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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 19 luglio 2007 di
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RI 1,
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contro |
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la decisione 12 luglio 2007 (n. PS.2007.43) della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica, che ha stralciato dai ruoli per "intervenuto decorso del termine di sospensione" l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 4 maggio 2007 con la quale la commissione tutoria regionale (CTR) __________ di __________ ha disposto il suo collocamento coatto presso la __________ di __________; |
viste le risposte:
- 27 luglio 2007 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica;
- 31 luglio 2007 della CO 2
- 2 agosto 2007 della CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che RI 1 è un quarantaduenne del __________ affetto da uno scompenso psicotico con gravi disturbi alimentari, a seguito dei quali è stato ripetutamente ricoverato in strutture ospedaliere internistiche e in cliniche psichiatriche; in particolare, il 14 dicembre 2005 è stato trasferito nel reparto cure intense del__________ ed in seguito collocato alla __________, ove il suo quadro psicopatologico è lentamente migliorato;
che dopo esser stato rilasciato sulla scorta di un ben preciso ed articolato progetto di dimissione, rivelatosi fallimentare (rientro al domicilio dei famigliari, ripresa parziale del lavoro di operatore ecologico, appuntamenti regolari e trattamento ambulatoriale presso il __________ di __________, frequentazione del Centro diurno per lo svolgimento di attività risocializzanti), nel giugno del 2006 RI 1 è stato nuovamente internato alla __________ e ospedalizzato a due riprese stante un aggravamento delle sue condizioni di salute psico-fisica;
che a fronte di questi accadimenti, il 4 maggio 2007 la CTR __________ di __________ - preso atto della necessità di una sistemazione in una struttura protetta - ha deciso di collocare RI 1 presso la CO 2 (__________);
che mediante ricorso 12 maggio 2007 RI 1 è insorto contro questa misura privativa della libertà a scopo di assistenza dinanzi alla Commissione giuridica in materia sociopsichiatrica (CGASP), contestando l'adeguatezza della struttura prescelta dalla __________ su indicazione dei medici curanti della __________;
che il 6 giugno 2007 il ricorrente è stato sentito nell'ambito dell'udienza conciliativa prevista dall'art. 54 cpv. 2 LASP; in tale occasione l'interessato ha dato il suo consenso alla sospensione del ricorso fino al 27 giugno 2007, accettando nel contempo di essere trasferito alla CO 2 per verificare l'idoneità del collocamento e la possibilità di seguire proficuamente un programma di reinserimento in vista della ripresa di una vita autonoma;
che dal verbale di udienza si evince inoltre che se la CGASP non fosse stata riconvocata entro il suddetto periodo, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli poiché divenuto privo di oggetto;
che con scritto 2 luglio 2007 RI 1 ha confermato alla CGASP di opporsi all'internamento disposto contro la sua volontà e di voler rientrare al proprio domicilio per condurre una vita privata e lavorativa normale;
che con decisione 12 luglio 2007 la CGASP ha stralciato il ricorso dai ruoli "per intervenuto decorso del termine di sospensione", adducendo tra l'altro che la missiva 2 luglio 2007 dell'insorgente era pervenuta tardivamente "rispetto al termine fissato all'udienza per la decadenza della procedura relativa al ricorso 12 maggio 2007"; nel contempo, la stessa autorità ha risolto di trasmettere alla CTR __________ lo scritto 2 luglio 2007 del ricorrente, affinché venisse trattato alla stregua di una domanda di rilascio;
che il 19 luglio 2007 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua avversione a qualsiasi misura restrittiva della libertà; per il suo bene - ha soggiunto - bisognerebbe lasciarlo tornare a casa e permettergli di riprendere il lavoro;
che la CGASP si è rimessa al giudizio del tribunale, mentre la __________ si è premurata di produrre tutta la documentazione relativa al collocamento del ricorrente presso le sue strutture; la CTR __________, dal canto suo, ha ricordato che tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell'insorgente sono supportati da pareri medici;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e 52 LASP, nonché 43 e 46 PAmm;
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che nella misura in cui il ricorrente impugna la pronunzia 12 luglio 2007 con la quale la CGASP si è limitata a stralciare dai ruoli la procedura davanti ad essa pendente, la materia dell'odierno contendere si concentra esclusivamente sulla legittimità di tale provvedimento; contrariamente a quanto auspica il ricorrente, questo tribunale non può esprimersi circa il controverso collocamento presso CO 2, questione di merito sulla quale la CGASP non si è nemmeno pronunciata;
che in occasione dell'udienza conciliativa tenutasi il 6 giugno 2007 RI 1 ha accettato che la procedura di ricorso rimanesse sospesa fino al 27 giugno 2007, acconsentendo nel contempo di soggiornare a CO 2 per verificare l'idoneità di tale collocamento; la CGASP ha peraltro segnalato all'insorgente che se non fosse stata riconvocata entro il suddetto periodo, essa avrebbe stralciato il gravame dai ruoli ritenendolo privo di oggetto;
che perché una causa diventi priva di oggetto o di interesse giuridico (cioè senza interesse legittimo) è necessario che non sussista più alcuna utilità concreta ed attuale all'emanazione della sentenza; deve essersi insomma creata una situazione tale da eliminare il contrasto che aveva provocato il contenzioso e da escludere, oggettivamente, la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 351 m. 35-38);
che la desistenza è un atto di procedura unilaterale indirizzato al giudice, con il quale il ricorrente comunica in modo inequivocabile ed esplicito di recedere dall'impugnativa;
che nel caso di specie, non v'è dubbio che la CGASP poteva sospendere la procedura ricorsuale per dar modo all'insorgente di saggiare di persona l'idoneità del collocamento presso CO 2; del tutto inconciliabile con le garanzie processuali sancite dal nostro ordinamento legale si avvera per contro, in assenza di un esplicito, incondizionato atto di desistenza del ricorrente, la presunzione secondo cui il gravame sarebbe divenuto privo di oggetto il 27 giugno 2007, ultimo giorno di sospensione della causa;
che il 12 luglio 2007 la CGASP non poteva dunque stralciare la procedura per "intervenuto decorso del termine di sospensione", termine avente funzione meramente ordinatoria del procedimento, che in quanto tale avrebbe anche potuto essere prorogato ad istanza dell'interessato (cfr. Bovay, Procédure administrative, p. 378 ss.);
che tanto più che l'insorgente non solo non ha mai inequivocabilmente ritirato il ricorso, ma con scritto 2 luglio 2007 ha manifestato intenzioni di segno nettamente opposto, confermando al giudice di prime cure di opporsi all'internamento disposto contro la sua volontà e di voler rientrare al proprio domicilio per condurre una vita privata e lavorativa normale;
che stralciando la causa in simili evenienze, la CGASP ha violato il principio della buona fede ed il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 9 e 29 Cost.; 54 cpv. 3 LASP);
che stando così le cose, il gravame va accolto e gli atti retrocessi alla CGASP affinché entri nel merito del ricorso 12 maggio 2007 di RI 1;
che non si preleva tassa di giustizia (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 29 Cost.; 397a ss. CC; 50, 54 LASP; 3, 18, 60, 61 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 12 luglio 2007 (PS.2007.43) della CGASP è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati alla CGASP affinché entri nel merito del ricorso 12 maggio 2007 di RI 1.
2. Non si preleva tassa di giudizio.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario