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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Gabriele Fossati, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 19 luglio 2007 del
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Comune di Vezia,
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contro |
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la decisione 11 luglio 2007 del Consiglio di Stato (n. 3726), che accoglie l’impugnativa presentata da CO 1 avverso la risoluzione 31 maggio 2007 con cui il municipio di Vezia ha negato la licenza edilizia a posteriori per la costruzione di un portico/terrazza sulla particella n. 435, ordinando nel contempo la demolizione dell’opera; |
viste le risposte:
- 6 agosto 2007 di CO 1;
- 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 24 gennaio 2006, il municipio di Vezia ha rilasciato ai resistenti CO 1 il permesso di costruire una casa d'abitazione su un terreno (part. 435) situato nella zona mista (RAr3). Scostandosi dai piani approvati, i resistenti hanno costruito a ridosso della facciata sud-ovest un manufatto lungo m 6.17, largo m 3.09 ed alto m 2.39, distante m 2.77 dal confine verso la part. 704.
Il 27 aprile 2007, i resistenti hanno chiesto il permesso in sanatoria per l'opera abusiva, che hanno configurato come un portico/terrazza destinato al deposito degli attrezzi da giardino.
B. Con decisione 31 maggio 2007, il municipio ha negato la licenza in sanatoria, ritenendo che l'opera, sorgendo a m 2.77 dal confine verso la part. 704, rispettivamente a m 7.27 dalla casa d'abitazione che sorge su questo fondo, non rispettasse né la distanza dal confine (m 4.50), né quella tra edifici (m 9.00) prescritte dalle NAPR. Con la stessa decisione, l'autorità comunale ha quindi ordinato la demolizione del manufatto abusivo.
C. Con giudizio 11 luglio 2007, il Consiglio di Stato ha annullato la predetta decisione, accogliendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dai qui resistenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la costruzione rispettasse la distanza minima di m 6.00 tra edifici prescritta dall'art. 56 cpv. 4 NAPR. Il fatto che non rispetti invece la distanza minima (m 4.50) dal confine prescritta dalla medesima norma, non osterebbe senz'altro al rilascio della licenza, poiché il municipio può derogarvi con il consenso del vicino. Gli atti sono stati di conseguenza rinviati al municipio, affinché verifichi se siano dati i presupposti per la concessione di una deroga.
D. Contro il predetto giudizio, il comune di Vezia insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
L'insorgente sostiene in pratica che la distanza tra edifici deve necessariamente corrispondere al doppio della distanza dal confine. La distanza tra edifici nella zona RAr3 sarebbe quindi di m 9.00 e non di m 6.00 come erroneamente ritenuto dal Consiglio di Stato.
E. Il ricorso è avversato sia dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, sia da CO 1, che contestano succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Nella misura in cui si pronuncia sulla distanza tra edifici, il giudizio censurato è finale. È dunque impugnabile anche se rinvia gli atti al municipio per nuova decisione.
I fatti sono chiari ed incontestati. Il ricorso può dunque essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2.2.1. Secondo l’art. 39 cpv. 3 LE, la distanza tra due edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine. A meno che la distanza dal confine dipenda dall'altezza degli edifici, la distanza tra edifici appartenenti alla stessa zona è dunque pari al doppio della distanza dal confine fissata dalle norme di zona. Ciò vale anche nel caso in cui gli edifici sorgano sullo stesso fondo.
2.2. L’art. 56 cpv. 4 NAPR di Vezia, disciplinante l'edificazione nella zona RAr3, fissa una distanza minima di m 4.50 dal confine e una distanza minima di m 6.00 fra edifici. La distanza tra edifici è dunque inferiore al doppio della distanza dal confine.
L'insorgente non fornisce alcuna spiegazione per questa evidente contraddizione interna alla medesima norma. Si può solo escludere che sia il frutto di una svista, poiché incongruenze analoghe sono riscontrabili anche in altre prescrizioni di zona (cfr. gli art. 55 per la zona R3-0.5 e 57 per la zona Ar, dove la distanza minima dal confine è di m 5.00 e quella tra edifici di m 6.00). La questione può comunque rimanere aperta, poiché incontestabilmente il controverso manufatto, sorgendo a m 7.27 dalla casa dei vicini, rispetta ampiamente la distanza minima (m 6.00) tra edifici prescritta dall'art. 56 cpv. 4 NAPR.
Su questo specifico punto, le tesi del comune ricorrente si scontrano con il chiarissimo testo della norma, che non permette di trarre altre conclusioni. Non occorre confrontarsi con l’art. 15 NAPR, che verso edifici costruiti prima dell'entrata in vigore del PR ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dalle norme di zona, dichiara determinante la situazione dei confini esistente al momento dell'approvazione del piano.
Resta unicamente da verificare se la distanza dal confine (m 2.77) inferiore a quella (m 4.50) prescritta dalla stessa norma, possa giustificare un diniego dalla licenza.
3.3.1. La distanza dal confine è un parametro edilizio che serve essenzialmente a suddividere tra i fondi la distanza minima tra edifici. A differenza della distanza minima tra edifici, che è sottratta alla libera disposizione dei proprietari, la distanza dal confine non è inderogabile. Come possono liberamente accordarsi per spostare i confini, i proprietari possono anche accordarsi per suddividere fra loro la distanza tra edifici in modo diverso da quello fissato dalla legge.
3.2. In quest’ordine di idee, l’art. 16 NAPR dispone che il municipio può concedere licenze edilizie in deroga alle distanze dal confine con il consenso del proprietario contiguo ed alla condizione che restino garantite le distanze minime tra edifici.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la norma non conferisce al municipio un effettivo potere di deroga. Essa stabilisce soltanto un regime giuridico secondario, che a determinate condizioni impone all’autorità di scostarsi dalla norma principale (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., vol. 1, n. 790 seg.; STA 5 ottobre 2006 n. 52.2006.259 in re M. e L.). In concreto, se la distanza minima tra edifici è rispettata, l’accordo tra proprietari di fondi contermini su una diversa ripartizione delle distanze dal confine è senz’altro sufficiente ai fini del rilascio della licenza edilizia.
3.3. Nella fattispecie, i vicini hanno dato il loro consenso ad
un'edificazione ad una distanza dal confine (m 2.77) inferiore a quella (m 4.50) prescritta dall'art. 56 cpv. 4 NAPR. Tale consenso basta a legittimare l'opera. La licenza non può essere subordinata ad ulteriori condizioni.
3.4. Ciononostante, con il giudizio impugnato il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio, affinché verifichi se siano dati i presupposti per la concessione di una deroga. Il divieto della reformatio in peius (art. 65 cpv. 4 PAmm) e quello di statuire ultra petita (deducibile dall’art. 35 lett. a PAmm) impongono a questo tribunale di limitarsi a prenderne atto.
4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto. Dato che il comune non è insorto a tutela di suoi interessi particolari, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 39 LE; 15-16, 55-57 NAPR di Vezia; 3, 18, 35, 65, PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
__________; ; ; . |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario