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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo |
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Lorenzo Anastasi |
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assistito dal segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 18 settembre 2006 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 29 agosto 2006 (n. 4069) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 maggio 2006 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora; |
viste le risposte:
- 26 settembre 2006 del Consiglio di Stato,
- 5 ottobre 2006 del Dipartimento delle istituzioni;
richiamata la sentenza 10 luglio 2007 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che il cittadino bosniaco RI 1 (1962), è sposato dal dicembre 1986 con la croata __________ (1967);
che i coniugi __________ hanno beneficiato dapprima di permessi di lavoro quali stagionali (1986-1989), poi di dimora (1989-1996);
che nel 1996 il marito è rientrato in Bosnia-Erzegovina, in quanto il suo permesso di dimora non era più stato rinnovato, mentre la moglie è rimasta nel nostro Paese, dove il 23 febbraio 2000 ha ottenuto un'autorizzazione di domicilio;
che con decisione 5 marzo 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di RI 1 volta ad ottenere l'autorizzazione a rientrare in Svizzera e a dimorare presso la moglie __________ in quanto, durante il suo precedente soggiorno, egli aveva interessato in due occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali ed era stato a carico dello Stato;
che con sentenza 15 gennaio 2002 il Tribunale federale ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo presentato da __________ contro il rifiuto di rilasciare un permesso di dimora al marito, considerando la decisione impugnata sproporzionata rispetto all'interesse privato dei coniugi __________ a riprendere la loro convivenza nel nostro Paese in quanto la violazione dell'ordine pubblico rimproverata al marito era tutto sommato di poco peso se confrontata all'interesse dei coniugi a riprendere la loro convivenza;
che l’alta Corte federale ha tuttavia sollevato dubbi in merito alle relazioni allora esistenti tra i coniugi, non escludendo che la moglie si richiamasse ad un matrimonio ormai esistente solo sulla carta per far beneficiare suo marito della possibilità di soggiornare nuovamente in Svizzera, e, sulla scorta di queste ultime considerazioni, ha rinviato la causa alle autorità cantonali per nuovo giudizio;
che il 4 settembre 2002, statuendo nuovamente sulla fattispecie, il dipartimento ha infine autorizzato RI 1 a rientrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie e lo ha posto al beneficio di un nuovo permesso di dimora annuale, poi regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 3 settembre 2005;
che il 19 maggio 2006 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a RI 1 e gli ha fissato un termine con scadenza il 31 luglio 2006 per lasciare il territorio cantonale;
che l'autorità ha rilevato che lo scopo per il quale tale permesso era stato concesso era venuto a mancare in seguito all'avvenuta cessazione, il 1° marzo 2005, della vita in comune con la moglie e che da allora essi non si erano più riconciliati, ritenendo pertanto che il loro matrimonio esisteva ormai solo sulla carta (art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS);
che la decisione è stata confermata, su ricorso, sia dal Consiglio di Stato il 29 agosto 2006, sia dal Tribunale cantonale amministrativo il 27 ottobre successivo;
che con sentenza 10 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto, in ultima istanza, il ricorso di diritto amministrativo presentato da RI 1 contro il rifiuto di rinnovargli il permesso di dimora e ha retrocesso la causa al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio;
che secondo l'alta Corte federale, gli accertamenti relativi in particolare all'intensità del legame e alle condizioni di vita dei coniugi, i quali avevano ripristinato la comunione domestica nel settembre 2006, si rivelavano insufficienti per decidere il rinnovo del permesso di dimora a RI 1;
che non ponendo questioni di principio l'impugnativa può essere decisa da un giudice unico del Tribunale cantonale amministrativo (art. 49 cpv. 2 LOG);
che giusta l'art. 65 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui questa ha accertato la fattispecie in modo incompleto;
che, verificandosi in concreto tale ipotesi, il ricorso va accolto e gli atti rinviati al Consiglio di Stato, affinché statuisca nuovamente sulla domanda di rinnovo del permesso di dimora dell'insorgente previo completamento dell'istruttoria, come indicato dal Tribunale federale;
che, in questo senso, il Governo esperirà gli accertamenti necessari al fine di determinare nuovamente l'intensità del legame esistente tra RI 1 e la moglie __________ e se la loro recente riconciliazione sia reale e sincera;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese;
che lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, patrocinato da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili relativa al presente giudizio di rinvio (art. 31 PAmm);
che con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 17 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 49 LOG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1 la decisione 29 agosto 2006 (n. 4069) del Consiglio di Stato è annullata,
1.2 gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione previa completazione dell'istruttoria.
2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.
3. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 e segg. LTF).
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5. Intimazione a: |
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Il presidente Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo