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Incarto n. 52.2007.245
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sui ricorsi (a) 20 luglio 2007 e (b) 23 luglio 2007 di
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a.
b. |
RI 1, ,
__________,
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contro |
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la decisione 12 luglio 2007 dell'EOC che indice un pubblico concorso per aggiudicare le prestazioni professionali relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori di costruzione di centrali per la produzione del calore e del freddo; |
viste le risposte:
- 31 luglio 2007 dello __________;
- 9 agosto 2007 dell'EOC;
al ricorso di RI 1;
31 luglio 2007 di RI 1;
- 9 agosto 2007 dell'EOC;
al ricorso dello __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione 12 luglio 2007 (FU n. 56/2007 pag. 5794 seg.) l'EOC ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le prestazioni professionali relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori di costruzione di centrali per la produzione del calore e del freddo.
Il capitolato d'oneri (pos. A.5.1.) stabiliva i seguenti criteri d'aggiudicazione:
- prezzo 50%
- referenze centrali produzione freddo 10%
- referenze centrali produzione calore 20%
- struttura del concorrente 8%
- analisi del mandato 7%
- apprendisti 5%
Il capitolato (pos. A.5.2.2. e A.5.2.3.) precisava che sarebbero state ritenute valide come referenze le realizzazioni in esercizio, rispondenti cumulativamente alle seguenti caratteristiche:
- strutture realizzate in Svizzera
- potenze maggiori o uguali a 1 MW, con più di un apparecchio di produzione (centrali produzione freddo), rispettivamente 4 MW, con più di un generatore (centrali produzione caldo)
- messa in servizio dopo il 1995
Le referenze, specificava ancora il capitolato, sarebbero state valutate con note varianti da 1 (0 referenze) a 6 (5 referenze).
B. Contro il bando in oggetto sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo i concorrenti menzionati in epigrafe, chiedendone l'annullamento.
Con succinta motivazione, entrambi gli insorgenti contestano la potenza minima fissata dal committente quale condizione di ammissibilità delle referenze, giudicandola eccessivamente alta. In Ticino, obiettano, sarebbero estremamente rari gli oggetti realizzati con simili potenze. La potenza, d’altro canto, non costituirebbe un valido criterio per valutare le difficoltà di progettazione dell'impianto e le capacità del concorrente.
C. In sede di risposta l'EOC ha spiegato i motivi che l’hanno indotto ad operare queste scelte, dichiarandosi comunque disposto a ridurre le potenze minime richieste a 2 MW (centrali produzione caldo), rispettivamente 0.6 MW (centrali produzione freddo).
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. LCPubb. Entrambi i ricorrenti, attivi nel settore della progettazione di impianti termici, sono legittimati ad impugnare il bando. I ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine.
1.2. Avendo il medesimo oggetto le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Nemmeno i ricorrenti sollecitano l'assunzione di prove.
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv 1 LCPubb il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo, l'economicità, i costi di servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità ambientale e il valore tecnico; i criteri di aggiudicazione soggiunge la norma, devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine di importanza (cpv. 2). Nella definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto ad esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'aggiudicazione devono comunque essere fissati sulla base di parametri valutabili in modo oggettivo e rispettare i principi generali che governano la materia. Non devono in particolare ostacolare un’efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb).
Nella misura in cui è espressione della latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri d'aggiudicazione da questi operata può essere sindacata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm). Censurabili, da questo profilo, sono dunque soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che operano distinzioni ingiustificate e discriminatorie o che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulla bontà dell'offerta. Analoga latitudine di giudizio va riconosciuta al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire ai singoli criteri d'aggiudicazione mediante fattori di ponderazione. Circoscritto alla violazione del diritto è pure il potere di cognizione di questo tribunale in caso di contestazione di tali parametri di valutazione. Censurabili, da questo profilo, sono soltanto quei fattori che scaturiscono da un esercizio scorretto del margine discrezionale che la legislazione sulle commesse pubbliche riserva al committente in ordine alla definizione del peso che intende attribuire loro. Il controllo dell'opportunità è escluso (art. 38 cpv. 2 LCPubb; STA 15.11.2005 n. 52.2005.341 in re M.).
2.2. La decisione di fissare una potenza minima quale condizione di ammissibilità delle referenze, per quanto opinabile possa apparire ai ricorrenti, non lede affatto il diritto. Intanto il limite in contestazione corrisponde a circa un terzo della potenza degli impianti da progettare. Anche l'EOC riconosce che la potenza degli impianti non costituisce necessariamente un elemento atto a valutarne la complessità. Si tratta nondimeno di un fattore oggettivo che fornisce almeno una certa indicazione al riguardo.
Il fatto che soltanto pochi studi ticinesi sarebbero in grado di presentare referenze ammissibili non costituisce un’inammissibile limitazione della concorrenza: la gara non è in effetti riservata agli studi ticinesi, ma è aperta a tutti i professionisti svizzeri od esteri, che soddisfano i requisiti di idoneità.
Il capitolato considera d’altro canto le referenze alla stregua di criteri d’aggiudicazione e non di criteri d’idoneità. Anche i concorrenti privi di referenze possono dunque partecipare alla gara. Il fatto che siano costretti a comprimere il prezzo per compensare le referenze mancanti non rappresenta di per sé un ostacolo alla concorrenza, suscettibile di invalidare il limite fissato dal committente.
3. In sede di risposta ai ricorsi, il committente ha comunque aderito parzialmente alle censure sollevate dai ricorrenti, abbassando in larga misura le potenze minime richieste. La parziale adesione alle impugnative non implica comunque l’annullamento della gara. Il controverso limite era contenuto nel capitolato. Esso può dunque aver indotto a desistere dalla partecipazione soltanto coloro che hanno richiesto la documentazione di gara. Dato che il termine per inoltrare le offerte scade soltanto il 21 settembre 2007, della modifica delle condizioni di gara possono dunque beneficiare anche i concorrenti che hanno rinunciato ad impugnarle. Basta che l'EOC la renda nota a tutti gli interessati che hanno ritirato il capitolato, rinviando semmai al mittente le offerte che fossero eventualmente già state inoltrate, affinché possano essere rielaborate.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno dunque parzialmente accolti in seguito a parziale adesione da parte del committente.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la potenza minima fissata dalle pos. A.5.2.2. e A.5.2.3. quale condizione di ammissibilità delle referenze è ridotta a 0.6 MW centrali produzione freddo), rispettivamente 2 MW (centrali produzione caldo).
1.2. l'EOC comunicherà senza indugi la suddetta modifica delle prescrizioni di gara a tutti gli interessati che hanno ritirato la documentazione di gara, rinviando al mittente (senza aprirle) le offerte che fossero eventualmente già state inoltrate.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
; ,; . |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario