Incarto n.
52.2007.21

 

Lugano

25 gennaio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

Lorenzo Anastasi

 

 

 

assistito dal

segretario:

 

Flavio Canonica, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 23 gennaio 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 9 gennaio 2007 (n. 147) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dal ricorrente contro la determinazione del CO 1 di non assumere la responsabilità per i danni causati da un'alluvione;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che a seguito di un'alluvione avvenuta il 3 ottobre 2006, la fuoriuscita di acque luride dall'impianto fognario del comune di __________ ha comportato l'allagamento di numerosi scantinati, tra cui quello del ricorrente;

 

che, richiamata la "circolare alluvione" dei servizi tecnici comunali, con scritti del 25 ottobre e del 16 novembre 2006 il municipio ha in sostanza dichiarato di declinare qualsiasi responsabilità per i danni subiti dalle proprietà private;

 

che contro tali prese di posizione il ricorrente è insorto davanti al Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il gravame, ritenuto che esse non costituissero delle decisioni amministrative impugnabili;

 

che avverso il suddetto giudicato governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il municipio:

·       assuma i costi per i danni provocati alla sua proprietà,

·       risani la canalizzazione fognaria e rinunci sino ad allora a riscuotere i relativi tributi pubblici (tasse e contributi di miglioria);

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 LOC), la legittimazione del ricorrente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe;

 

che il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

che ai sensi dell'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che per principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 PAmm; RDAT II-1994, n. 8 e 16; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 4 ad art. 1 PAmm; Scolari, Diritto amministrativo parte generale, 2a ed. N. 200);

 

che con gli scritti 25 ottobre e 16 novembre 2006 in contestazione, il municipio nega in sostanza di dover rispondere in materia civile per il danno patito dal ricorrente;

 

che tali esternazioni non costituiscono dunque delle decisioni amministrative secondo la nozione più sopra illustrata;

 

che non si tratta in particolare di un provvedimento adottato de iure imperii; del resto, nemmeno il ricorrente lo sostiene;

 

che, conformemente alla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (RL 2.6.1.1.), le pretese di risarcimento vantate dall'insorgente potranno semmai essere fatte valere davanti al giudice civile competente;

 

che, visto quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 208 LOC; 18, 28, 43, 46, 48, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

2.La tassa di giustizia e le spese di fr. 200.– sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

;

.

 

 

 

terzi implicati

 

1. CO 1

2. CO 2

 

 

Il presidente                                                 Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo