Incarto n.
52.2007.193

 

Lugano

17 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 11 giugno 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2392) che annulla la licenza edilizia 15 febbraio 2007 rilasciatagli dal municipio di __________ per la costruzione di un muro di sostegno sulla part. __________ RFD di __________;

 

 

viste le risposte:

-    15 giugno 2007 di __________, in rappresentanza della CO 1;

-    26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

-    27 giugno 2007 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.      Il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d’abitazione, situata a __________, a monte di via __________, su un terreno in pendio (part. __________), sistemato a terrazzi. La fascia di terreno compresa tra l’edificio ed il confine ovest del fondo è sorretta da un muro alto un metro e lungo circa 10, che termina a m 3.50 dal confine.

Il 21 novembre 2006, il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di:

a.   innalzare il predetto muro di m 1.50, prolungandolo verso ovest sino al confine con il fondo (part. __________), di proprietà della CO 1,

b.   costruire lungo quel confine un secondo muro, perpendicolare al previsto prolungamento e rientrante verso monte,

c.   formare un terrapieno a monte dei due muri.

 

Lungo tutta la corona dei muri verrebbe inoltre costruita una panchina in lastre di granito, larga m 0.40, alta m 0.50 e sorretta da piccoli pilastri in sasso di m 0.40 x 0.40, distanti m 1.50 l'uno dall'altro.

Alla domanda si è opposta la CO 1, sostenendo che l'art. 11 cpv. 1 NAPR non permetterebbe di realizzare terrapieni superiori a m 1.50 d'altezza.

Il 15 febbraio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.

 

 

B.      Con giudizio 15 maggio 2007, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla vicina opponente.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che:

a.   il muro di sostegno perpendicolare al confine verso la part. __________ superasse l'altezza massima (m 2.50) prescritta dall'art. 11 cpv. 2 NAPR, dovendosi computare anche l'altezza della panchina prevista sulla sua sommità,

b.   il muro parallelo al confine disattendesse l'altezza massima (m 1.00) prescritta dall'art. 11 cpv. 3 per i muri di cinta;

c.   il terrapieno retrostante i muri non fosse conforme all'altezza massima (m 1.50) prescritta dall'art. 11 cpv. 1 NAPR per i terrapieni.

 

 

C.     Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio, dichiarandosi disposto a sostituire la panchina in lastre di granito con una cinta metallica o una siepe verde di altezza massima di 1.00 m.

L'insorgente si richiama anzitutto al principio della parità di trattamento, sostenendo che muri di sostegno comparabili a quello dedotto in edificazione sorgerebbero su tutto il territorio comunale e cantonale. Rimprovera poi al Consiglio di Stato di aver interpretato in maniera errata le NAPR di __________, le quali prevedono espressamente che i muri di sostegno possono anche sorgere a confine con altri fondi (in tal caso avrebbero pure una funzione di muro di cinta) rispettando un'altezza massima di 2.50 m.  Rileva infine che le NAPR limitano soltanto l'altezza dei terrapieni non sorretti da muri di contenimento.

 

 

D.     All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Il municipio condivide invece integralmente le argomentazioni di fatto e di diritto avanzate nel ricorso, chiedendone l'accoglimento e la conseguente conferma della licenza edilizia.

La CO 1 si limita a prendere atto del ricorso di RI 1, aggiungendo unicamente una precisazione in merito alla conformazione del suo fondo.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.  La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

2.L'art. 11 NAPR di __________, volto a disciplinare terrapieni, muri di contenimento (cfr. titolo marginale), scarpate e muri di cinta, recita:

 

1.   Mediante i lavori di sistemazione esterna, non possono essere alterate le caratteristiche morfologiche naturali del terreno; in tal senso non possono, in alcun caso, essere realizzati terrapieni di altezza superiore ai m 1.50 rispetto al profilo del terreno originario e questo solo nella misura in cui è indispensabile per il ripristino di altimetrie coordinate con i fondi contigui.

 

2.   I muri di contenimento (di sostegno o di controriva), dove la situazione altimetrica del terreno lo richiedesse, possono invece avere un'altezza massima di m 3.00 dal terreno sistemato; tali muri possono sorgere a confine ad un'altezza massima di m 2.50; oltre questo livello devono rispettare le distanze da confine similmente agli edifici. Suddetti muri vanno eseguiti in calcestruzzo a vista o in pietra naturale.

Oltre questa altezza la proprietà potrà essere chiusa da reti metalliche, inferriate o siepi a verde fino a un massimo di 1.00 ml supplementare.

La pendenza del terreno sistemato fra due muri di contenimento deve essere minore o uguale a 20%.

 

3.   I muri di cinta potranno per contro avere un'altezza massima di m 1.00; oltre quest'altezza la proprietà potrà essere chiusa da reti metalliche, inferriate o siepi per un'altezza massima di m 2.00 (compreso il muro di cinta). Il municipio può, con l'accordo dei confinanti, concedere deroghe fino ad un'altezza dei muri di m 2.00.

 

La norma disciplina tre diversi tipi di opere: i terrapieni (cpv. 1), i muri di sostegno (cpv. 2) ed i muri di cinta (cpv. 3), fissando per ciascuna di esse soprattutto l'altezza massima. Dalla contrapposizione del cpv. 1 con il cpv. 2 emerge chiaramente che il cpv. 1 regola soltanto l'altezza dei terrapieni non sorretti da muri di contenimento. Non avrebbe in effetti senso permettere muri di contenimento alti sino a 3.00 m e limitare a m 1.50 l'altezza del terrapieno contenuto verso monte.

 

 

3.3.1. Nel caso concreto, il muro che verrebbe innalzato e prolungato verso ovest sino al confine è alto m 3.00 (cfr. sezioni A-A e B-B). All'altezza del muro pieno (m 2.50), va infatti aggiunta quella (m 0.50) della panchina prevista sulla sua sommità, che per la sua struttura determina un ingombro verticale da computare sull'altezza del manufatto.

Il manufatto è un muro di sostegno. Esso serve infatti a contenere il terrapieno previsto sul lato verso monte. Con riserva di quanto si dirà più avanti (cfr. 3.3.) per la panchina collocata in prossimità del confine, l'altezza del muro (m 3.00) rispetta quella massima prescritta dall'art. 11 cpv. 2 NAPR.

 

3.2. Il muro previsto lungo il confine verso il fondo della CO 1 è pure un muro di contenimento. Anche esso serve infatti a sorreggere il terrapieno retrostante. Sorgendo a confine serve tuttavia anche da muro di cinta.

Computando la panchina prevista sulla sua sommità, anche questo muro è alto m 3.00. La sua altezza supera pertanto di m 0.50 quella massima (m 2.50) consentita dall'art. 11 cpv. 2 NAPR per i muri di contenimento a confine con fondi di terzi.

Il difetto può comunque essere facilmente corretto, sopprimendo la panchina e sostituendola con una rete metallica, un'inferriata o una siepe verde, alte al massimo m 1.00, come ammette esplicitamente l’art. 11 cpv. 2 NAPR.

 

3.3. La rete metallica, l'inferriata o la siepe che verranno semmai sistemate sulla corona del muro di contenimento previsto lungo il confine verso il fondo della CO 1 dovranno coprire anche la panchina prevista sul muro di contenimento ad esso contiguo. La panchina del muro di sostegno rivolto verso valle non potrà, in altri termini, estendersi sin sull'angolo, insistendo anche sul muro di sostegno previsto sul confine.

 

3.4. L'altezza del terrapieno a monte dei muri in oggetto è conforme al diritto. Il limite di m 1.50 fissato dall'art. 11 cpv. 1 NAPR  si applica infatti soltanto ai terrapieni non sorretti da muri di contenimento.

 

 

4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza edilizia 15 febbraio 2007 con gli emendamenti illustrati ai considerandi 3.2 e 3.3.

Ritenuto che soltanto il Consiglio di Stato ha resistito al ricorso, non si preleva tassa di giustizia.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 21 LE; 11 NAPR di __________; 3, 18, 28, 43, 46, 60 segg. PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 15 maggio 2007 del Consiglio di Stato (n. 2392) è annullata;

1.2.   la licenza edilizia 15 febbraio 2007 è confermata nei limiti indicati ai considerandi 3.2. e 3.3.

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario