociali e culturali in Perù, dove è nato, è cresciuto, risiedeva e lavorava come commesso nel negozio di famiglia prima di giungere in Svizzera nel 2002 all'età di 31 anni. Inoltre in questo Paese vivono tutt'ora i suoi più stretti familiari, segnatamente i suoi genitori. Per questi motivi, il suo rientro in patria non gli pone alcun problema insormontabile di riadattamento.
Il semplice fatto che egli si senta ben integrato nel nostro Cantone non permette di pervenire a delle conclusioni a lui più favorevoli. Inoltre il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con la moglie T__________ e non per altri motivi. Il fatto che egli sia stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, è quindi soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è nel presente ambito determinante.

La misura litigiosa non risulta pertanto lesiva del principio della proporzionalità.

Infine, l'insorgente non può nemmeno prevalersi di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più alcuna vita familiare con il proprio coniuge.

 

 

                                   5.   In siffatte circostanze, a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare a RI 1 il permesso di dimora per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio esistente da tempo solo sulla carta.
Stando così le cose, il ricorso, va respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospen- sivo diviene priva di oggetto.
Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 4, 5, 6, 7 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono a carico del ricorrente.


3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario