Incarto n.
52.2007.246

 

Lugano

4 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 23 luglio 2007 di

 

 

 

RI 1, ,

RI 2, ,

RI 3, ,

RI 4, ,

RI 5, ,

,

tutti rappr. da: RA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 4 luglio 2007 del CO 2 che aggiudica alla CO 1 la fornitura, l'installazione, la configurazione, il collaudo e la manutenzione di un sistema di videosorveglianza;

 

viste le risposte:

-    23 agosto 2007 del CO 2;

-    22 agosto 2007 della CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 14 marzo 2007 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso per la fornitura, l'installazione, la configurazione, il collaudo e la manutenzione di un sistema di videosorveglianza (25 telecamere). La posizione 223.100 delle disposizioni particolari CPN 102 del capitolato esigeva, quale criterio d'idoneità, che i concorrenti dimostrassero di avere già eseguito e messo in esercizio almeno un impianto analogo a quello richiesto. Per la valutazione delle offerte, il capitolato fissava invece i seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione (pos. 224.100):

 

1.      Prezzo                                                                                  50%

2.      Soluzione proposta a qualità del materiale                     25%

2.1.            Valutazione della soluzione proposta e del
grado d'innovazione del sistema (1/6 x 60)

2.2.            Qualità e affidabilità del materiale
proposto (1/6 x 40)

3.  Referenze e organizzazione                                              20%

3.1.            Referenze (16 x 50)

3.2.            Valutazione dell'impresa e dell'organizzazione
prevista per il progetto (1/6 x 50)

4.  Formazione apprendisti                                                       5%

 

Per la valutazione del prezzo il capitolato prevedeva di attribuire la nota 6 all'offerta più bassa. Le note delle altre offerte sarebbero invece state calcolate secondo la formula:

 

N = 6 - (0.045 x Δ%1.5)

 

in cui Δ% era dato dalla differenze di prezzo in percentuale per rapporto alla minor offerta.

La pos. 224.100 avvertiva che le offerte con la nota 0 non sarebbero state prese in considerazione per l'aggiudicazione.

 

 

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte  di 13 ditte del ramo. L'offerta inoltrata dalla resistente CO 1 ammontava a fr. 141'021.64 (fr. 130'315.44 per il materiale e le prestazioni + fr. 10'706.20 per la manutenzione per 4 anni). Le ditte ricorrenti hanno invece presentato le seguenti offerte:

 

RI 1                                                          fr. 345'158.75

RI 2                                                                     fr. 226'680.92

RI 3                                                          fr. 349'786.08

RI 4                                                                                 fr. 497'976.95

RI 5           fr. 285'106.64

 

Esperita la necessaria valutazione, con decisione 4 luglio 2007 il municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1, classificatasi al primo ed unico posto con 547.50 punti su 600. La offerte di tutte le altre ditte, fra cui quelle ricorrenti, sono state invece escluse dall'aggiudicazione, poiché il relativo prezzo aveva ottenuto la nota 0.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione, le ditte menzionate in ingresso insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al municipio per nuova valutazione.

Le ricorrenti sostengono anzitutto che l'offerta della CO 1 avrebbe dovuto essere scartata, poiché il modello di videocamera proposto (Eneo EDC-142E2) non disporrebbe della funzione progressive scan, richiesta dalle prescrizioni di gara. L'assicurazione, fornita dalla resistente dopo l'apertura delle offerte, di implementare tale funzione prima dell'installazione delle telecamere, sarebbe tardiva, violerebbe il principio della parità di trattamento e disattenderebbe il divieto di negoziare le offerte. Analoghe considerazioni varrebbero per il modello di switch proposto, che è stato modificato dopo l'inoltro dell'offerta.

Le ricorrenti contestano inoltre l'ammissibilità delle referenze indicate dalla CO 1, che non riguardano la filiale ticinese e non concernono la videosorveglianza di città. Censurabile sarebbe anche la valutazione degli apprendisti, nella misura in cui tiene conto degli apprendisti occupati in altri settori.

L'enorme differenza di prezzo riscontrabile tra l'offerta della CO 1 e le altre offerte, concludono le ricorrenti, sarebbe da ricondurre alla difformità dell'offerta vincitrice.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e la CO 1, contestando in dettaglio le tesi delle ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb.

In quanto partecipanti alla gara, le ricorrenti sono legittimate ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Le offerte delle ricorrenti non sono state scartate. Sono state soltanto escluse dall'aggiudicazione per effetto della clausola killer pre-vista dalla pos. 224.100 del capitolato, che preclude l'aggiudicazione alle offerte il cui prezzo non ottiene una nota superiore a 0. Le ricorrenti possono dunque contestare direttamente la decisione d'aggiudicazione, senza dover preventivamente impugnare un provvedimento di estromissione dalla gara. Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nessuna delle parti chiede peraltro l'assunzione di particolari prove.

 

 

                                   2.   Idoneità della CO 1

 

2.1. A titolo di criterio d’idoneità, la posizione 223.100 del capitolato esigeva che i concorrenti dimostrassero di aver eseguito e messo in esercizio almeno un impianto analogo a quello richiesto; le referenze, soggiungeva, devono riferirsi ad impianti completati e già messi in esercizio.

Il concetto di impianto analogo è di natura indeterminata. La sua interpretazione era dunque sostanzialmente rimessa alla latitudine di giudizio del committente. Può di conseguenza essere censurata da parte dell’autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto (art. 61 PAmm), segnatamente siccome fondata su considerazioni estranee alla materia, prive di oggettività o altrimenti lesive dei principi fondamentali del diritto.

 

2.3. Nel caso concreto, il committente ha ritenuto che la lunga lista delle referenze relative ad impianti del tipo SiNVR, prodotta dalla resistente, dimostrasse adeguatamente la sua idoneità.

Il consulente del committente ha ritenuto che la CO 1 avesse fornito sufficienti referenze di impianti realizzati nell’ambito della videosorveglianza e delle reti di comunicazione (LAN - WAN).

Le ricorrenti sembrano contestare questa deduzione, obiettando che gli impianti non sarebbero muniti di sensore progressive scan. La censura non permette di concludere che la CO 1 non adempia il criterio d’idoneità in discussione. Anche se fossero privi di tale funzionalità, non sarebbe comunque per nulla insostenibile considerarli analoghi a quello in oggetto.

Dal profilo dell’idoneità della resistente, non permette di giungere a conclusioni più favorevoli alle ricorrenti il fatto che le referenze siano di pertinenza della casa madre e non della filiale di __________. L’offerta in esame è infatti stata inoltrata da CO 1 in quanto tale.

Irrilevanti, dal profilo del giudizio sull’idoneità della resistente è infine il fatto che le referenze non riguardino impianti di videosorveglianza per le città. Il criterio d’idoneità fissato dalla posizione 223.100 del capitolato non pone alcuna esigenza in tal senso.

Altrettanto prive di rilievo, nell’ambito del giudizio sull’idoneità della resistente, sono le riserve espresse dal consulente sulle referenze addotte dalla CO 1 in sede di valutazione del corrispondente criterio d’aggiudicazione. Tali appunti non riguardano infatti l’idoneità della resistente, ma la bontà dell’offerta inoltrata.

 

 

                                   3.   Conformità dell’offerta della CO 1

 

3.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il com-mittente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). Il capitolato d’offerta, sottolinea l’art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 20.7.2006 in re B. n. 52.6.178; ; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi alla prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

Eccezioni sono ammesse in caso di errori di scritturazione. Errori aritmetici presenti nell’elenco prezzi non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). L'esclusione dell'offerta per errori o carenze formali deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità. Non deve, in particolare, tradursi in un eccesso di formalismo. La correzione non deve comunque esplicare effetti discriminatori nei confronti degli altri concorrenti (STF 12 aprile 2002 in re consorzio Cossi SA e llcc in RDAT II-2002 pag. 156; Galli/Lehmann//Rechsteiner, op. cit., n. 382, 402 e 444).

 

3.2. Nel caso concreto, le videocamere richieste dal capitolato (Allegato B: specifiche tecniche pos. 2.2) dovevano essere fra l'altro dotate di sensore progressive scan CCD 1/4". Il modulo d'offerta (Allegato C: elenco prezzi) alla posizione 1/1.1 si limitava a prevedere 25 videocamere __________. I concorrenti dovevano specificare il tipo di videocamera proposto ed il prezzo.

La CO 1 ha offerto 25 videocamere Eneo tipo EDC-142E2 al prezzo di fr. 1'440.00 l'una. Nel descrittivo tecnico del sistema la resistente ha specificato che tutte le telecamere sono comprensive degli accessori richiesti e rispettano i requisiti minimi richiesti (pag. 3). All'offerta ha inoltre allegato un prospetto della videocamera modello EDC-142E2, nel quale venivano specificate tutte le relative caratteristiche tecniche.

Analogamente interpellata dal consulente del committente, il 12 giugno 2007 la resistente ha confermato che il prodotto offerto risponde ai requisiti minimi richiesti dal capitolato, precisando che la telecamera Eneo tipo EDC-142E2, di fabbrica, non è munita di progressive scan CCD 1/4", in quanto questa funzionalità HD/SW viene implementata dai nostri ingegneri prima della posa.  

Orbene, in questa precisazione, rilasciata nell'ambito dell'usuale verifica delle offerte (art. 47 RLCPubb/CIAP), non è affatto ravvisabile un'inammissibile modifica del contenuto dell'offerta. Tanto meno si è in presenza di un'illecita negoziazione dell'offerta, vietata dall'art. 5 lett. f LCPubb, come manifestamente a torto pretendono le ricorrenti. La precisazione costituisce, a non averne dubbio, un semplice chiarimento, sollecitato dal committente, che rientra nei limiti delle verifiche che è chiamato ad esperire (Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 339 seg.).

 

3.3. Analoghe considerazioni valgono per quel che concerne il modello di switch (MX-308) offerto dalla CO 1 in sede di elenco prezzi, successivamente corretto in sede di discussione d’offerta in MX-208. Lo schema __________ allegato all’offerta conferma infatti che lo switch proposto è del tipo MX-208. Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l’of-ferta non è stata per nulla modificata. È stato soltanto corretto un semplice errore di battitura (art. 47 cpv. 3 RLCPubb/CIAP).

 

 

                                   4.   Le contestazioni sollevate dalle ricorrente con riferimento alla valutazione dell’offerta della resistente dal profilo del criterio relativo alle referenze ed all’organizzazione, rispettivamente dal profilo degli apprendisti possono rimanere indecise, poiché anche se accolte non permetterebbero comunque a nessuna delle ricorrenti di conseguire un punteggio superiore a quello della CO 1, che con il solo prezzo ha ottenuto la metà dei punti disponibili.

 

 

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque senz’altro respinto, confermando la decisione impugnata siccome immune da violazioni del diritto.

La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall’impugnativa ed al valore della commessa, sono a carico delle ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 47 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico delle ricorrenti in solido, che rifonderanno alla resistente fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4    Intimazione a:

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario