Incarto n.
52.2007.277

 

Lugano

17 settembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 21 agosto 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 luglio 2007 (n. 3712) del Consiglio di Stato, che in parziale accoglimento dell'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 febbraio 2007 emanata dalla Sezione della circolazione ha ridotto a due mesi la revoca della licenza di condurre di tre mesi inflittagli dalla predetta autorità;

 

 

viste le risposte:

-    28 agosto 2007 della Sezione della circolazione;

-    28 agosto 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1, classe 1958, è un cittadino italiano frontaliero (permesso G) residente ad __________, in provincia di __________. Titolare di una licenza di condurre svizzera cat. C dal 1981, lavora da anni in Ticino quale autista di mezzi pesanti senza mai essere incorso in sanzioni amministrative per violazioni alle regole del traffico.

 

 

                                  B.   Il 26 agosto 2004, verso le ore 11.30, RI 1 stava circolando sulla corsia sud-nord della A2 alla guida di un autoarticolato di proprietà del proprio datore di lavoro. Stando agli accertamenti operati dalla polizia del Canton __________, all'uscita della galleria __________ in territorio di __________ la parte posteriore del rimorchio ha sbandato leggermente sulla sinistra, andando ad urtare una vettura proveniente in senso inverso. Mentre il conducente del veicolo pesante ha continuato la sua corsa asseritamente ignaro dell'accaduto, quello dell'automobile è rimasto sul posto gravemente ferito dopo aver cozzato contro la parete della galleria ed è deceduto il 4 settembre seguente __________

Resa edotta dell'accaduto, il 20 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha avvisato RI 1 che avrebbe esaminato il caso dal profilo amministrativo al termine dell'inchiesta penale in corso.

 

 

                                  C.   A seguito di questi eventi, con Strafbefehl del 30 agosto 2006 la Staatsanwaltschaft del Canton __________ ha prosciolto RI 1 dall'accusa di omicidio colposo in applicazione del principio in dubio pro reo, ma l'ha ritenuto colpevole di inosservanza dei doveri in caso di infortunio giusta l'art. 92 cpv. 2 LCStr e proposto che venisse condannato a 10 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di due anni. L'interessato non ha impugnato tale sanzione, che è quindi passata in giudicato incontestata.

 

 

                                  D.   Preso atto delle predette conclusioni penali, il 15 febbraio 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di tre mesi (dal 20 aprile al 19 luglio 2007), autorizzandolo comunque a guidare durante questo periodo i veicoli delle categorie speciali F, G, M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 2, 16 cpv. 3 lett. c e 17 cpv. 1 lett. a vLCStr.

 

 

                                  E.   In parziale accoglimento del ricorso inoltratogli da RI 1, l'11 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la predetta decisione, riducendo il periodo di revoca da tre a due mesi.

                                         Accertato che la fattispecie è retta dal vecchio diritto, il Governo ha ricordato per cominciare la regola secondo cui l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti esperito in sede penale. Tenuto conto del reato commesso, richiamante l'applicazione dell'art. 16 cpv. 3 lett. c vLCStr, della colpa del ricorrente, della sua reputazione quale conducente che necessita della patente a titolo professionale e del tempo trascorso dall'incidente, il Consiglio di Stato ha disposto per finire una revoca della patente di due mesi appellandosi in sostanza al principio della proporzionalità.

 

 

                                  F.   Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l’annullamento della misura di revoca emanata nei suoi confronti.

                                         Il ricorrente rimprovera alle istanze inferiori di aver sottovalutato l'importanza della licenza di condurre nell'ambito della sua attività professionale. Quale autista di mezzi pesanti la revoca della patente lo penalizza più di ogni altra persona colpita dal medesimo provvedimento. Se la revoca dovesse essere confermata, perderebbe il suo lavoro e con esso la fonte di reddito con la quale sostiene tutta la famiglia. Considerato che non è mai incorso in alcuna altra infrazione e che sono trascorsi oltre tre anni dall'infortunio, ritiene di poter esser mandato esente da qualsiasi sanzione amministrativa.

 

 

                                  G.   Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione propongono di respingere il ricorso e di confermare il giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

                                         La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

                                         Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                        

 

                                   2.   In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).

                                         Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata compiuta il 26 agosto 2004, la fattispecie va esaminata alla luce del diritto in essere fino al 31 dicembre 2004, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80; STA 52.2006.278 del 23 novembre 2006 in re C.).

 

 

3.Posto che RI 1 non ha impugnato lo Strafbefehl 30 agosto 2006 emanato dalla Staatsanwaltschaft del Canton __________, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti nella decisione penale vincolano l’autorità amministrativa (DTF 121 II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se il reato perpetrato il 26 agosto 2004 comporta irrimediabilmente l'adozione di un provvedimento amministrativo e, all'occorrenza, se la durata della revoca inflittagli è stata commisurata correttamente.

 

3.1. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 vLCStr). La licenza di condurre deve essere invece revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr) o si è dato alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona (art. 16 cpv. 3 lett. c vLCStr).

                                         La revoca della licenza a titolo d'ammonimento viene adottata in seguito ad infrazioni alle regole della circolazione e serve a correggere il conducente colpevole, nonché ad impedire la recidiva (art. 30 cpv. 2 vOAC; DTF 121 II 22 consid. 3a). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre fissa la durata di tale provvedimento secondo le circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 vLCStr; 33 cpv. 2 vOAC). La durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a vLCStr).

 

3.2. Nel solco di quanto appena esposto, la risposta al primo quesito non può essere che a sfavore del ricorrente, dato che il delitto di inosservanza dei doveri in caso di infortunio previsto dall'art. 92 cpv. 2 LCStr comporta obbligatoriamente l'adozione di una misura amministrativa (cfr. art. 16 cpv. 3 lett. c vLCStr). Di principio, è quindi escluso che RI 1 possa essere esentato da qualsiasi provvedimento come postulato nel gravame.

 

3.3. Posta questa premessa, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare a RI 1 sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 33 cpv. 2 vOAC, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessato, nonché della sua necessità professionale di condurre veicoli a motore.

Riguardo ai fatti, non si può fare a meno di annotare come il ricorrente abbia reso agli inquirenti una prima versione degli accadimenti non corrispondente alla verità. Ciò che conta tuttavia è la condanna pronunciata dalla Staatsanwaltschaft del Canton Uri per violazione dell'art. 92 cpv. 2 LCStr. Trattasi di un'infrazione assai seria, qualificata alla stregua di un delitto, che il nuovo diritto annovera tra quelle gravi comportanti una revoca della patente di almeno 3 mesi (vedi art. 16c cpv. 1 lett. e, 16c cpv. 2 lett. a nLCStr).

La colpa di RI 1 non può essere considerata insignificante. Il giudice penale è giunto alla conclusione che l'insorgente ha avuto coscienza dell'avverarsi di un sinistro ed ha nondimeno continuato la sua corsa senza avvertire la polizia, premurandosi nondimeno di rimuovere e di gettare in una scarpata il paraurti posteriore del rimorchio che, parzialmente staccato, strisciava rumorosamente sull'asfalto. Non è dato di comprendere come un professionista della strada possa aver agito in questo modo, senza approfondire le cause della situazione nella quale era venuto a trovarsi.

Per quanto attiene invece alla reputazione del ricorrente quale conducente, è bene rilevare che al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.

In tema di necessità professionale di condurre, la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per il conducente (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, N. 2441 ss.). L'insorgente è autista di professione, per cui gli va oggettivamente riconosciuta l'esigenza di disporre della licenza di condurre per svolgere il proprio lavoro.

Contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità di ricorso di prima istanza, minor importanza deve essere per contro attribuita al tempo, per nulla eccessivo, trascorso dalla data della disgrazia (tre anni), atteso che per valutare correttamente questo aspetto bisogna ispirarsi per analogia alle norme sulla prescrizione sancite dal CP (cfr., sull'argomento, DTF 127 II 297 consid. 3d e rinvii).

Ne segue che tenuto conto del delitto commesso dal ricorrente e della colpa che gli è imputabile per l'accaduto, da un lato, della sua buona reputazione e del fatto che può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, dall'altro, la revoca della patente di due mesi (- 1/3 per rapporto alla misura adottata dalla Sezione della circolazione) disposta dal Consiglio di Stato in considerazione soprattutto del tempo trascorso dalla commissione del reato non può che essere confermata da questo Tribunale, senza possibilità di ulteriori riduzioni. Tale misura, per quanto severa possa apparire agli occhi dell'interessato, risulta conforme al diritto e assolutamente rispettosa del principio di proporzionalità.

 

 

                                   4.   In via subordinata RI 1 chiede di poter scontare la revoca frazionandola in due o più periodi. Invano.

In effetti, la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di comodo come postulata dal ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b). D'altra parte, la legge regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca su più periodi, scelti secondo le proprie esigenze. Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c) e comunque non spetta alle autorità di ricorso dare indicazioni sul modo in cui una revoca debba essere eseguita o il periodo durante il quale debba essere scontata (STF 6A.35/2005 del 12 ottobre 2005 consid. 3 in fine).

 

 

                                   5.   Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 16 cpv. 3 lett. c, 17 cpv. 1 lett. a, 92 cpv. 2 vLCStr; 33 cpv. 2 vOAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm,

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario