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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 30 agosto 2007 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 3978) che delibera all’CO 1 il servizio di sgombero della neve nel periodo 2007-2011 (lotto 79); |
viste le risposte:
- 6 settembre 2007 dell’ULSA;
- 10 settembre 2007 dell’CO 1;
- 12 settembre 2007 della Divisione delle costruzioni;
preso atto della replica 26 settembre 2007 e delle dupliche:
- 29 settembre 2007 dell’CO 1;
- 8 ottobre 2007 della Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 marzo 2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il servizio di sgombero della neve nel periodo 2007-2011 sulle strade cantonali.
I criteri d’idoneità definiti dalle disposizioni particolari (pos. 223) stabilivano fra l’altro che l’utilizzo di veicoli con targa verde è autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti con targa blu/bianca.
B. Per il lotto 79 sono state inoltrate tre offerte. Fra queste, v’erano quella della ricorrente RI 1 di fr. 67'369.10, che prevede-va l’impiego di un veicolo __________ U 1400 con targa bianca, e quella delCO 1 di fr. 70'539.90, che proponeva invece di impiegare un trattore __________ 6320, munito di targa verde, che sarebbe stata convertita in targa bianca durante la stagione invernale.
C. Previa valutazione delle offerte pervenutegli, con decisione 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha aggiudicato il servizio del lotto 79 alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 476.1 punti.
D. Contro questa decisione di aggiudicazione la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento con rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
Stando alla ricorrente, la decisione violerebbe il criterio d’idoneità che ammette l’impiego di veicoli con targa verde soltanto nei lotti in cui non ci sono concorrenti con veicoli muniti di targa bianca.
E. All’accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e l’aggiudicataria, sostenendo che il veicolo delCO 1 verrà munito di targa bianca al momento dell’impiego.
F. In sede di replica e di duplica le parti non hanno aggiunto nulla di nuovo.
Considerato, in diritto
1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai essere posto rimedio annullando il provvedimento censurato e rinviando gli atti al committente per nuova decisione previo completamento degli accertamenti (art. 65 cpv. 2 PAmm).
2.Notoriamente, soltanto le offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione per l’aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso. Offerte difformi vanno dunque per principio escluse dalla gara. Una diversa conclusione violerebbe i principi di legalità e di parità di trattamento.
3. 3.1. In concreto, la pos. 223 delle disposizioni particolari del capitolato stabilisce quale criterio d’idoneità che l’utilizzo di veicoli con targa verde è autorizzato solo nei lotti dove non ci sono concorrenti con targa blu/bianca.
La disposizione non è riferita alle attitudini del concorrente, ma alle caratteristiche del veicolo proposto. In quanto riguardante l’offerta stessa, la clausola non si configura tanto come un criterio d’idoneità, quanto piuttosto come una prescrizione d’aggiu-dicazione. Anche se mal formulata, il suo significato ed il suo scopo sono chiari: con essa, il committente ha inteso escludere che i concorrenti dotati di veicoli con targa verde fossero avvantaggiati rispetto ai concorrenti muniti di veicoli con targa bianca, notoriamente più onerosi dei primi.
La resistente CO 1 ha proposto un veicolo che per sua esplicita ammissione, al momento dell’inoltro dell’offerta, era munito di targa verde. Ha tuttavia dichiarato che sarebbe stato munito di targa bianca per il periodo invernale.
Il committente ha ritenuto che questo impegno fosse sufficiente. La tesi non può essere senz’altro accreditata.
Le prescrizioni di gara devono in effetti essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l’inoltro delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell’aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell’esecuzione del contratto. Per principio, dopo la scadenza del termine per l’inoltro, le offerte non possono più essere modificate.
Ora, la targa verde non precludeva alCO 1 la possibilità di partecipare al concorso. Essa le impediva tuttavia di conseguire l’ag-giudicazione in presenza di offerte contemplanti l’impiego di veicoli muniti di targa bianca. Ipotesi, questa, che sembra verificarsi nel caso concreto, ove la RI 1 ha proposto l’impiego di un veicolo munito di targa bianca.
Da questo profilo, la decisione non può dunque essere confermata.
3.2. Gli atti non permettono tuttavia di stabilire se il veicolo della ricorrente, al momento dell’inoltro dell’offerta, fosse effettivamente munito di targa bianca. Non potendosi escludere a priori che fosse privo di targa, come, non di rado, è il caso per i veicoli utilizzati per lo sgombero della neve, gli atti vanno rinviati al committente affinché, esperiti i necessari accertamenti, si pronunci nuovamente.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti al committente per nuovo giudizio.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico della resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 3978) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico delCO 1, la quale rifonderà fr. 600.- alla controparte a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario