Incarto n.
52.2007.204

 

Lugano

10 agosto 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 18 giugno 2007 di

 

 

 

RI 1,

patrocinato da: avv. PA 1,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 29 maggio 2007 (n. 2678) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 aprile 2007 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, gli ha imposto la presentazione di un certificato medico internistico attestante l'assenza di sintomatologie riferibili ad abuso di bevande alcoliche e la sua idoneità alla guida;

 

 

 

vista la risposta 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nato il __________ 19__________ ed ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore nel giugno del 19__________. In seguito è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:

 

__________ __________ 19__________:     revoca di 5 mesi per aver circolato in stato di ebrietà (2.74 - 3.13 g/kg);

 

__________ __________ 19__________:     revoca di sicurezza a tempo indeterminato per dedizione al bere accertata a seguito di un delitto di guida in stato di ebbrezza (2.66 - 3.08 g/kg) __________

Il __________ __________ 20__________ RI 1 è stato riammesso al beneficio della licenza di condurre.

 

 

                                  B.   L'__________ __________ 20__________ la gerente di un esercizio pubblico di __________ ha chiamato la polizia per denunciare la presenza nel locale di un avventore alticcio che creava disturbo. Intervenendo in loco, verso le ore 13.40 gli agenti hanno incrociato una vettura sportiva guidata da RI 1, senza sapere che questi era la persona interessata dalla segnalazione. Chiarita la situazione e rintracciato il conducente nella sua abitazione di vacanza a __________, alle 14.40 i poliziotti lo hanno sottoposto ad una prova etanografica, risultata positiva nella misura di 1.93 g/kg. Il medico che l'ha successivamente visitato presso l'Ospedale __________ di __________ non ha invece riscontrato particolari segni apparenti di ebrietà, mentre il prelievo del sangue effettuato presso lo stesso nosocomio alle ore 15.50 ha evidenziato un'alcolemia media di 2.61 g/kg. RI 1 ha giustificato tale esito dell'esame ematico affermando di aver sorbito 5 dl di vino bianco e 1 dl di grappa una volta raggiunta la propria residenza a __________, cosicché il tasso alcolemico al momento critico (ore 13.40) è stato stabilito per finire in 0.76 - 1.37 g/kg.

 

 

                                  C.   Informata di questi fatti, il __________ __________ 20__________ la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione __________ __________ 20__________ l'autorità cantonale gli ha imposto un'accurata valutazione medico-internistica ad opera di un professionista abilitato all'esercizio della professione in Svizzera e la presentazione, entro 10 giorni, di un certificato contenente i risultati degli esami e un giudizio circa la sua idoneità alla guida.

 

 

                                  D.   Con sentenza 29 maggio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.

                                         In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto che il controllo medico imposto al ricorrente al fine di escludere una sua dipendenza dal consumo di bevande alcoliche nell'interesse della sicurezza della circolazione fosse legittimo ed adeguato.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato unitamente agli accertamenti medici ordinati dalla Sezione della circolazione.

                                         Eccepita una violazione del suo diritto di essere sentito, il ricorrente ha riproposto, sviluppandole ulteriormente, le argomentazioni addotte senza successo davanti alla precedente istanza. Ha ribadito dunque che il provvedimento impostogli è contemporaneamente lesivo della dignità umana, della libertà personale e del principio della proporzionalità, oltre che privo di una sufficiente base legale. La decisione del Consiglio di Stato - ha soggiunto - si fonda su accertamenti errati ed arbitrari, in particolare per quanto attiene all'ampiezza del tasso alcolemico determinante, e ignora le contestazioni puntuali sollevate in risposta alla diffida di revoca notificatagli dalla Sezione della circolazione.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 10 cpv. 2 LALCStr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 10 cpv. 3 LALCStr.

                                         II ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   RI 1 si duole di una violazione del suo diritto di essere sentito. Manifestamente a torto.

                                         Ricevuta la diffida di revoca, egli ha avuto modo di consultare gli atti e di presentare le proprie considerazioni in merito. Inoltrata senza successo una domanda volta a procrastinare la presentazione del certificato medico richiestogli e dopo aver comunicato alla Sezione della circolazione di aver effettuato le analisi imposte, l'insorgente ha impugnato il provvedimento dipartimentale davanti al Consiglio di Stato, contestandolo in modo congruo e completo. Non ha potuto invero replicare alla risposta di causa inoltrata dalla Sezione della circolazione, ma non vi erano le premesse per controbattere (art. 49 cpv. 3 PAmm), poiché la memoria telegrafica dell'autorità cantonale e l'incarto allegato non contenevano assolutamente nulla che non gli fosse già perfettamente noto, né apportavano fatti nuovi e rilevanti ai fini del giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, ad art. 20 n. 5).

La sentenza qui impugnata non è carente nella motivazione. Se non ha affrontato tutte le censure proposte dall'insorgente, ha comunque toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito del contenzioso, tenendo in debita considerazione gli argomenti significativi esposti nel gravame.

D'altra parte, il ricorrente si è adeguatamente aggravato contro il giudicato governativo davanti a questo tribunale, dopo aver nuovamente compulsato tutto l'incarto che lo concerne. Quand'anche fosse sussistita, la lesione della garanzia di natura formale ch'egli ha denunciato è stata quindi ampiamente sanata (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379; DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a).

 

                                   3.   3.1. A norma dei combinati art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr, la licenza di condurre deve essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida. Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o psichiche, per il vizio del bere o tossicomania, o altre incapacità, segnatamente di natura caratteriale. In tal caso, la licenza viene ritirata a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr).

 

3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C.99/2007 del 13 luglio 2007, consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di scindere sufficientemente la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. L'idoneità a condurre non deve pertanto essere circoscritta né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, pag. 2).

 

                                         3.3. La revoca di sicurezza comporta una limitazione tangibile della personalità del conducente colpito dal provvedimento. L'autorità competente è quindi tenuta ad analizzare d'ufficio e con particolare circospezione la situazione della persona interessata, decidendo volta per volta la natura e l'estensione degli esami necessari, che in taluni casi possono comprendere anche l'allestimento di una vera e propria perizia medica (DTF 129 II 82 consid. 2.2.).

                                         Di regola, l'inidoneità alla guida per dipendenza dall'alcool deve essere accertata in primo luogo disponendo un esame medico, accompagnato da analisi di laboratorio (misurazioni dei marker dell'assunzione cronica di alcool, CDT in particolare), e dalla raccolta di informazioni sulle abitudini di consumo del conducente, segnatamente sulla frequenza, la quantità e le circostanze del potus, così come sulla personalità del soggetto (cfr., sull'argomento, 129 II 82 consid. 6.2.2.; STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1; vedi inoltre Michiels/Gache, Dépendance et statut de conducteur, in RDAF 2004, p. 319 ss.).

 

 

                                   4.   Nell'evenienza concreta, la Sezione della circolazione ha ritenuto necessario imporre al ricorrente un controllo medico-internistico, con l'obbligo di presentare un certificato attestante l'assenza di sintomi riconducibili ad una dipendenza da alcool e la sua idoneità alla guida. Preso atto dei precedenti dell'insorgente e di quanto accaduto l'__________ __________ 20__________, il Consiglio di Stato ha tutelato tale provvedimento nell'ottica di preservare la sicurezza del traffico. Da parte sua, il ricorrente contesta tale conclusione, adducendo l'assenza di qualsiasi presupposto atto a legittimare le misure investigative ordinate dalla Sezione della circolazione.

Gli eventi occorsi l'__________ __________ 20__________ impongono invece che la situazione di RI 1 venga esplorata con cura. I suoi trascorsi di persona dedita al bere e il fatto che attualmente sia in grado di assorbire in breve tempo e in ogni momento della giornata fortissime quantità di alcool senza denotare agli occhi di un medico segni evidenti di ebbrezza obbligano la Sezione della circolazione ad approfondire l'intensità del rapporto che egli sembra nuovamente intrattenere con gli alcolici e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della sua idoneità alla guida. Questo, evidentemente, nel preminente interesse della sicurezza della circolazione stradale e a prescindere dalla sussistenza o meno di reati legati alla guida di veicoli a motore sotto l'influsso marcato di bevande alcoliche.

                                         Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre effettivamente che l'interessato venga sottoposto perlomeno ad un esame medico ed a qualche analisi di laboratorio, in modo da accertare se in questo momento è nuovamente affetto dal vizio del bere al punto da accusare una dipendenza suscettibile di pregiudicare la sua idoneità alla guida. Vi sono tutte le premesse per agire in tal senso. L'alcolemia superiore ai 2.50 g/kg riscontrata nel suo corpo l'__________ __________ scorso - sintomatica di una dipendenza (STF 1C.99/2007 del 13 luglio 2007, consid. 3.3. e rinvii) - è stata provata in modo corretto ed inoppugnabile (vedi art. 55 LCStr, 2 cpv. 2bis ONC, 138 ss. OAC e direttive USTRA 26 aprile 2000). La semplice visita medica e gli esami che la competente autorità cantonale ha ordinato sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente. Il provvedimento è talmente blando da rispettare pienamente il principio di proporzionalità e non incide in modo intollerabile né sulla dignità umana, né sulla libertà personale dell'interessato. Tanto più che la Sezione della circolazione ha rinunciato a revocargli la patente a titolo preventivo e cautelativo in applicazione dell'art. 30 OAC, con il risultato di permettere a RI 1 di eludere controlli che avrebbero dovuto essere effettuati tempestivamente e che esperiti in un prossimo futuro potrebbero anche sfociare in risultati non del tutto affidabili.

 

 

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b, 31 cpv. 2, 55 LCStr; 2 ONC; 11b, 138 ss. OAC; 10 LALCStr; 18, 28, 43, 46 PAmm;

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario