Incarto n.
52.2007.266

 

Lugano

5 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 14 agosto 2007 di

 

 

 

RI 1 ,

patrocinato da: avv. PA 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 giugno 2007 del Consiglio di Stato (n. 3142) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 18 aprile 2007 con cui il CO 2 ha aperto nei suoi confronti un'inchiesta amministrativa affidandone la conduzione all'avv. CO 1;

 

 

viste le risposte:

-    28 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

-    28 agosto 2007 del CO 2;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 23 marzo 2007, preso atto di un rapporto d’indagine preliminare allestito dal segretario comunale, il CO 2 ha deciso di avviare un’inchiesta amministrativa nei confronti del ricorrente RI 1, responsabile dei servizi ausiliari del comune, e di tre suoi subordinati, per presunte violazioni dei doveri di servizio (favoritismi, impiego di risorse del comune per scopi privati, ecc.);

 

che il 26 marzo 2007 l’esecutivo comunale ha risolto di affidare l’inchiesta ad un inquirente esterno, designato nella persona dell’avv. CO 1, già giudice del Tribunale d’appello, che avrebbe affiancato la direzione dell’amministrazione comunale e quella dei servizi urbani comunali;

 

che il 3 aprile 2007 il municipio ha notificato ai dipendenti interessati, fra cui l’insorgente, la decisione di aprire un’inchiesta amministrativa nei loro confronti, specificando sommariamente gli addebiti ed invitandoli a presentare osservazioni, ma omettendo di precisare di aver affidato la conduzione dell’inchiesta ad un inquirente esterno;

 

che il 18 aprile 2007 l’autorità comunale ha reso noto ai quattro dipendenti inquisiti di aver affidato l’inchiesta all’avv. CO 1, che sarebbe stato affiancato dalla direzione dell'amministrazione comunale e da quella dei servizi urbani;

 

che contro la decisione 23 marzo 2007 di aprire un’inchiesta amministrativa e contro la successiva decisione del 18 aprile 2007 di affidarla all’avv. CO 1, RI 1 è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l’annullamento;

 

che in via subordinata l'insorgente ha postulato che fossero estromesse dall’indagine sia la direzione dell’amministrazione comunale, sia quella dei servizi urbani comunali, ricusate in quanto sospettate di aver propiziato una fuga di notizie ai giornali, che hanno riferito dell’apertura di un’inchiesta già il 16 marzo 2007, prima ancora che il municipio decidesse formalmente di aprire l'inchiesta;

che il ricorrente ha fra l’altro eccepito la mancanza di una base legale, che permetta di affidare la conduzione di un’inchiesta amministrativa ad un inquirente esterno;

 

che con giudizio 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, dichiarato irricevibile l’istanza di ricusa e trasmesso gli atti alla Sezione degli enti locali per quel che concerne la violazione del segreto d’ufficio lamentata dall’insorgente;

 

che il Governo ha in sostanza ritenuto che nel silenzio della legge non violasse il diritto conferire ad un inquirente esterno il mandato di condurre un’inchiesta amministrativa;

 

che per quanto riguarda l’istanza di ricusa spetterebbe invece al municipio pronunciarsi in merito;

 

che contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi a chiedere:

-          che tutta la corrispondenza relativa all’inchiesta sia trasmessa direttamente all’inquirente designato e viceversa;

-          che l’istanza di ricusa della direzione dell’amministrazione e della direzione dei servizi urbani sia trasmessa al municipio;

-          che le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.- addebitategli dal giudizio governativo impugnato siano annullate e che gli sia invece corrisposta un’indennità ridotta di fr. 1'000.- per ripetibili;

 

che l’insorgente dichiara espressamente di rinunciare a contestare ulteriormente il conferimento all’avv. CO 1 del mandato di condurre l’inchiesta;

 

che, posta nuovamente in evidenza la fuga di notizie ai giornali, il ricorrente conferma la ricusa dei dirigenti dell’amministrazione comunale incaricati di coadiuvare l’avv. CO 1 e chiede che la corrispondenza relativa all’inchiesta non passi attraverso i servizi comunali, incapaci, a suo dire, di garantire il dovuto riserbo;

 

che all’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni; ad identica conclusione perviene il municipio, contestando succintamente le tesi dell’insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 208 LOC, la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm);

 

che con le riserve di cui si dirà qui appresso, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

 

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); i fatti non sono controversi e le parti non sollecitano l'assunzione di particolari prove;

 

che l’insorgente, pur continuando a dubitare che la base legale per affidare ad un inquirente esterno il mandato di condurre l’inchiesta amministrativa possa essere dedotta dal silenzio della legge, ha espressamente dichiarato di non contestare il giudizio governativo da questo specifico punto di vista; non mette dunque conto di approfondire la questione;

 

che in questa sede RI 1 si limita in sostanza a chiedere che questo tribunale imponga misure volte ad evitare che la corrispondenza relativa all’inchiesta passi attraverso l’ammini-strazione comunale, al fine di garantire il segreto istruttorio;

 

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 PAmm); questo tribunale deve limitarsi a verificare se la decisione impugnata è conforme al diritto;

 

che nel fatto che la decisione governativa impugnata non imponga le misure volte a tutelare il segreto istruttorio, di cui il ricorrente aveva auspicato l'adozione, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto;

 

che, con ogni evidenza, simili provvedimenti rientrano infatti  nei compiti dell’inquirente designato dal municipio; non spetta all'autorità di ricorso, né di prima, né di seconda istanza, dare indicazioni, direttive o raccomandazioni circa la conduzione dell’inchie-sta;

 

che, da questo profilo, la domanda dell’insorgente appare addirittura improponibile;

 

che il ricorrente chiede poi che il giudizio impugnato venga riformato con l'aggiunta di un dispositivo che rinvii la domanda di ricusa al municipio per competenza; la domanda è priva d'oggetto, in quanto superata dalla recente decisione del municipio di respingere la ricusa;

 

che la domanda di annullare il dispositivo che addebita al ricorrente le spese e la tassa di giustizia e la richiesta di concessione di un'indennità per ripetibili vanno respinte siccome prive di fondamento; non è in effetti dato di vedere come il rigetto dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente possa giustificare la rinuncia al prelievo di una tassa di giustizia ed addirittura il riconoscimento di un'indennità per ripetibili;

 

che stando così le cose, il ricorso va senz'altro respinto; la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario