Incarto n.
52.2007.254

 

Lugano

26 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 27 luglio 2007 di

 

 

 

RI 1

RI 2

tutti patrocinati da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3119) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 22 marzo 2007 con cui il municipio di Camorino ha negato loro il permesso di posare una recinzione sul muro di sostegno della part. 2097;

 

 

viste le risposte:

-    21 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

-    27 agosto 2007 di CO 1;

-    10 settembre 2007 del municipio di Camorino;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 12 gennaio 2005 il municipio di Camorino ha rilasciato ai ricorrenti RI 1 il permesso di costruire una casa d'abitazione unifamiliare, su un terreno (part. 397) in leggero pendio, che è stato sistemato mediante formazione di un terrapieno, contenuto da un muro di sostegno, eretto sul confine ed alto sino a m 1.43 dal terreno naturale.

Il 16 febbraio 2007 RI 1 hanno chiesto al municipio sotto forma di notifica il permesso di posare una cinta alta in parte m 1.00 ed in parte m 1.50 (confine nord) sulla sommità del predetto muro di sostegno.

Alla domanda si sono opposti CO 1, proprietari del fondo contermine verso nord (part. 2098), contestando l'altezza della recinzione, che, sommata a quella del sottostante muro di sostegno, supererebbe quella massima (m 2.00) fissata dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

 

 

                                  B.   Con decisione 22 marzo 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo sostanzialmente fondata l'opposizione dei vicini.

 

 

                                  C.   Con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli istanti in licenza.

Anche il Governo ha ritenuto che l'opera non potesse essere autorizzata, poiché misurata dai piedi del muro di sostegno, con il quale forma un tutt'uno, supera il limite prescritto dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio, i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza sia loro accordata.

Secondo gli insorgenti, l'altezza della recinzione andrebbe misurata a partire dal terreno sistemato, ovvero dal livello del loro giardino. La licenza andrebbe comunque concessa poiché la recinzione sarebbe necessaria per motivi di sicurezza; aspetto, questo, che, sebbene eccepito, il Consiglio di Stato ha omesso di prendere in considerazione.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, che non formulano particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono i resistenti, contestando succintamente le tesi degli insorgenti.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 21 LE) e la legittimazione attiva degli insorgenti (art. 43 PAmm) sono certe. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie. Il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non appare atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

                                   2.   Secondo l'art. 11.1 lett. b NAPR di Camorino, l'altezza massima delle opere di cinta (muro o siepe viva) verso fondi privati potrà essere al massimo di m 2.00. Sono riservate le disposizioni della LAC.

L'altezza delle recinzioni è misurata a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore dell'opera (art. 40 cpv. 1 LE). Muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine sono assimilati ad opere di cinta. L'ingombro verticale che ne deriva è infatti identico a quello ingenerato da una recinzione (Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 39 LE n. 1183).

L'altezza di opere di cinta insistenti sulla sommità di muri di sostegno di terrapieni eretti sul confine dei fondi va sommata a quella del manufatto sottostante. Non va misurata a partire dal livello del terrapieno, ma a partire dal piano di campagna, ovvero dal livello del terreno sistemato ai piedi del muro di sostegno, facente funzione di opera di cinta. Determinante, sia dal profilo del diritto pubblico, sia dal profilo del diritto privato, è infatti l'ingombro verticale complessivo, ovvero l'impatto che ne deriva al fondo confinante (STA 5.10. 1999 n. 52.1999.77 consid. 4; 1.3.2000 n. 52.2.2000 consid. 2; Rep. 1938, 131, 1940, 426; Scolari, op. cit., ad art. 39 LE n. 1191).

 

 

                                   3.   Nel caso concreto, i ricorrenti RI 1 intendono posare una recinzione alta m 1.50 sul muro di sostegno del loro giardino; opera, che nell'angolo nordovest raggiunge l'altezza di m 1.43 dal terreno sistemato del fondo dei resistenti CO 1 (part. 2098)

L'opera non può essere autorizzata, poiché supera di m 0.93 l'altezza massima (m 2.00) prescritta dall'art. 11.1 lett. b NAPR.

Del tutto immuni da violazioni appaiono la decisione del municipio e quella del Consiglio di Stato che la conferma.

Palesemente infondata è la pretesa dei ricorrenti di ottenere la licenza per esigenze di sicurezza. Per prevenire il rischio di cadute dal muro basta infatti abbassare adeguatamente il terrapieno. Considerazione talmente evidente, questa, che permette di respingere senz'altro la censura di violazione del diritto di essere sentito, che i ricorrenti sollevano rimproverando al Consiglio di Stato di aver passato sotto silenzio le considerazioni sviluppate al riguardo in prima istanza.

Il difetto non può nemmeno essere corretto alleggerendo la struttura della recinzione. Per la loro funzione, la loro situazione e le loro caratteristiche specifiche, le opere di cinta non possono beneficiare delle facilitazioni che la prassi ammette per i parapetti leggeri collocati per motivi di sicurezza sui tetti piani degli edifici (STA 19.06.2007 n. 52.2007.131 consid. 3.2). Una diversa conclusione, che suddividesse le recinzioni in due distinte categorie a seconda della consistenza dell'ingombro, non può essere accreditata, anche perché creerebbe un'intollerabile incertezza, lasciando al municipio la scelta tra le opere di cinta soggette a limiti d'altezza e quelle esenti.

Parimenti, non si può nemmeno far capo alle norme sull'altezza massima delle costruzioni accessorie (m 3.00); opere diverse, dall'ingombro generalmente limitato, che giustificano un trattamento differenziato.

 

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40 LE; 11 NAPR di Camorino; 3, 18, 28, 43, 60, 61 PAmm

 

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario