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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 28 giugno 2007 della
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RI 1,
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contro |
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la decisione 15 giugno 2007 del CO 1, che ha: - escluso la ricorrente dal concorso per l’aggiudicazione della progettazione, fornitura, installazione e messa in esercizio di apparecchi frontend con relativo sistema di backend e - deliberato la commessa alla ditta CO 2 |
viste le risposte:
- 17 luglio 2007 della Sezione della mobilità;
- 17 luglio 2007 del CO 1
preso atto della replica 10 agosto 2007 e delle dupliche:
- 30 agosto 2007 del CO 1;
- 31 agosto 2007 della Sezione della mobilità;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 6 ottobre 2006 un gruppo di imprese di trasporto pubblico ticinesi e mesolcinesi, costituitesi nel CO 1, ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare la progettazione, la fornitura, l'installazione e la messa in esercizio di un sistema di vendita composto da apparecchi frontend (330 apparecchi di vendita per conducenti, 70 distributori automatici alle fermate, 90 obliteratori), con relativo sistema di backend (FU n. 80/2006, p. 6493 ss.).
I concorrenti dovevano inoltrare le loro offerte utilizzando esclusivamente i documenti messi a disposizione dal committente, in particolare il catalogo dei requisiti (C1), l’elenco dei prezzi (C2) e le indicazioni dell’offerente (C3), pena l'esclusione dalla gara in caso di presentazione di atti incompleti (cifra 4.11 e 6.13.1 delle prescrizioni generali). La struttura base dell’elenco prezzi (C2) doveva essere obbligatoriamente rispettata. Se necessario, l'offerente poteva inserire ulteriori dati, utilizzando delle righe aggiuntive adeguatamente contrassegnate (cifra 6.13.8). Analoga possibilità era data dal catalogo dei requisiti (C1), che elencava in dettaglio le 633 caratteristiche concretamente richieste per il sistema di distribuzione da acquistare.
Nell'elenco prezzi (C2) i concorrenti dovevano indicare i costi di investimento per gli S-POS C (apparecchi di vendita per i conducenti), gli S-POS-M (distributori automatici alle fermate), il software e i costi delle prestazioni di servizio durante il periodo di garanzia. Quale informazione supplementare, dovevano inoltre esporre i costi di esercizio dopo il periodo di garanzia (costi di manutenzione e costi pezzi di ricambio sull'arco di 10 anni), a valere quale offerta opzionale, che il consorzio dei committenti si era riservato di deliberare in un secondo momento.
B. Nel termine prestabilito sono pervenute al committente le offerte di cinque concorrenti. Fra queste v’erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 7'145'644.- e quella della CO 2 di fr. 10'002'300.-, rispettivamente di fr. 8'969'400.- (variante): valori non comprensivi dei costi d’esercizio annuali dopo il periodo di garanzia.
In sede di valutazione, il committente ha chiesto alla RI 1 numerose delucidazioni, invitandola, in particolare, a fornire:
- una specifica dettagliata dei costi di esercizio dopo il periodo di garanzia, strutturata secondo determinate indicazioni del committente;
- una dettagliata descrizione della cassetta per le banconote protetta contro i furti (requisito n. 71, pos. 261 del catalogo dei requisiti C1), indicando in quale posizione dell'elenco prezzi (C2) era contenuto il prezzo del ripiano dei pagamenti (componente dell'apparecchio di vendita per i conducenti S-POS C).
Dando seguito alle richieste, la RI 1 ha:
- prodotto l'analisi dei costi di esercizio compilata secondo le indicazioni del committente,
- inviato al committente un prospetto commerciale illustrante il prodotto e i relativi prezzi, facendogli nel contempo presente che nessuna posizione dell’elenco prezzi contemplava il ripiano per i pagamenti.
Facendo propria la proposta della giuria del concorso, con decisione 15 giugno 2007 il committente ha aggiudicato la commessa alla CO 2, escludendo nel contempo l'offerta della RI 1 per aver presentato un'offerta incompleta, per mancata indicazione del prezzo relativo al ripiano per pagamenti e cassetto per denaro requisito obbligatorio giusta il punto 3.2.2. del capitolato di gara e per aver apportato delle modifiche sostanziali all'offerta (art. 40 e 42 RLCPubb del 20.2.2001).
C. Contro la predetta decisione la RI 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando l’ammissione della sua offerta.
Eccepita la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, la ricorrente si è anzitutto riservata di replicare alla risposta della stazione appaltante, dopo aver consultato tutti i documenti relativi al concorso.
Nel merito, la RI 1 ha recisamente contestato che la sua offerta sia incompleta. Essa adempirebbe tutti i requisiti posti dal relativo catalogo ed indicherebbe i costi dei diversi investimenti attenendosi scrupolosamente alle posizioni previste nell'elenco prezzi fornito dal committente. Tale elenco non contempla alcuna posizione riconducibile al ripiano dei pagamenti. Il costo di questa componente sarebbe compreso in quello complessivo dell'apparecchio S-POS C. Il committente non può rimproverare ai concorrenti lacune contenute nei moduli da esso stesso confezionati. Quand'anche fosse realmente incompleta, l'offerta non potrebbe comunque essere esclusa senza violare il principio di proporzionalità e il divieto di formalismo eccessivo, dato che la fornitura del ripiano è del tutto secondaria per rapporto all'importanza ed al complesso della commessa posta a concorso.
D. All'accoglimento del ricorso si è opposto il committente, contestando in limine la ricevibilità del ricorso, poiché chiede unicamente l’annullamento della decisione di esclusione, senza sollecitare anche l’aggiudicazione a favore dell’insorgente.
A suo avviso l'offerta della RI 1 andrebbe esclusa in quanto incompleta su una parte essenziale della commessa. Il requisito 260 dell'apposito catalogo indicava infatti chiaramente che la fornitura del ripiano per i pagamenti con cassetto per il denaro era una componente essenziale del sistema ed il suo costo, per rapporto all'insieme dell'apparecchio, lo comprova. Nell'elenco prezzi non vi era invero una riga destinata specificatamente a tale componente, ma la tabella non era esaustiva ed era appositamente provvista di spazi vuoti che all'occorrenza dovevano essere riempiti dai concorrenti. La ricorrente, compilando l'elenco dei requisiti, ha inserito nella posizione relativa al ripiano dei pagamenti l'osservazione "siehe Preisblatt", ma nell'elenco prezzi non ha poi menzionato nulla a riguardo. Donde la richiesta di sapere dove era contemplato il prezzo del ripiano; richiesta, che la RI 1 ha liquidato evasivamente, inviando un prospetto e un listino prezzi dell'oggetto al fine di completare l'offerta.
La ricorrente, prosegue il committente, avrebbe peraltro modificato in modo inammissibile la sua offerta, producendo, dietro richiesta, una nuova tabella dei costi d'esercizio, che sovverte le cifre esposte inizialmente, aumentando gli oneri di manutenzione e diminuendo nel contempo le spese dei pezzi di ricambio allo scopo di rendere plausibili i dati dell'offerta inoltrata.
La ditta aggiudicataria non ha presentato osservazioni.
E. Con la replica l’insorgente ha ribadito le tesi sostenute con il ricorso, confermandosi nelle domande di giudizio.
La fornitura del ripiano dei pagamenti è stata inequivocabilmente garantita nel catalogo dei requisiti ed il suo prezzo era evidentemente compreso in quello complessivo del "modulo hardware dell'apparecchio S-POS C". Se il committente riteneva che il ripiano costituiva un elemento determinante del sistema, avrebbe dovuto prevedere un'apposita posizione nell'elenco prezzi. Il committente, soggiunge, avrebbe travisato le risposte che ha fornito alle domande postegli. L'offerta non è stata modificata. Essa è e rimane quella inoltrata, debitamente compilata in tutti i suoi elementi essenziali.
Nemmeno la tabella dei costi di esercizio prodotta su richiesta del committente avrebbe modificato l'offerta iniziale. L'elenco prezzi messo a disposizione dei concorrenti suddivideva i costi d'esercizio in due sole categorie, ovvero i costi di manutenzione e i costi dei pezzi di ricambio per un periodo d'esercizio di 10 anni. Modificando l'articolazione prevista dall'elenco prezzi, l'analisi richiesta dal committente in sede di valutazione delle offerte l'avrebbe costretta a suddividere in maniera diversa i costi esposti inizialmente, poiché nell'offerta originaria erano state esplicitamente indicate solo spese di manutenzione relative ad un supporto telefonico di primo livello ed il costo dei pezzi di ricambio per gli apparecchi S-POS M era stato calcolato in maniera forfetaria con riferimento al valore della fornitura. La nuova configurazione dei costi su base annua, sottopostale dal committente, le avrebbe imposto un cambiamento della struttura dell'offerta. Il risultato finale rimarrebbe comunque invariato.
F. Con la duplica il committente ha avversato le argomentazioni della ricorrente, ribadendo la legittimità dell'esclusione per tutte le ragioni indicate nel rapporto di valutazione.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 DLACIAP.
In quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione in oggetto nella misura in cui la esclude dall'aggiudicazione (art. 43 PAmm). In caso di annullamento del provvedimento di estromissione, sarà abilitata a contestare anche il provvedimento di aggiudicazione. Questo dovrà anzi essere senz'altro annullato, poiché adottato senza tener conto dell’offerta della RI 1. Le eccezioni di irricevibiltà sollevate dal committente vanno disattese. Chiedendo di annullare integralmente la decisione in esame, ovvero il provvedimento che la esclude dalla gara e quello che aggiudica la commessa alla CO 2 la ricorrente ha in effetti implicitamente sollecitato una nuova decisione che tenga conto anche della sua offerta, che non essendo stata valutata, non è, per il momento, in grado di conseguire l'aggiudicazione.
Il ricorso, tempestivamente (art. 15 cpv. 2 CIAP) proposto contro un atto impugnabile, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Tanto nei concorsi retti dalla LCPubb, quanto in quelli governati dal CIAP, l'offerta deve essere completa e corrispondere alle condizioni poste dal bando di concorso, rispettivamente dalle indicazioni del capitolato (cfr. art. 26 LCPubb, 40 RLCPubb/CIAP). Essa deve insomma essere tale da permettere al committente di procedere immediatamente all’aggiudicazione. Offerte incomplete o che divergono dalle prescrizioni di gara devono per principio essere escluse. Lo esige il principio della parità di trattamento, che vincola tanto il committente, quanto i concorrenti alle regole di gara prestabilite (Galli/Lehmann/ Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, Zurigo 1996, n. 409 e 438). La difformità può consistere tanto nella mancata compilazione di posizioni del capitolato, quanto nell'offerta di prestazioni che non corrispondono alle condizioni fissate dalla documentazione del concorso.
Al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti ed evitare che il committente possa di fatto modificare a posteriori l'oggetto della commessa definito dal bando e dagli atti di gara, è di principio vietato apportare correzioni alle offerte una volta trascorso il termine utile per inoltrarle. Eccezioni a questa regola sono ammesse soltanto in caso di involontari errori di forma, a condizione che l'emendamento non esplichi effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti. Il committente ha inoltre la facoltà di chiedere ai concorrenti spiegazioni e delucidazioni. Anche in questo caso, vanno comunque salvaguardati il principio della parità di trattamento tra i concorrenti e quello della trasparenza.
Non ogni piccola difformità comporta l'esclusione dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere offerte non conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di formalismo eccessivo. Il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che soprattutto laddove è in gioco la realizzazione di importanti e complesse opere pubbliche, è pressoché inevitabile che si verifichino errori o imprecisioni nella compilazione delle offerte. Per tale ragione, in questi casi la conformità delle offerte per rapporto alle prescrizioni di gara deve essere esaminata secondo criteri non eccessivamente restrittivi (DTF 12 aprile 2002 in re consorzio C+B = RDAT II 2002 n. 47 e rimandi). L'estromissione dell’offerta non si giustifica se la difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai fini dell’aggiu-dicazione. È invece d'obbligo se il difetto concerne una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione (STA 08.09.06 n. 52.6.219 consid. 2.1).
3. Mancata indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti e del cassetto per denaro
3.1. Nel caso concreto, le prescrizioni vincolanti del concorso stabilivano tra l'altro che per la stesura dell'offerta il concorrente doveva utilizzare esclusivamente i documenti messi a disposizione dal consorzio, in particolare gli allegati C1, C2 e C3, pena l'esclusione dalla gara in caso di presentazione di atti incompleti (doc. A, prescrizioni generali, cifra 4.11 e 6.13.1). Per quanto concerne il catalogo dei requisiti (allegato C1), le regole ribadivano che il documento doveva essere compilato in ogni sua parte (doc. A cifra 6.13.6.). Nello spazio previsto a margine di ogni posizione i concorrenti potevano fornire indicazioni supplementari. Analogamente, anche l'elenco prezzi (C2) doveva essere compilato in ogni sua parte, mantenendo la struttura base del foglio Excel fornito dal committente. Se l'offerente aveva necessità di inserire ulteriori dati, poteva utilizzare delle righe aggiuntive contrassegnandole adeguatamente (doc. A cifra 6.13.8).
3.2. Il catalogo dei requisiti (allegato C1) degli atti d’appalto elencava nel dettaglio le caratteristiche e le componenti del sistema di distribuzione messo a concorso. I concorrenti dovevano fra l'altro indicare se il prodotto offerto era conforme o meno ai singoli requisiti. Alla posizione 70, requisito binario 260, il catalogo chiedeva ai concorrenti di indicare se per l'apparecchio S-POS C è offerto un ripiano dei pagamenti e un cassetto per il denaro del resto.
La RI 1 ha risposto affermativamente alla domanda, iscrivendo la lettera "j" (= ja) nell'apposita colonna ed aggiungendo nell’ap-posita finca "Hinweise des Anbieters" la nota "siehe Preisblatt". Essa ha altresì compilato integralmente l'elenco prezzi (C2), compresa la posizione dedicata all'apparecchio S-POS C.
Dal profilo formale, l'offerta della ricorrente è stata allestita in modo ineccepibile. Tutte le caselle del catalogo dei requisiti e dell'elenco prezzi sono state compilate secondo le prescrizioni.
A dispetto dell'annotazione "siehe Preisblatt", apposta a margine della posizione 70 del catalogo dei requisiti, relativa al ripiano dei pagamenti, nell'elenco prezzi la RI 1 non ha tuttavia fatto alcun accenno a questa componente dell’apparecchio S-POS C. L'elenco prezzi, strutturato in modo non congruente con il catalogo dei requisiti, non prevedeva invero alcuna specifica posizione per questo elemento. Esso permetteva comunque ai concorrenti di integrarlo con voci supplementari. La ricorrente non ha tuttavia colto questa opportunità per fornire quelle indicazioni complementari che l'annotazione "siehe Preisblatt" inserita a margine della posizione 70 del catalogo dei requisiti lasciava presagire. Interpellata in proposito dal committente, la RI 1 si è limitata ad assicurare che l'offerta comprendeva il ripiano dei pagamenti e che il relativo prezzo non emergeva dall'elenco prezzi, poiché tale elenco non contemplava una posizione specifica per il ripiano dei pagamenti.
In questa sede la ricorrente ha spiegato che l'annotazione "siehe Preisblatt" serviva in sostanza ad indicare che il prezzo del ripiano per i pagamenti era compreso nel prezzo complessivo dell'apparecchio S-POS C. Apparecchio, che in base all'elenco prezzi risulta composto da una serie di elementi, fra i quali tuttavia il ripiano dei pagamenti non figura. Le spiegazioni fornite dalla RI 1 con il ricorso e con la replica non chiariscono lo scopo dell'annotazione "siehe Preisblatt"; annotazione, che, in assenza di corrispondenti riscontri, ha indotto il committente a chiedere delucidazioni. Esse non permettono invero di capire per qual recondito motivo la ricorrente abbia inserito nella posizione n. 70 del catalogo dei requisiti relativa al ripiano dei pagamenti un’annotazione che rinviava all’elenco prezzi, allorché tale elenco non lo contemplava. Tanto meno si capisce per qual motivo l'annotazione "siehe Preisblatt" sia stata apposta soltanto alla posizione riguardante il ripiano dei pagamenti e non anche alle posizione relative ad altre componenti dell’apparecchio S-POS C, come ad esempio la cassetta per le banconote, prevista dalla posizione immediatamente successiva (pos. n. 71) del catalogo dei requisiti e parimenti non contemplata dall’elenco prezzi.
Gli atti non consentono di escludere al di là di ogni ragionevole dubbio che l’annotazione "siehe Preisblatt" fosse in realtà volta a segnalare che il prezzo del ripiano dei pagamenti sarebbe stato esposto nell’elenco prezzi quale posizione supplementare. La prima risposta, data dalla RI 1 per e-mail alla domanda di delucidazioni rivoltale del committente (Da im Preisblatt weder eine Preisposition noch ein Mengengerüst für den Zahltisch vorgesehen war, senden wir Ihnen die entsprechende Information im Anhang mit Mengenstaffelung), avvalora almeno in parte questo sospetto. Essa non consente tuttavia di accreditare la tesi del committente secondo cui l'offerta sarebbe incompleta siccome mancante dell'indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti.
Qualunque sia stato lo scopo dell'annotazione "siehe Preisblatt" figurante a lato della posizione 70 del catalogo dei requisiti, il tenore letterale dell’offerta, l’assenza di qualsiasi riscontro all’an-notazione in sede di elenco prezzi e soprattutto le esplicite conferme, fornite dall'insorgente in merito al fatto che l'offerta comprendeva anche il ripiano dei pagamenti e che il prezzo di questo elemento era parte integrante del prezzo globale dell’apparec-chio S-POS C, impediscono in ogni caso di sostenere che l'offerta non sia completa siccome mancante dell'indicazione del prezzo del ripiano dei pagamenti e della cassetta per le banconote.
Da questo profilo, la decisione di escludere l'offerta della RI 1 dall'aggiudicazione non può dunque essere confermata.
4. Costi d'esercizio dopo la scadenza dei termini di garanzia
4.1. Il capitolato d'oneri stabiliva che sono parte dell'oggetto dell'acquisto, oltre alle prestazioni di realizzazione, anche le prestazioni necessarie in fase di garanzia. Al fine di ottimizzare ulteriormente l'esercizio, le imprese di trasporto di __________ prevedono di affidare i lavori di manutenzione e riparazione ad un'organizzazione propria. Agli offerenti è richiesto di presentare un'offerta opzionale relativa alla manutenzione hardware e software per la fase di esercizio successiva alla scadenza dei termini di garanzia. Il consorzio di committenti si riserva di decidere in un secondo momento se usufruire effettivamente di tale opzione e in quale misura.
L'elenco prezzi comprendeva un'apposita tabella per i costi d'esercizio dopo il periodo di garanzia strutturata come segue:
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Costi annuali ricorrenti |
Opzione |
Prezzo anno |
Totale anno |
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Costi contrattuali di manutenzione opzionali |
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Totale costi di manutenzione |
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Pezzi di ricambio necessari per periodo d'esercizio di 10 anni |
Opzione |
Durata garanzia |
Pezzi necessari |
Prezzo unitario |
Somma |
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Pezzi di ricambio necessari per S-POS C |
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Totale |
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Pezzi di ricambio necessari per S-POS M |
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Totale |
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Totale costi pezzi di ricambio
Totale complessivo (compresi costi p.a. durante 10 anni)
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Ulteriori sviluppi |
Tariffa oraria |
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Capo progetto |
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Programmatore software |
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Tecnico |
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4.2. La ricorrente ha allegato alla sua offerta una tabella compilata come segue:
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Costi annuali ricorrenti |
Opzione |
Prezzo anno |
Totale anno |
Totale 10 anni |
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Costi contrattuali di manutenzione opzionali |
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Manutenzione tel. supp. e Bug Fix frontend (app. S-POS M) |
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42'000 |
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Manutenzione tel. supp. e Bug fix backend |
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21'000 |
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Manutenzione tel. supp. e Bug Fix S-POS C |
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13'000 |
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Totale costi di manutenzione 76'000 760'000 |
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Pezzi di ricambio necessari per periodo d'esercizio di 10 anni |
Opzione |
Durata garanzia |
Pezzi necessari |
Prezzo unitario |
Somma |
Totale 10 anni |
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Pezzi di ricambio necessari per S-POS C |
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Testa di stampa (330 app.) |
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5 |
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199'980 |
199'980 |
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Totale |
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199'980 |
199'980 |
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Pezzi di ricambio necessari per S-POS M |
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Forfait 5% costi d'investimento |
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1 |
9 |
80'500 |
724'500 |
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Totale |
724'500 |
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Totale costi pezzi di ricambio 924'480
Totale complessivo (compresi costi p.a. durante 10 anni) 1'684'480
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Ulteriori sviluppi |
Tariffa oraria |
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Capo progetto |
195.00 |
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Programmatore software |
145.00 |
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Tecnico |
120.00 |
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In sede di esame delle offerte, il committente ha chiesto alla RI 1 di specificare i costi d’esercizio dopo la scadenza del periodo di garanzia in base ad una tabella strutturata come segue:
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Betriebsjahr |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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Wartungsleistungen für |
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Wartungsleistungen für |
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Während 10 Jahren benötigte Ersatzteile für 330 S-POS C |
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Während 10 Jahren benötigte Ersatzteile für 70 S-POS M |
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Pflegeleistung für SW für S-POS C |
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Pflegeleistung für SW für S-POS M |
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Pflegeleistung für Backendsystem |
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Pflegeleistung für Backendsystem |
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2.nd Level Support |
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La ricorrente ha compilato la tabella richiestale, indicando al committente che sull'arco di 10 anni i costi d'esercizio dopo garanzia sarebbero ammontati a fr. 1'684'820.61. La differenza per rapporto ai costi indicati dalla tabella allegata all'offerta ammonta dunque a fr. 340.61.
Il committente ha ravvisato in questa analisi un'inammissibile modifica dell'offerta inoltrata, che trarrebbe necessariamente seco la sua esclusione. La RI 1 avrebbe in particolare ridotto il costo dei pezzi di ricambio, aumentando il costo delle altre prestazioni ricorrenti, travasando costi da una categoria all'altra. La tesi non può essere condivisa.
4.3. Le esigenze del committente per quanto riguarda le prestazioni di servizio dopo garanzia erano dettagliatamente descritte dal modello di contratto allegato C 41.2 della documentazione di gara. La tabella dei costi d'esercizio dopo il termine di garanzia, allegata all'elenco prezzi, non enumerava tuttavia tutte le singole prestazioni previste da tale documento, ma si limitava a raggrupparle in tre categorie, due delle quali riconducibili di due diversi tipi di apparecchio (S-POS C e S-POS M), lasciando al concorrente un'ampia libertà di definire ulteriori sottocategorie.
La RI 1 ha esposto i costi d'esercizio dopo garanzia secondo le modalità che emergono dalla tabella sopra riprodotta, che ha allegato alla sua offerta. Essa si è in particolare limitata ad esporre i costi annui dei contratti di manutenzione e quelli globali delle parti di ricambio per gli apparecchi S-POS C (testa stampante per 330 apparecchi fr. 199'980.00), rispettivamente per gli apparecchi S-POS M (calcolati a forfait in fr. 724'500.00). In sede di valutazione delle offerte, essa li ha poi suddivisi in base alla tabella, strutturata in modo più analitico, che le aveva sottoposto il committente.
Fondandosi sul confronto dei dati esposti nelle due tabelle, il committente rimprovera all'insorgente di aver modificato l'offerta, travasando costi per pezzi di ricambio nei costi di manutenzione.
Anche questo addebito è ingiustificato. È semmai il committente che ha modificato il quadro delle prescrizioni di gara, elaborando in sede d'esame delle offerte una tabella dei costi d'esercizio dopo garanzia, strutturata in modo analitico, nella quale dovevano essere inseriti i dati di una tabella che era stata invece strutturata in modo relativamente indifferenziato. Il committente ha in effetti omesso di elencare in dettaglio nella tabella dei costi d'esercizio allegata all'elenco prezzi tutte le prestazioni previste dal contratto relativo a questo servizio (allegato C 41.2). Ha quindi lasciato ai concorrenti una certa libertà in ordine alla definizione delle sottocategorie in cui raggruppare tali costi. Di conseguenza, non può rimproverare alla ricorrente di aver modificato l'offerta per aver scomposto in un certo modo delle categorie di costi definite soltanto per sommi capi al fine di inserire i dati ivi raggruppati nelle categorie previste dalla tabella strutturata in modo analitico che le aveva sottoposto in sede d'esame delle offerte. L'offerta rimane quella che è stata inoltrata.
5. Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione impugnata nella misura in cui concerne l'esclusione dalla gara della RI 1 e l'aggiudicazione della commessa alla CO 2. Gli atti sono rinviati al committente, affinché statuisca nuovamente sulle offerte di queste due concorrenti: le uniche rimaste in lizza.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del consorzio committente, unica parte che ha resistito al ricorso (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 1, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17 CIAP; 4 DLACIAP; 40, 56 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 26, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 giugno 2007 del CO 1 è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova delibera previa valutazione dell'offerta della RI 1.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico del committente, che verserà alla ricorrente identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario