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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 25 giugno 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 giugno 2007 (n. 2756) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 19 aprile 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato; |
vista la risposta 3 luglio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B nel gennaio del 1979. Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato a più riprese con provvedimenti amministrativi, segnatamente:
11.1.1991 revoca di 4 mesi per aver circolato in stato di ebrietà ed essere incorso in un incidente della circolazione;
10.1.1992 ammonimento per eccesso di velocità;
26.4.2001 revoca di 8 mesi per aver circolato in contromano sull'autostrada in stato di ebrietà (2.81-3.11 gr. per mille);
8.5.2003 revoca di 2 anni per circolazione in stato di ebrietà (2.68-2.96 gr. per mille);
24.6.2004 riammissione anticipata al beneficio della licenza di condurre.
B. L'11 novembre 2006, verso le ore 23.30, RI 1 stava circolando in territorio di Vacallo alla guida della propria autovettura, allorquando ha invaso la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza, ha travolto un ciclomotorista e si è quindi allontanato omettendo di conformarsi ai suoi doveri in caso di infortunio. Rintracciato dalla polizia e sottoposto alla prova del sangue, gli è stata riscontrata un'alcolemia di 0.81-1.40 g/kg.
Per questi fatti, l'8 febbraio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ e ad una valutazione medico-internistica specialistica.
C. Preso atto delle risultanze emergenti dal rapporto peritale 6 aprile 2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16c cpv. 1 lett. a e b, 16d cpv. 1 lett. b e c e cpv. 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 19 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato con effetto immediato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di maggio 2009. La riammissione alla guida è stata subordinata alla presentazione di un rapporto di __________ e di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 12 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche. Quali ulteriori condizioni per la riammissione, l'autorità cantonale ha esatto un certificato medico psichiatrico di idoneità alla guida ed il superamento di un esame psico-tecnico.
D. Con giudizio 6 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha "evaso ai sensi dei considerandi" il ricorso interposto da RI 1 avverso la suddetta risoluzione.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida. Donde la conferma della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione alla guida, adeguate alle circostanze e conformi al principio della proporzionalità. In virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto il Governo ha tuttavia implicitamente annullato il periodo di sospensione collegato con la misura di sicurezza. Questo aspetto dovrà essere ridefinito dalla Sezione della circolazione non appena concluso il procedimento penale avviato nei confronti dell'insorgente per gli eventi occorsi l'11 novembre 2006.
E. Contro il predetto giudicato governativo, il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento unitamente alla decisione di revoca adottata dalla Sezione della circolazione e la retrocessione dell'incarto a quest'ultima per l'emanazione di una nuova risoluzione, previo esperimento di un'altra perizia a cura di persona estranea ad __________
Contestato di aver circolato in stato di ebrietà la sera dell'11 novembre 2006, il ricorrente ha rimproverato in sostanza alle autorità amministrative di essersi fondate acriticamente sulla sola perizia __________, il quale si è addentrato in diagnosi psichiatriche che non gli competono per formazione e professione. Le conclusioni del perito sono state d'altronde ampiamente dibattute dal medico di fiducia dell'esaminato dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, le cui valutazioni sono state semplicemente ignorate in ogni stadio del procedimento amministrativo disattendendo il diritto di essere sentito dell'insorgente, peraltro violato anche laddove senza motivazione non è stata assunta alcuna delle prove richieste. A fronte di una simile situazione, RI 1 ha postulato l'esperimento di una nuova perizia neutrale.
F. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
G. In fase istruttoria, il tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia specialistica per valutare l'idoneità alla guida del ricorrente.
Nel suo referto 29 dicembre 2007 il perito designato PD Dr. __________ ha reputato che la perizia __________ sia ripercorribile nelle sue parti essenziali e ben fondata nell'argomentazione. Confermata la sussistenza di un problema con l'alcol, il perito ha proposto di riammettere il ricorrente alla guida dopo sei mesi di comprovata astinenza totale dal consumo di bevande alcoliche e alla condizione di sottoporsi ad ulteriori controlli ematochimici per la durata di due anni e mezzo o ad un ripetuto esame del capello.
Tutte le parti hanno rinunciato alla completazione o alla delucidazione del referto, così come alla presentazione di conclusioni. RI 1 ha tuttavia fatto sapere di non volersi assoggettare ad esami del capello stante il costo di tali indagini.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della perizia giudiziaria che il Tribunale ha ordinato pendente causa (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. L'istruttoria operata in questa sede e le ampie possibilità di esprimersi che questo tribunale ha concesso al ricorrente hanno posto rimedio ad ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito posta in essere dalle istanze inferiori.
3. 3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr) o non dà garanzia, per il suo comportamento, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per il prossimo (art. 14 cpv. 2 lett. d e 16d cpv. 1 lett. c LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). Se il provvedimento è ordinato per ragioni d'ordine eminentemente medico, il conducente può richiedere la restituzione della patente non appena l'inidoneità scompare (art. 17 cpv. 3 LCStr). Negli altri casi, segnatamente allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che, come nell'evenienza concreta, avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere invece fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). La licenza può essere nuovamente rilasciata solo se il periodo di sospensione è trascorso e il conducente può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un periodo di controllo di almeno un anno (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della libertà personale del conducente colpito dal provvedimento. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare e chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2.; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).
3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma regolarmente delle quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Ne risulta che è sufficiente stabilire se il conducente è sempre in grado di distinguere adeguatamente la consumazione di bevande alcoliche dalla guida di un veicolo (STF 6A.23/2006, consid. 2.2.). Infatti, chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere circoscritti né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).
4. RI 1 contesta recisamente le valutazioni esperite dal perito __________, il quale lo ha considerato inidoneo alla guida per la presenza vuoi di un potus problematico, caratterizzato principalmente da un consumo smodato verosimilmente solo occasionale, vuoi di un disturbo ansioso di rilevanza clinica. A suffragio delle proprie censure il ricorrente ha prodotto già innanzi al Consiglio di Stato una relazione dello psichiatra che lo segue da tempo (dr. med. __________), il quale ha in sostanza rimproverato al perito di essersi addentrato in problematiche e diagnosi che esulano dal suo campo di attività, cadendo in errore.
Al cospetto di siffatte prese di posizione, questo Tribunale ha ordinato una perizia specialistica volta ad accertare l'idoneità alla guida di RI 1, affidandone l'esecuzione al PD dr. phil. __________, già docente alla facoltà di psicologia dell'Università di __________ e di __________, nonché psicologo del traffico FSP e membro della ASPT (Associazione svizzera per la psicologia del traffico).
Nel suo referto del 29 dicembre 2007, basato sulla lettura e l'analisi dell'intero incarto messogli a disposizione e delle valutazioni specialistiche sin qui esperite (compresi i rapporti dello psichiatra di __________), nonché sugli esiti di una investigazione esplorativa specifica, effettuata sull'interessato il 28 settembre 2007, il perito giudiziario - pur partendo dal presupposto errato che il suo intervento era stato determinato dal rigetto di una domanda di riammissione alla guida - ha stabilito che l'esaminato era effettivamente inidoneo alla guida di veicoli a motore per motivi alcolcorrelati, nel solco di quanto ritenuto dallo psicologo __________. Circa le condizioni di riammissione alla guida, il dr. __________ ha suggerito di retrocedere la licenza di condurre del ricorrente dopo sei mesi di comprovata astinenza totale dal consumo di bevande alcoliche e alla condizione che egli accetti di sottoporsi ad ulteriori controlli ematochimici per la durata di due anni e mezzo o ad un ripetuto esame del capello.
Con riserva di quanto si dirà in seguito sul periodo di sospensione combinato con la revoca, nel suo complesso la perizia giudiziaria appare del tutto affidabile e convincente, tanto più che il suo estensore ha avuto a disposizione approfondite valutazioni specialistiche da fonti diverse, suscettibili di fornirgli un quadro completo ed esaustivo della personalità dell'investigato. Il perito designato, persona di particolare competenza e dotata di vasta esperienza nella specifica materia, ha risposto in modo certo e puntuale al quesito di fondo sottopostigli dal giudice delegato. Il tribunale ritiene quindi di poterne senz'altro accreditare le opinioni finali, tanto più che ad analoghe deduzioni era pervenuto anche lo psicologo del traffico interpellato dalla Sezione della circolazione nel contesto della procedura di accertamento che ha proceduto l'adozione della controversa misura di sicurezza.
5. Commentando i risultati della perizia giudiziaria, l'insorgente ne ha condiviso i tratti salienti supponendo di poter esser riammesso alla guida nel febbraio 2008, come ventilato dal perito giudiziario. Quest'ultimo ha tuttavia perso di vista la natura e la portata del cosiddetto periodo di sospensione connesso con una revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 2 LCStr e laddove si è pronunciato sulle condizioni di riammissione alla guida ha addirittura trasceso il mandato conferitogli, limitato all'accertamento dell'idoneità a condurre di RI 1.
5.1. In effetti, la citata norma di legge prevede in sostanza che allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che come nell'evenienza concreta avrebbero provocato una revoca di ammonimento, nella decisione con la quale si adotta la misura di sicurezza deve essere fissato un periodo di sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa. Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di sicurezza (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).
5.2. Il Tribunale federale, chinandosi sulla problematica della figura giuridica della revoca di ammonimento e pur ritenendola una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, ha tuttavia ammesso la sussistenza di un certo carattere penale, facendo più volte ricorso a istituti tipici del diritto penale (cfr. DTF 133 II 331 consid. 6.4.2., 127 II 300 consid. 3d). La revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento presuppone in effetti, come la condanna ad una pena, che il conducente abbia violato una regola della circolazione stradale intenzionalmente o per negligenza. La durata della revoca dipende prima di tutto dalla gravità della colpa commessa e va aumentata in caso di recidiva (cfr. DTF 120 Ib 504, consid. 4b e riferimenti). A norma di legge, per stabilire la durata della revoca devono essere inoltre considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). A quest'ultimo proposito giova ricordare che la giurisprudenza federale riconosce un tale bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.)
5.3. In relazione ai fatti occorsi l'11 novembre 2006, RI 1 rischia una condanna per infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr), guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e inosservanza dei doveri in caso di infortunio (art. 92 cpv. 2 LCStr). Trattasi di tre delitti importanti, che se dovessero essere confermati in sede penale giustificherebbero senz'altro una revoca di ammonimento, e quindi un periodo di sospensione ex art. 16d cpv. 2 LCStr, di due anni e mezzo, come rettamente deciso dalla Sezione della circolazione in applicazione dei criteri di commisurazione sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr (pericolo per la circolazione, colpa e, in particolare, precedenti). Il Ministero pubblico tuttavia non si è ancora pronunciato in merito e il Consiglio di Stato, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata agli esiti del procedimento penale (DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 123 II 97 3c/aa), ha annullato il periodo di sospensione associato alla misura di sicurezza, ritenendo che lo stesso debba essere ridefinito a conclusione dell'inchiesta penale in corso. Il Governo ha verosimilmente omesso di valutare appieno le conseguenze di questa sua determinazione, ma sulla questione non occorre soffermarsi ulteriormente, poiché questo tribunale non può in ogni modo riformare la decisione impugnata a danno del ricorrente in quanto vincolato dal divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm). Sta di fatto che il ricorrente potrebbe ritornare presto in possesso della sua licenza e sfuggire in parte alla revoca che avrebbe dovuto scontare per i gravi accadimenti dell'11 novembre 2006, senza che sia ben chiaro quale genere di provvedimento potrà all'occorrenza adottare la Sezione della circolazione al termine della procedura penale pendente.
5.4. Resta inteso che il ricorrente non potrà comunque essere riammesso alla guida prima di aver soddisfatto i requisiti indicati al punto 1.3. della risoluzione 19 aprile 2007 della Sezione della circolazione, adeguati alle circostanze, conformi al diritto e del tutto in linea con la giurisprudenza resa in materia dal Tribunale federale, rimasta immutata con l'avvento del nuovo diritto (STF 6A.23/2006 del 12 maggio 2006, consid. 2.1.). Sotto questo profilo, la decisione censurata non procede di certo da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti da adottare al fine di tutelare la sicurezza della circolazione stradale. All'insorgente può essere nondimeno risparmiato l'esame psico-tecnico, da considerare superato nell'ambito delle prove affrontate ai fini dell'esperimento della perizia giudiziaria.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto per permettere la riforma della decisione impugnata nel senso esposto al considerando precedente.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente nella misura della sua soccombenza. Le spese di perizia (fr. 1'100.-) gli vanno per contro addossate integralmente, in quanto del tutto perdente sul tema focale oggetto di intervento peritale (art. 28 PAmm). All'insorgente, assistito da un legale iscritto nel registro degli avvocati, sono riconosciute ripetibili commisurate in funzione del successo assai limitato dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1 e 3, 16d cpv. 1 lett. b e c, cpv. 2, 17 cpv. 3 LCStr; 10 LALCStr; 18, 28, 31, 43, 46, 61, 62 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 6 giugno 2007 (n. 2756) del Consiglio di Stato e la risoluzione 19 aprile 2007 (n. 1650) della Sezione della circolazione sono riformate nel senso che dalle condizioni fissate per la riammissione alla guida viene stralciato l'obbligo di superare un esame psico-tecnico.
2.La tassa di giustizia, nella misura di fr. 1'200.-, e le spese peritali, di fr. 1'100.-, sono poste a carico dell'insorgente.
3.Lo Stato verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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5. Intimazione a: |
patr. dall'
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario