|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n.
|
Lugano
|
In nome |
|
||
|
Il Tribunale cantonale amministrativo |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
|
segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 14 giugno 2007 di
|
|
RI 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
la decisione 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 marzo 2007 con la quale il CO 1 gli ha negato la licenza edilizia per la posa di una baracca in legno sul mapp. __________, ubicato in zona agricola; |
viste le risposte:
- 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;
- 28 giugno 2007 del CO 1;
esperito il sopralluogo;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è proprietario dei mapp. __________ di __________ tre fondi contermini di complessivi mq 10'927 posti in declivio a monte della strada comunale che porta al nucleo di __________.
Il possedimento è inserito in zona agricola ed è coltivato a vigna a cura di __________, titolare di un'azienda viticola (__________) con sede a __________ che lavora complessivamente 15 ha di vigneti distribuiti sul territorio ticinese.
B. Il 18 gennaio 2007 RI 1 ha chiesto al CO 1CO 2 permesso di posare nella parte inferiore del mapp. __________ una minuscola baracca in legno di 6 mq (ml 3 x 2; h. ml 2) per il riparo degli attrezzi agricoli.
Alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio (DT), annotando che la costruzione non era conforme alla destinazione agricola del fondo e si poneva in contrasto con l'art. 24 LPT.
Preso atto del preavviso negativo emanato con forza vincolante dal cantone, il 27 marzo 2007 il CO 1 ha negato la licenza richiesta.CO 2
F. Il 6 novembre 2007 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio.
Delle risultanze istruttorie si dirà - ove occorresse - nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. 2.1. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT, 1 cpv. 1 LE). Il rilascio di una licenza edilizia si rende necessario in particolare per la costruzione, la trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e la demolizione di edifici ed altre opere, come pure per apportare importanti modifiche alla configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE). La licenza edilizia dev'essere concessa se i progetti presentati sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni, di pianificazione del territorio nonché alle altre norme di diritto pubblico applicabili alla domanda presentata (art. 2 cpv. 1 LE).
2.2. L'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista dal piano regolatore per la zona di utilizzazione (principio della conformità funzionale, art. 22 cpv. 2 lett. a LPT e 67 cpv. 2 LALPT).
Nella zona agricola sono ammessi solo gli edifici ed impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola (art. 16a LPT). La conformità alla zona agricola presuppone che gli edifici e gli impianti siano in concreto obiettivamente necessari, segnatamente quanto a ubicazione e dimensioni, a uno sfruttamento razionale del suolo, ritenuto che all'edificazione non devono comunque opporsi interessi pubblici preponderanti (STF 1A.6/2000 del 5 maggio 2000; DTF 125 II 278, consid. 3a e rinvii).
Riguardo a questi principi, in una sentenza concernente un caso ticinese pubblicata nel 1994 (cfr. RDAT I-1994 n. 25) il Tribunale federale ha avuto modo di ritenere conforme alla zona agricola un manufatto di 74 mq destinato al ricovero di attrezzi e macchinari necessari per la coltivazione di un vigneto di circa 14'000 mq e 6000 ceppi di vite.
3. Nel caso di specie, RI 1 intende posare nella parte inferiore del proprio mapp. __________ una minuscola baracca in legno di 6 mq per il riparo degli attrezzi agricoli occorrenti alla gestione di un vigneto ampio 10'000 mq, impiantato di recente con criteri tali da consentire una coltivazione in gran parte meccanizzata. La visita in loco ha permesso di appurare che la casetta, già oggetto di una pregressa utilizzazione in altri luoghi e costituita da rudimentali tavole in legno, verrebbe semplicemente posata nella parte inferiore ed incolta del fondo, verso il confine con la strada comunale che porta a __________. Come spiegato dal coltivatore del terreno, essa servirebbe per il ricovero degli utensili minuti necessari al governo ordinario del vigneto, mentre i macchinari indispensabili per i lavori di maggior importanza verrebbe trasportati in loco di volta in volta secondo le esigenze del momento. Considerata la natura e l'importanza dell'attività agricola svolta sui mapp. __________ di __________, la casupola in legno oggetto del contendere risulta del tutto necessaria e proporzionata agli oggettivi bisogni che mira a soddisfare. Non si tratta, come sostengono le istanze inferiori, di un intervento volto ad appagare esigenze di mero comodo. Ragioni organizzative e di funzionalità giustificano che i piccoli strumenti necessari alla coltivazione possano trovare spazio in un minuscolo deposito nei pressi del vigneto, evitando a chi se ne cura continui quanto inutili trasporti di attrezzi. Tanto più che la persona di cui si parla non è un contadino che abita nelle vicinanze, ma un viticoltore di grosso calibro insediato a __________, specializzato nella lavorazione e nella gestione di 15 ha di vigneti sparsi in tutto il territorio ticinese. Nessun interesse preponderante si oppone peraltro alla posa del controverso manufatto, che per dimensioni e materiali impiegati non pregiudica il paesaggio né compromette lo sfruttamento agricolo del fondo.
Conforme alla zona agricola, il manufatto dedotto in licenza può essere dunque autorizzato in via ordinaria sulla scorta dell'art. 22 LPT.
4. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la risoluzione 27 marzo 2007 del CO 1 assieme a quella del Consiglio di Stato che la conferma e rinviando gli atti all'autorità comunale affinché rilasci all'istante la licenza richiesta.
Date le circostanze, non si preleva tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22 LPT; 67 LALPT; 21 LE; 18, 28, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. le decisioni 29 maggio 2007 (n. 2669) del Consiglio di Stato e 27 marzo 2007 del CO 1 sono annullate;
1.2. gli atti sono rinviati al CO 1 affinché rilasci a RI 1 il permesso richiesto.
2. Non si prelevano spese, né tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
|
4. Intimazione a: |
. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario