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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 agosto 2007 di
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RI 1 c/o __________, 6900 Lugano,
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contro |
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la decisione 11 luglio 2007 (n. 3747) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 6 giugno 2007 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 21 agosto 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
- 12 settembre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 (1981), cittadino turco, è entrato in Svizzera il 18 maggio 2005 con un visto turistico di 3 mesi per fare visita a dei parenti.
Il 9 agosto successivo egli si è unito in matrimonio con la cittadina elvetica __________ (1973) dinanzi all'ufficiale dello stato civile di L__________. Di conseguenza, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino gli ha rilasciato un permesso di dimora per vivere con la consorte.
B. a. A
partire dal 1° giugno 2006 le autorità del Canton Svitto lo hanno autorizzato a
lavorare quale aiuto cucina presso l'Hotel __________ di F__________.
Da indagini di polizia è quindi emerso che RI 1 rientrava poche volte al mese
in Ticino dove però non alloggiava presso la moglie, ma a L__________ dal
cognato __________ (cfr. rapporto d'esecuzione 1° dicembre 2006 della Polizia
cantonale, agli atti).
Interpellato a tale proposito, il 26 aprile
2007 quest'ultimo ha in sostanza confermato tale circostanza, precisando che
dopo il matrimonio i coniugi __________ avevano vissuto insieme per circa tre o
quattro mesi, dopo di che, in seguito al sorgere di profondi dissidi, il 20
novembre 2005 il marito aveva lasciato l'appartamento coniugale e da allora non
aveva più avuto occasione di incontrare la moglie.
Interrogato il 22 maggio 2007 dalla Polizia cantonale in merito alla sua
situazione matrimoniale, RI 1 ha ammesso di essersi separato di fatto dal
coniuge pochi mesi dopo il matrimonio, andando dapprima a vivere presso suo cognato
a L__________ per poi trasferirsi nel giugno del 2006 a F__________, dove attualmente
lavora e risiede. Ha quindi aggiunto di rientrare raramente in Ticino e di non avere
più avuto modo di incontrare sua moglie.
b. Preso atto di queste risultanze, con decisione 6 giugno 2007 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha risolto di non rinnovare il permesso di dimora
a e gli ha fissato un termine sino al 15 agosto successivo per lasciare il
territorio cantonale. L'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso
gli era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione
della vita in comune con la moglie, ritenendo in tal modo che egli invocasse il
matrimonio in maniera manifestamente abusiva per continuare a soggiornare nel
nostro paese.
C. Con giudizio 11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1. In sostanza, il Governo, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di matrimonio fittizio, ha ritenuto che vi fossero gli estremi per non rinnovare il permesso all'interessato per i motivi addotti dal dipartimento e ha considerato esigibile il suo rientro in Turchia.
D. Contro la predetta
pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo
permesso di dimora.
Innanzitutto ritratta le dichiarazioni rese davanti alla Polizia cantonale in occasione
del suo interrogatorio del 22 maggio 2007. Sostiene che i verbali allestiti con
traduzione dalla lingua turca all'italiano e viceversa mediante un interprete
non diplomata e di lingua madre terza non sarebbero attendibili e non possono
dunque essere presi in considerazione. Nel merito sostiene che la mancata
convivenza con la moglie sarebbe imputabile al fatto che per disposizione del
Ministero pubblico egli non può prendere contatto con la medesima per due anni.
Sostiene che l'autorità cantonale era al corrente del fatto che egli viveva
separato dalla moglie. Rimprovera inoltre al Consiglio di Stato di avere pronunciato
il suo allontanamento dalla Svizzera e di avere in questo modo violato quanto
prescritto dall'art. 12 cpv. 3 LDDS.
All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il Dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Ora, il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora.
In concreto, il ricorrente risulta ancora sposato con la cittadina elvetica __________: di conseguenza egli ha, in linea di principio, diritto a un permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso in materia di diritto pubblico, si deve concludere che la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il Consiglio di Stato, pur rilevando la presenza di alcuni indizi di
matrimonio fittizio, ha respinto l'impugnativa rilevando come l'insorgente commettesse
un chiaro abuso di diritto nell'invocare un matrimonio ormai svuotato da tempo di
qualsiasi contenuto.
Di conseguenza, non è necessario chinarsi sulla
questione di sapere se tale connubio sia stato concluso per ragioni di mera
convenienza o meno.
3. L'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo.
Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). In relazione all'art. 7 LDDS, ciò è il caso allorquando il coniuge straniero di un cittadino svizzero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo a livello formale, unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno: un simile scopo non risulta in effetti tra quelli tutelati dalla norma in questione (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). Va rilevato che nel formulare l'art. 7 LDDS, il legislatore ha volontariamente omesso di far dipendere il diritto del coniuge straniero di un cittadino svizzero all'ottenimento di un permesso di soggiorno dall'esistenza di una comunione matrimoniale di fatto (DTF 121 II 97 segg.): è per contro necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
4. 4.1. Come
accennato in narrativa, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un
permesso di dimora a seguito del matrimonio contratto il 2005 con una cittadina
svizzera. Dagli atti di causa risulta che i coniugi non vivono più insieme perlomeno
già dal mese di novembre successivo a causa dei gravi problemi di coppia
insorti poco dopo la celebrazione delle nozze e che la loro separazione dura
tuttora. Sempre dalle tavole processuali emerge che, una volta lasciato il
tetto coniugale, il ricorrente si è trasferito presso l'abitazione di suo
cognato a L__________ per poi andare a vivere F__________, nel Canton Svitto,
dove ha trovato un lavoro quale aiuto cuoco presso un hotel.
Ora, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle
dichiarazioni rilasciate dall'insorgente nel corso della procedura, nonché
della durata della separazione dei coniugi, vi sono sufficienti elementi per
ritenere che quest'ultimi, dopo una brevissima convivenza di poco più di tre
mesi, abbiano da tempo organizzato autonomamente le loro rispettive vite e che
il loro matrimonio esista pertanto soltanto sulla carta. Contrariamente a
quanto sostiene l'insorgente tale circostanza è imputabile soltanto parzialmente
al fatto che il Ministero pubblico lo aveva a suo tempo diffidato dal prendere
contatto con la moglie, in quanto, secondo quanto emerge dagli atti,
all'origine della sua separazione di fatto dalla moglie vi sarebbero i profondi
dissidi sorti con quest'ultima. A prescindere da ciò, si deve comunque considerare
che, secondo la prassi, le ragioni che hanno condotto i coniugi a separarsi non
sono determinanti (STF 20 aprile 2001, 2A.178/2001, consid. 3a).
Inoltre, è vero che le autorità ticinesi erano al corrente che il ricorrente si
era trasferito per motivi di lavoro nel Canton Svitto, è però altresì vero che
quest'ultimo, ancora nella sua domanda di rinnovo del permesso di dimora del 24
agosto 2006, aveva indicato quale suo recapito principale il domicilio della
moglie a L__________, dal quale era partito da oltre un anno e mezzo, omettendo
in questo modo di informare la SPI su di una circostanza decisiva per la
proroga della sua autorizzazione di soggiorno.
4.2. Invano tenta poi il ricorrente di rimettere in discussione quanto
dichiarato davanti alla polizia, dolendosi del fatto di essere stato interrogato
con l'ausilio di un'interprete non diplomata e di lingua madre terza, la quale
avrebbe travisato il senso delle sue affermazioni. Innanzitutto appare
perlomeno singolare che l'insorgente abbia atteso questo stadio della procedura
per sollevare una simile censura, allorquando invece dinanzi alla precedente
autorità di giudizio non solo non ha eccepito alcunché in proposito, ma
addirittura si è appoggiato a quanto dichiarato proprio in occasione di quell'interrogatorio
per cercare di dimostrare la genuinità del proprio rapporto coniugale con __________.
Ma al di là di questa circostanza - che già di per sé basta a dimostrare la completa
inconsistenza e la temerarietà della sua tesi ricorsuale – va rilevato che
l'insorgente è una persona adulta, tutt'altro che sprovveduta. Egli ha letto il
verbale d'interrogatorio, l'ha confermato e lo ha firmato senza formulare
alcuna riserva in merito al suo contenuto o all'operato dell'interprete.
L'interrogatorio in questione verteva d'altra parte sull'accertamento di fatti
relativi alla sua vita privata, per cui, vista la semplicità dei concetti
espressi nelle domande e nelle risposte, non vi era nessuna necessità di far
capo ad un interprete dotato di particolari qualifiche professionali. Le
risposte verbalizzate risultano oltretutto perfettamente chiare e trovano
sostanziale riscontro nelle dichiarazioni fornite alla polizia il 26 aprile
precedente dal cognato __________ e negli accertamenti effettuati dalla Polizia
cantonale e riportati nel rapporto di esecuzione il 1° dicembre 2006, ad
ulteriore conferma della loro fedefacenza.
5.Resta da verificare la proporzionalità del provvedimento pronunciato
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
RI 1 risiede in Svizzera, a seguito del suo matrimonio, dall'agosto del 2005.
Il suo soggiorno nel nostro Paese risulta quindi di breve durata. Bisogna
inoltre considerare che egli possiede senz'altro degli stretti legami
familiari, sociali e culturali in Turchia, dove è nato e ha risieduto
stabilmente fino all'età di 24 anni, ciò che rende senz'altro esigibile il suo
rientro in patria, dove sicuramente non incontrerà alcun problema di riadattamento.
Il fatto poi che egli stia attualmente svolgendo un'attività lavorativa in
Svizzera è soltanto una conseguenza dell’unione coniugale e non costituisce lo
scopo del suo soggiorno, ragione per cui non è determinante nel presente
ambito.
Ne consegue che la risoluzione impugnata non risulta lesiva nemmeno del
principio della proporzionalità.
6.6.1. Il ricorrente non può prevalersi nemmeno di una vita familiare
intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di ottenere la proroga del
proprio permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi più vita
familiare con la moglie.
6.2. Infine occorre ancora rilevare che contrariamente a quanto sostenuto nel
gravame, il Consiglio di Stato non ha, con il suo giudizio, pronunciato
l'allontanamento dalla Svizzera del ricorrente, essendosi il medesimo limitato
a confermare il giudizio dipartimentale impugnato, con il quale a quest'ultimo
era stato fissato un termine per lasciare il territorio cantonale.
7. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, decidendo di non rinnovare il permesso di soggiorno a RI 1 per aver invocato in maniera manifestamente abusiva il suo matrimonio con __________, esistente da tempo solo sulla carta.
8. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto, rinviando per il resto alle pertinenti argomentazioni addotte dalla precedente autorità di giudizio.
Tassa e spese di giustizia, commisurate all'onere lavorativo che il ricorrente ha arrecato al tribunale con le sue censure al limite del temerario, seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 5, 6, 7 LDDS; 8 CEDU; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'200.- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
c/o, ; ;
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario