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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 luglio 2007 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 14 giugno 2007 dell’Area del supporto e del coordinamento che autorizza la CO 1 a posare tre pannelli pubblicitari a __________ su due fondi situati fuori della zona edificabile (part. 218 e 221); |
viste le risposte:
- 18 luglio 2007 dell’Area del supporto e del coordinamento;
- 20 luglio 2007 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 4 aprile 2006 la __________ (__________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare tre pannelli pubblicitari di cm 271.5 x 168, su due fondi situati a __________ fuori della zona edificabile (part. 218 e 221);
che con decisione 14 aprile 2006 il municipio ha respinto la domanda, richiamandosi all'art. 8 LImp 2000, che permette di negare l'autorizzazione in caso di sovrabbondanza di impianti pubblicitari;
che con giudizio 3 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dalla __________ contro la predetta decisione, che ha dichiarato nulla per incompetenza del municipio a statuire su domande riguardanti impianti situati fuori della zona edificabile;
che con decisione 14 giugno 2007 l'Area del supporto e del coordinamento ha rilasciato l'autorizzazione richiesta, escludendo che fosse dato un sovraffollamento;
che contro la predetta decisione il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che, secondo l'insorgente, gli impianti sarebbero ubicati all'interno della segnalazione di località; rivendica dunque la competenza a statuire sulla domanda e ripropone l'eccezione di sovrabbondanza di impianti pubblicitari;
che all’accoglimento del ricorso si sono opposte l’Area del supporto e del coordinamento e la __________, contestando le tesi dell’in-sorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro decisioni rette dalla legge sugli impianti pubblicitari è data dall'art. 9 cpv. 2 della legge sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp 2007) entrata in vigore il 20 aprile di quest'anno (BU 2007, 135);
che analoga competenza era data dagli art. 18 cpv. 2 e 19 della legge sugli impianti pubblicitari del 28 febbraio 2000 (LImp 2000);
che, trattandosi di impianti che in linea di massima soggiacciono all'obbligo del permesso di costruzione secondo l'art. 22 cpv. 1 LPT (DTF 118 Ib 52, consid. 2a; BVR 1999, 122; Peter Hänni, Planungs- Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, IV. ed., n. 290 nota 42; Christian Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zurigo 1991, n. 198 seg.), il comune è legittimato a ricorrere in forza dell'art. 21 LE;
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che la __________ ha chiesto il permesso di posare i controversi impianti pubblicitari prima che fosse abrogata la LImp 2000;
che la domanda è stata tuttavia decisa un paio di mesi dopo l'entrata in vigore della nuova legge (LImp 2007); si pone pertanto la questione di sapere se sia applicabile le vecchia o la nuova legge;
che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, occorre far capo alle regole generali di diritto intertemporale;
che secondo queste regole occorre procedere ad una ponderazione degli interessi contrapposti;
che per principio, l'applicazione del diritto anteriore si giustifica quando l'esigenza di tutelare la fiducia in esso riposta dal privato prevale sull'interesse pubblico all'applicazione del nuovo diritto (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., n. 262 seg.);
che nell'ambito del rilascio di permessi è di regola applicabile il diritto vigente al momento della decisione sulla domanda (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung, Erg. Bd., n. 15 B IIa; Scolari, op. cit., n. 265);
che, in ambito procedurale, in assenza di esplicite disposizioni che dichiarino ulteriormente applicabile il diritto anteriore, i procedimenti pendenti soggiacciono immediatamente al nuovo diritto (DTF 115 II 40 seg; René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 15 B III f);
che secondo la LImp 2000 competente a statuire su domande di rilascio del permesso per posare impianti pubblicitari situati fuori della zona edificabile definita dal PR era il Dipartimento del territorio (art. 4 LImp 2000), la cui decisione era deducibile al Tribunale cantonale amministrativo (art. 19 cpv. 2 LImp 2000);
che la LImp 2007, in vigore da quasi due mesi al momento della decisione sulla domanda, ha attribuito questa specifica competenza al Consiglio di Stato (art. 3 cpv. 1 LImp 2007);
che, in assenza di contrarie disposizioni transitorie, spettava dunque al Consiglio di Stato e non all'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio statuire sulla domanda inoltrata dalla __________ per posare due impianti pubblicitari su terreni situati fuori della zona edificabile;
che il ricorso va dunque accolto, annullando l'autorizzazione impugnata, siccome emanata da un'istanza che al momento della decisione non era più competente;
che gli atti vanno trasmessi al Consiglio di Stato, affinché proceda nei suoi incombenti;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 19 LImp 2000; 3, 9 LImp 2007; 3, 4, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 giugno 2007 dell Area del supporto e del coordinamento è annullata;
1.2. gli atti sono trasmessi al Consiglio di Stato per competenza.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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3. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario