Incarto n.
52.2007.243

 

Lugano

2 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 20 luglio 2007 della

 

 

 

RI 1

rappr. da: RA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 10 luglio 2007della CO 1 che aggiudica alla CO 2 le opere di pavimentazione esterne relative all'ampliamento della casa per anziani __________;

 

 

viste le risposte:

-    13 agosto 2007 della;

-      6 settembre 2007 dell'ULSA;

-      7 settembre 2007 della CO 2;

 

vista la replica 18 settembre 2007 della RI 1 e le dupliche:

-    20 settembre 2007 della CO 1;

-    28 settembre 2007 della CO 2;

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 2 marzo 2007 la CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di pavimentazione esterne relative all'ampliamento della casa per anziani __________.

Il bando fissava i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:

 

-    aspetto economico                            60%

-    referenze                                           35%

-    formazione apprendisti                        5%

 

Per la valutazione del criterio relativo alla formazione degli apprendisti, la documentazione di gara rinviava alle prescrizioni elaborate dal centro di consulenza LCPubb.

 

 

                                  B.   In tempo utile sono state inoltrate nove offerte. Fra queste v'erano quella della resistente CO 2 di fr. 166'828.00 e quella ricorrente RI 1 di fr. 169'976.85.

Il 25 maggio 2007 il progettista ha allestito la seguente graduatoria:

 

ditta

Prezzo

Referenze

Apprendisti

Totale

RI 1

57.70

35.00

6.00

98.70

CO 2

60.00

35.00

2.50

97.70

 

Il 20 giugno 2007 il progettista ha tuttavia modificato il rapporto come segue:

 

ditta

Prezzo

Referenze

Apprendisti

Totale

RI 1

60.00

35.00

3.50

98.50

RI 1

57.70

35.00

5.00

97.70

 

La modifica era dovuta alle richieste di assumere apprendisti che la CO 2 aveva in precedenza inoltrato alla Divisione della formazione professionale.

Con decisione 10 luglio 2007 la CO 1 ha aggiudicato la commessa alla CO 2.

 

 

                                  C.   Contro questa decisione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che le opere le siano aggiudicate.

L'insorgente rileva che la CO 2. non dispone né delle premesse, né dell'autorizzazione a formare apprendisti. Andrebbe quindi considerata alla stregua di una ditta senza apprendisti.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone la CO 2, rilevando di aver chiesto, senza successo, alla Divisione della formazione professionale di poter formare apprendisti. Meriterebbe dunque il punteggio previsto dalla tabella del centro di consulenza LCPubb per i concorrenti che versano in questa particolare situazione.

L'ULSA si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, rilevando che le richieste di formare apprendisti inoltrate alla Divisione della formazione professionale non potevano essere accolte perché la CO 2. non disponeva di personale qualificato per impartire una formazione adeguata.

Ad identica conclusione perviene la CO 1.

 

 

                                  E.   Con la replica la RI 1 conferma le considerazioni e le domande formulate con il ricorso.

Preso atto delle osservazioni dell'ULSA, con la duplica la CO 1 sollecita l'accoglimento dell'impugnativa.

La CO 2 postula a sua volta il rigetto del ricorso, rilevando di disporre del personale qualificato, ma non delle strutture considerate necessarie per assicurare la formazione di apprendisti. Fa presente di aver ricevuto l'11 settembre 2007 l'autorizzazione a formare apprendisti di commercio.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Non occorre richiamare dalla Divisione della formazione professionale gli atti relativi alle richieste inoltrate dalla resistente C.P.A.. Per sua stessa ammissione, è infatti certo che al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte, non disponeva delle strutture che la legge federale sulla formazione professionale (LFPr) considera necessarie per assicurare un'adeguata formazione agli apprendisti.

 

 

2.La tabella di valutazione del criterio d'aggiudicazione relativo alla formazione di apprendisti, elaborata dal centro di consulenza LCPubb e richiamata dalla documentazione di gara, prevede un punteggio variabile a seconda del rapporto fra il numero di dipendenti ed il numero di apprendisti. Il punteggio minimo (1.00) è dato alle ditte con oltre 75 dipendenti. Il punteggio massimo (6.00) è invece assegnato alle ditte che hanno pochi dipendenti, ma in proporzione un numero elevato di apprendisti. Alle ditte che non hanno apprendisti in formazione viene comunque assegnato il seguente punteggio, differenziato a seconda del numero di dipendenti:

 

 

Dipendenti

1

4

11

13

21

36

51

75

3

7

12

20

35

50

75

>75

0 apprendisti

3.00

2.75

2.50

2.25

2.0

1.75

1-.25

1.00

 

Per non penalizzare i concorrenti, che non riescono ad occupare per mancanza di interessati i posti di formazione per apprendisti messi a disposizione, la tabella prevede di aumentare di un punto il punteggio spettante alle ditte senza apprendisti

 

 

(A) 0 apprendisti, malgrado posti disponibili

4.00

3.75

3.50

3.25

3.00

2.75

2.25

2.00

 

Il beneficio spetta evidentemente soltanto alle ditte che, pur adempiendo tutte le condizioni fissate dalla legge per assumere apprendisti, non riescono ad occuparli per mancanza di interessati. In tal senso va interpretata l'indicazione A: richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi, che contrassegna questa particolare categoria di concorrenti prevista dalla tabella in oggetto. Presupposto indispensabile per beneficiare del particolare punteggio previsto per questa categoria di concorrenti è il possesso dell'autorizzazione ad assumere apprendisti prevista dall'art. 16 del regolamento della legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 20 ottobre 1998. La semplice richiesta di rilascio dell'autorizzazione non è sufficiente. È necessario che la ditta sia riconosciuta quale azienda formatrice.

Una diversa conclusione permetterebbe altrimenti a qualsiasi azienda senza apprendisti di beneficiare comunque di un punteggio superiore facendo semplicemente richiesta di essere autorizzata a formare apprendisti.

 

 

                                   3.   Nel caso concreto, la CO 2 ha 9 dipendenti e non ha apprendisti. Al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte non era in possesso di alcuna autorizzazione a formare apprendisti. Le sue richieste di riconoscimento quale azienda formatrice non erano state accolte per mancanza delle strutture considerate necessarie ai fini di tale riconoscimento. L'autorizzazione a formare apprendisti costruttori delle vie di traffico non le era stata rilasciata perché la ditta non dispone di macchinari pesanti e deve noleggiarli presso terzi. La domanda di rilascio dell'autorizzazione a formare apprendisti disegnatori del genio civile era rimasta in sospeso, mentre quella per formare apprendisti impiegati di commercio le è stata rilasciata soltanto l'11 settembre 2007.

Ne discende che all'offerta della CO 2, in base al criterio relativo alla formazione degli apprendisti, spettavano 2.5 punti, che rapportati al fattore di ponderazione prestabilito (5/6), corrispondono a 2.08 punti. All'offerta della RI 1 (13 apprendisti per 58 dipendenti) andava invece assegnato il punteggio massimo (6.00) previsto dalla tabella del centro di consulenza LCPubb, che rapportato al fattore di ponderazione prescritto corrisponde a 5 punti. La classifica finale, debitamente corretta, è dunque la seguente:

 

 

ditta

Prezzo

Referenze

Apprendisti

Totale

RI 1

57.70

35.00

5.00

97.70

CO 2.

60.00

35.00

2.50

97.08

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata ed aggiudicando direttamente la commessa alla ricorrente (art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb).

La tassa di giustizia è posta a carico della CO 2., in quanto unica resistente, secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 32, 36, 37, 41 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 10 luglio 2007della CO 1 è annullata;

1.2.           la commessa in oggetto è aggiudicata alla RI 1.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della resistente CO 2.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

,

.

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario