Incarto n.
52.2007.221

 

Lugano

25 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo Cassina, Raffaello Balerna

 

segretario:

Massimiliano Cometta, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 5 luglio 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 giugno 2007 (n. 3112) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° febbraio 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese;

 

 

vista la risposta 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.     RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'__________ del __________. Dal registro dei provvedimenti amministrativi emerge che nel 1994 il ricorrente ha subito un ammonimento per aver circolato a velocità eccessiva (163/153 km/h sul limite di 120 km/h), mentre nel 2004 gli è stata revocata la licenza di condurre per un mese a seguito di un'identica infrazione (163/146 km/h sul limite di 100 km/h). Questa misura è stata scontata dal 10 maggio 2004 al 9 giugno 2004.

 

 

                                  B.   Il 5 novembre 2005, verso le ore 14.10, il ricorrente, alla guida dell'autovettura __________ targata __________, inoltrandosi in un'intersezione in territorio di __________, non ha concesso la precedenza ad un veicolo che sopraggiungeva da destra, collidendo conseguentemente con quest'ultimo.

                                         A seguito di tali avvenimenti, il 13 gennaio 2006 la Sezione della circolazione di Camorino ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e spese di giustizia, rifacendosi in particolare agli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr e 14 cpv. 1 ONC. RI 1 ha impugnato tale decisione davanti alla Pretura penale, la quale ha confermato la sanzione dell'autorità dipartimentale con pronunzia 11 settembre 2006 cresciuta in giudicato.

 

 

                                  C.   Preso atto della predetta conclusione penale, il 1° febbraio 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre del ricorrente per la durata di un mese (dal 1° marzo 2007 al 31 marzo 2007), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16a cpv. 1 lett. a e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.

 

 

                                  D.   Con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1

                                         Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dalle constatazioni contenute nel giudizio pretorile e di non potere che confermare la sussistenza dei reati addebitati all'insorgente. Per finire, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la revoca di un mese inflittagli dalla Sezione della circolazione.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione impugnata.

                                         Il ricorrente ripropone essenzialmente le tesi sollevate davanti all'istanza inferiore, insistendo in particolare nell'affermare che la fattispecie appurata in sede penale non è per niente conforme alla realtà dei fatti. La sentenza della Pretura penale non avrebbe tenuto debitamente conto della velocità eccessiva del veicolo sopraggiungente da destra (comprovata da una dichiarazione testimoniale scritta) e della scarsa visibilità di cui il ricorrente avrebbe beneficiato immettendosi nell'intersezione. Oltre a ciò il giudice penale avrebbe a torto rifiutato di sentire come teste la persona indicatagli dal ricorrente stesso. RI 1 contesta inoltre di essere l'autore dell'infrazione del 1994 richiamata dal Consiglio di Stato nella querelata decisione.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.

 

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenze del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per le ragioni che saranno meglio esposte in appresso, non occorre sentire la teste indicata dal ricorrente e richiamare dalla Pretura l'intero incarto penale.

 

 

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 5 novembre 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).

 

 

                                   3.   3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisone penale cresciuta in giudicato (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di un procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciònonostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato.

                                         In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2).

 

                                         3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 5 novembre 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.-, oltre a tasse e spese di giustizia, per non avere concesso, ad un'intersezione, la precedenza al veicolo sopraggiungente da destra, collidendo con quest'ultimo. Tale provvedimento è stato confermato dalla Pretura penale con sentenza 11 settembre 2006.

                                         Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare le valutazioni esperite dal giudice penale, che ha ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni di unità di giudizio, questo tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata l'11 settembre 2006. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, oppure ancora se era dell'avviso che l'audizione testimoniale postulata fosse stata ingiustamente rifiutata, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati nella pronunzia 11 settembre 2006. L'insorgente è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato quanto deciso dalla Pretura penale. I motivi che lo hanno spinto a comportarsi in questo modo non sono rilevanti al fine del presente giudizio, di modo che a nulla giova invocarli ora.

                                         A ciò sia aggiunto che il ricorrente poteva sicuramente prevedere che si sarebbe proceduto ad una revoca della patente nei suoi confronti. In effetti, il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire le violazioni della legge federale sulla circolazione stradale è ormai di dominio pubblico.

In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione al fine di eludere la misura amministrativa che si impone. È quindi inutile assumere in questa sede le prove notificate dall'insorgente. Per le stesse ragioni era inutile che l'autorità di ricorso di prime cure esperisse gli accertamenti istruttori postulati, essendo anch'essa condizionata da quanto accertato in sede penale. Al riguardo va osservato che, contrariamente a quanto affermato nel gravame, il Governo - seppur in maniera succinta - ha motivato tale rifiuto al considerando 5. Anche sotto questo aspetto, la decisione resa dall'istanza inferiore è quindi immune da violazioni di diritto.

 

 

                                   4.   Resta ora da determinare se il ricorrente ha effettivamente commesso un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LCStr, tale da giustificare l'adozione di una misura amministrativa.

 

                                         4.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Nei casi particolarmente lievi è possibile rinunciare a qualsiasi provvedimento (art. 16a cpv. 4 LCStr).

                                         Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione lieve colui che violando le norme della circolazione provoca un pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una colpa leggera (art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr). In tale evenienza, la persona viene unicamente ammonita, a condizione tuttavia che nei due anni precedenti non le sia stata revocata la licenza o non siano stati ordinati provvedimenti amministrativi (art. 16a cpv. 2 LCStr).

 

                                         4.2. In concreto, il ricorrente è stato sanzionato con una multa di fr. 300.- ex art. 90 cifra 1 LCStr (contravvenzione semplice alle norme della circolazione) per non aver concesso la precedenza ad un veicolo sopraggiungente da destra (art. 36 cpv. 2 LCStr).

                                         È fuor di dubbio che il ricorrente ha creato un pericolo per la circolazione, atteso come il suo agire abbia provocato un incidente stradale. Una certa colpa gli è inoltre addebitabile, visto che, come accertato in sede penale, immettendosi nell'intersezione ha omesso di prestare la dovuta attenzione al traffico proveniente da destra. Dal profilo amministrativo sono quindi date tutte le premesse sancite dall'art. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr per imputargli un'infrazione lieve.

 

                                         4.3. Posta questa premessa, occorre appurare se il provvedimento di revoca della licenza di condurre non possa essere sostituito con un ammonimento.

                                         Secondo il casellario cantonale della circolazione, nell'aprile del 2004 il ricorrente ha subito una revoca della licenza di condurre per aver circolato a velocità eccessiva. Visto tale precedente, ben si giustifica la revoca di un mese applicata dalla Sezione della circolazione in applicazione dell'art. 16a LCStr.

                                         L'eccezione sollevata dall'insorgente, secondo cui l'infrazione del 1994, evocata dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata e risultante dal registro dei provvedimenti amministrativi, non gli sarebbe ascrivibile, può rimanere indecisa; ai fini del presente giudizio è rilevante unicamente quella risalente all'aprile del 2004.

                                         Ne segue che tenuto conto della lieve infrazione commessa dall'insorgente, della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, del suo precedente e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, la revoca di un mese tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi del ricorrente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.

 

 

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto e il giudizio impugnato confermato.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16a, 36, 90 LCStr; 33 OAC; 14 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente                                                      Il segretario