Incarto n.
52.2007.283

 

Lugano

15 novembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 22 agosto 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 3 luglio 2007 (3440) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 aprile 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS;

 

 

viste le risposte:

-      5 settembre 2007 del Dipartimento delle istituzioni;

-    12 settembre 2007 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   a. Il cittadino dominicano RI 1 (1975) si è sposato l'11 agosto 1999 nel suo Paese d'origine con __________, di nazionalità elvetica. Il 19 gennaio 2000, egli è stato autorizzato a entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie e posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, valido fino al 18 gennaio 2001. Nel maggio 2000, l'insorgente si è trasferito a __________ presso __________ (1971), cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio.

Ritenuto che viveva separato dalla consorte, con decisione 8 agosto 2000 confermata dal Consiglio di Stato il 20 settembre successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato il permesso di dimora. Il ricorso contro la predetta risoluzione governativa è stato dichiarato irricevibile dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 27 aprile 2001 in quanto il 18 gennaio precedente l'insorgente aveva divorziato e non aveva pertanto più diritto a soggiornare in Svizzera.

 

b. Il 23 maggio 2001, RI 1 si è sposato a __________ con __________ con la quale, il 1° febbraio precedente, ha avuto la figlia __________.

A seguito del matrimonio l'insorgente ha ottenuto un nuovo permesso di soggiorno, trasformato nel 2002 in un permesso di dimora CE/AELS a seguito dell'entrata in vigore dall'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi 15 Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC), valido fino al 23 maggio 2008.

Il 4 agosto 2006, egli ha ottenuto la cittadinanza italiana.

 

 

                                  B.   a. Durante il suo soggiorno, RI 1 ha interessato a diverse riprese le autorità giudiziarie penali.

Con decreto d'accusa 23 settembre 2002, il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 1'000.– per circolazione in stato di ebrietà, mentre con sentenza 28 febbraio 2007 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ lo ha condannato a una pena detentiva di 2 anni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, per infrazione aggravata alla LStup, complicità in infrazione alla legge stessa, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup.

 

b. Fondandosi segnatamente su quest'ultima condanna penale, il 2 aprile 2007 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha deciso di revocare il permesso di dimora a RI 1 per motivi di ordine pubblico e gli ha fissato un termine con scadenza il 2 maggio successivo per lasciare il territorio svizzero.

La decisione è stata resa sulla base della LDDS, dell'ODDS, e degli art. 5 Allegato I ALC e 24 OLCP.

 

 

                                  C.   Con giudizio 3 luglio 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

In sostanza, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso di dimora dell'interessato in virtù dei motivi addotti dal dipartimento, considerando la decisione impugnata conforme al principio della proporzionalità.

 

 

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Ritiene la decisione impugnata contraria al principio della proporzionalità in quanto non terrebbe conto del suo lungo soggiorno in Svizzera e del fatto che da ormai tre anni si comporta bene e non costituisce pertanto più un pericolo per la società. Ritiene inoltre che il suo allontanamento dalla Svizzera pregiudicherà il legame affettivo con sua moglie e sua figlia, non potendo esigere che essi lo seguano all'estero.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

 

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

 

1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

 

1.3. La presente vertenza non concerne tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso. In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.; 2C_21/2007 del 16.4.2007, consid. 1.2.).

Ora, ritenuto che il permesso di dimora di RI 1 revocato dal dipartimento è valido fino al 23 maggio 2008, è dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla sua impugnativa.

 

1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   Giova ricordare che il 4 agosto 2006 RI 1, cittadino dominicano, ha ottenuto la nazionalità italiana e comunitaria e, per questo motivo, nella presente fattispecie egli può invocare, oltre alla LDDS, anche l'applicazione dell'ALC.

 

2.1. L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Se sono adempiute le condizioni, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 10.1 Istruzioni OLCP).

Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere interpretate in modo restrittivo. Il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27.10.1977 nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19.1.1999 nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24). Non occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. In altre parole, la misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 176 consid. 4.3.1). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenuto conto delle garanzie derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

2.2. Per decidere invece se revocare un permesso di dimora a un cittadino straniero dal profilo della LDDS, occorre esaminare se la sua condotta dello straniero dia motivo a gravi lagnanze (art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS) oppure se, nei suoi confronti, esista un motivo di espulsione.

In quest'ultima ipotesi, l'art. 10 cpv. 1 LDDS dispone che uno straniero può essere espulso - tra l'altro - quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b).

L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

 

2.3. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS).

Ritenuto che, con l'entrata in vigore dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ne discende che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC e che di conseguenza il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

 

 

                                   3.   Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha avuto modo di interessare le autorità giudiziarie penali.

Esaminando questi precedenti risulta che, oltre a una multa di fr. 1'000.– inflittagli dal Procuratore pubblico il 23 settembre 2002 per circolazione in stato di ebrietà (tasso di alcolemia min. 0.85 g - max. 1.05 g‰), con sentenza 28 febbraio 2007 il ricorrente è stato pure condannato dal presidente della Corte delle assise correzionali di __________ a una pena detentiva di 2 anni per infrazione aggravata alla LStup (per avere venduto almeno 800 g di cocaina e offertone gratuitamente almeno 80 g da metà 2002 al maggio/giugno 2004), complicità in infrazione alla legge stessa (per avere intenzionalmente aiutato diverse persone, dal novembre 2003 al febbraio 2004, a trasportare 140 g di cocaina mettendo a loro disposizione la propria autovettura), riciclaggio di denaro (per avere compiuto il 20 ottobre 2003, in due occasioni, atti suscettibili a vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di fr. 5'030.– che sapeva essere provento di un traffico di stupefacenti) e contravvenzione alla LStup (consumo di almeno 30 g di cocaina).

Ora, bisogna considerare che la giurisprudenza, per quanto riguarda la LDDS, è particolarmente rigorosa nel caso di implicazione nel commercio di stupefacenti (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce senza dubbio un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera e gli stranieri coinvolti in tali traffici devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (sentenza 2A.7/2004 del 2.8.2004, consid. 5.1). Non v'è quindi dubbio che, dal profilo del diritto interno, la condotta dell'insorgente integri gli estremi delle "gravi lagnanze" di cui all'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS e può comportare la revoca del permesso di dimora (sentenza 2A.490/1995 del 29.1.1996, consid. 2b, citata da Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 325). Il ricorrente adempie senz'altro anche le condizioni per essere espulso giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LDDS in quanto, con il suo modo di agire, egli ha dimostrato di non volere o quanto meno di non essere capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita.

La gravità dei reati commessi dal ricorrente non può essere minimizzata nemmeno nell'ottica dell'ALC. Egli non ha esitato a smerciare personalmente ben 800 g di cocaina, quantitativo che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, che gli ha consentito di ricavare un certo profitto dalla vendita, e questo nonostante svolgesse una regolare attività lucrativa. Come se non bastasse, le infrazioni si sono protratte per diversi anni su vasta scala ed è solo grazie al suo arresto che egli ha smesso di delinquere. Un simile comportamento rappresenta pertanto un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica.

Le particolari circostanze della fattispecie non permettono quindi di formulare un pronostico favorevole sulla condotta dell'interessato. Il fatto che la pena detentiva sia stata sospesa condizionalmente - in casu a tre anni - non osta al provvedimento impugnato, che è di natura amministrativa. L'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue infatti uno scopo differente: il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato. Per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Ora, queste considerazioni valgono anche per uno straniero condannato, le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (DTF 129 II 215, consid. 7.4.).

Non si può nemmeno ritenere questi reati ormai lontani nel tempo, visto che egli li ha commessi gran parte di essi fino al giugno 2004. Non va sottovalutato inoltre che il ricorrente ha iniziato a delinquere dopo nemmeno un anno da quando ha ottenuto un permesso di dimora e nonostante fosse già sposato e padre di una figlia. In siffatte circostanze, non si può pertanto escludere che egli persista nel proprio modus vivendi anche in futuro.

Ritenuto che il ricorrente ha violato gravemente l'ordine pubblico, risultano quindi chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 5 Allegato I ALC.

 

 

                                   4.   Occorre ora verificare se il provvedimento di revoca del permesso di dimora pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, tenuto conto della gravità della colpa a carico dell'interessato, rispetta il principio della proporzionalità.

Va ricordato che RI 1 è giunto in Svizzera il 19 gennaio 2000 per poter vivere insieme alla sua precedente consorte e che il 23 maggio 2001, dopo aver divorziato dalla stessa, ha ottenuto un nuovo permesso di dimora a seguito del matrimonio con __________.

Ora, benché egli risieda in Svizzera da circa 7 anni, il suo soggiorno non può ancora essere considerato di una durata tale da rendere impossibile il suo rientro nel paese d'origine. Non è infatti dato di vedere come un suo ritorno nella Repubblica __________ possa pregiudicare in maniera eccessiva la sua risocializzazione, ritenuto che vi è nato e cresciuto e ha lavorato prima di giungere in Svizzera all'età di 24 anni. Essendo peraltro titolare anche della cittadinanza italiana, nulla gli impedisce di risiedere nella vicina Penisola.

Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero con il suo allontanamento.

Benché il 1° aprile 2004 i coniugi __________ si siano separati di fatto, dal 20 giugno 2006 essi hanno ricomposto la comunione domestica e la loro relazione appare vissuta. D'altra parte, bisogna considerare che la moglie dell'insorgente è cittadina italiana e, benché abbia sempre vissuto in Svizzera, non è comunque dato di vedere come ella non possa seguire il marito quanto meno nella vicina Penisola, segnatamente nella fascia di confine, dove il sistema socioculturale è assai simile al nostro. Il fatto che essi abbiano acquistato insieme un appartamento non è di rilievo ai fini del giudizio, ritenuto che la decisione sul permesso non può essere pregiudicata dall'acquisto di un immobile (art. 8 cpv. 2 ODDS).

Per quanto riguarda la figlia __________ (2001), ella è ancora piccola e dipendente dai genitori, per cui il problema di un suo eventuale sradicamento dalla realtà elvetica non si porrebbe. Del resto, la misura adottata permette comunque al ricorrente di rientrare in Svizzera nell'ambito delle normative per i turisti. In tal modo, le relazioni con sua moglie e sua figlia rimarranno in ogni caso salvaguardate, qualora la moglie non volesse seguire il ricorrente.

 

 

                                   5.   5.1. Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio del medesimo è infatti ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU se è prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Inoltre il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).

 

5.2. Ora, tenuto conto che la decisione di revocare il permesso di dimora all'insorgente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.

 

 

                                   6.   In siffatte circostanze, bisogna concludere che le autorità inferiori non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

 

 

7.Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 8 CEDU; 9, 10, 11 LDDS; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario