Incarto n.
52.2007.307

 

Lugano

3 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 6 settembre 2007 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 21 agosto 2007 del Consiglio di Stato (n. 4000) che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di spargimento sale e/o ghiaietto sulle strade cantonali durante le stagioni invernali 2007-2014 (lotto 15);

 

 

vista la risposta 17 settembre 2007 della Divisione delle costruzioni;

 

 

preso atto della replica 1. ottobre 2007;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 


ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 30 marzo 2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di spargimento sale e/o ghiaietto sulle strade cantonali durante le stagioni invernali 2007-2014.

Il bando di concorso fissava i seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

- prezzo                                                               50%

- prontezza d'intervento                         30%

- mezzi tecnici                                                    15%

- formazione apprendisti                                    5%

 

Il secondo ed il terzo criterio erano suddivisi in sottocriteri che non occorre qui illustrare. Per ogni criterio il capitolato definiva in dettaglio le modalità di valutazione. L'elenco prezzi richiamava le tariffe ASTAG in relazione alla definizione della categorie dei prezzi, alla tariffa oraria per l'esecuzione della prestazione ed alla base di calcolo per eventuali variazioni di prezzo.

 

 

                                  B.   In tempo utile, per il lotto 15, sono pervenute al committente le offerte di 5 ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della ditta ricorrente RI 1 di fr. 263'729.75 e quella della ditta CO 1 di fr. 205'975.45.

Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, con decisione 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1, classificatasi al primo posto con 501.8 punti.

 

 

                                  C.   Contro la predetta decisione si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo la ditta RI 1, seconda in graduatoria con 280.4 punti.

Rilevata l'importante differenza di prezzo tra la sua offerta e quella dell'aggiudicazione, l'insorgente rimprovera in sostanza al committente di non aver esperito le verifiche prescritte dall'art. 47 RLCPubb/CIAP onde verificare che la deliberataria rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di fornire le prestazioni messe a concorso.

 

 

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone la Divisione delle costruzioni, osservando che la tariffa ASTAG fissa soltanto valori massimi. La ditta deliberataria, che ha già lavorato con soddisfazione del committente sul medesimo lotto, ha proposto prezzi più bassi. Inoltre prevede di impiegare mezzi meno onerosi.

La ditta aggiudicataria non ha presentato osservazioni.

 

 

                                  E.   Con replica del 1. ottobre 2007 la ditta insorgente sottolinea il silenzio dell'aggiudicataria, puntualizzando le contestazioni sollevate con il ricorso. Osserva in particolare che durante la stagione 2000/2001 ha svolto il servizio sul lotto 15 quale subappaltante della ditta CO 1, che se l'era aggiudicato.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

2.2.1. A differenza dell'abrogata legge sugli appalti (art. 20 lett. o LApp), né la LCPubb, né il regolamento d'applicazione prevedono la possibilità di escludere le offerte sottocosto. Tale possibilità, contemplata da numerose legislazioni cantonali, ma abbandonata dal legislatore ticinese in sede di adozione della LCPubb, ha del resto sempre creato notevoli difficoltà a livello di applicazione pratica (Nicolas Michel, Droit public de la construction, n. 1952 segg.; Peter Galli/Daniel Lehmann/Peter Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 476 e rinvio a n. 468; Messaggio del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, pag. 6). Il committente può quindi deliberare la commessa ad un concorrente che offre un prezzo particolarmente basso, fintanto che la sua offerta risponde ai criteri di aggiudicazione e non costituisce un atto di concorrenza sleale (RDAT I-2002 n. 25 consid. 5; I-1998 n. 49 consid. 3.4.; STA 52.2003.128 consid. 4; Robert Wolf, Das Angebotspreis: Probleme und Lösungen, BR 2004, Sonderheft 04, Galli/Moser Lang, Praxis des öffentliche Beschaffungsrechts, Zurigo 2003, n. 537 seg. e rimandi; Pierre Tercier, La libéralisation du marché de la construction, Journées du droit de la construction 1997, documentation 1, pag. 24; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrecht, Zurigo 2003, n. 536 seg.).

 

2.2. Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, il committente verifica, tramite professionisti del ramo, le offerte dal profilo tecnico e economico, affinché siano oggettivamente comparabili, e le esamina in base ai criteri d’idoneità e di aggiudicazione. Un committente, che riceve un’offerta insolitamente più bassa delle altre, soggiunge la norma (cpv. 2), può chiedere spiegazioni all’offe-rente per accertarsi che rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

Diversamente dell'abrogato art. 36 cpv. 2 RLCPubb, che imponeva all'appaltante di esperire un'analisi dei prezzi quando la seconda offerta in graduatoria superava la prima di almeno il 15%, l’art. 47 RLCPubb/CIAP ha rinunciato ad imporre al committente di procedere ad una simile verifica, lasciandogli semplicemente la facoltà di effettuarla.

 

 

                                   3.   Nel caso concreto, il committente ha in sostanza ritenuto che l'offerta inoltrata dalla ditta CO 1, anche se particolarmente conveniente, non fosse sottocosto e non esponesse di conseguenza lo Stato al rischio di vedersi fornire prestazioni non conformi alle esigenze del capitolato. Il committente ha quindi rinunciato a chiedere al concorrente spiegazioni volte ad accertare che rispetti le condizioni di partecipazione e fosse in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

Contrariamente a quanto assume l'insorgente, rinunciando a chiedere spiegazioni il committente non abusato del potere discrezionale che l’art. 47 cpv. 2 RLCPubb/CIAP gli riserva. La ditta aggiudicataria ha infatti già svolto in passato i lavori oggetto della commessa a piena soddisfazione del committente. L'esperienza di cui dispone le permette quindi di valutare i costi della commessa meglio di altri concorrenti. A maggior ragione se si considera che il socio gerente CO 1 conosce bene la materia in quanto presidente dell'ASTAG Sezione Ticino e responsabile dell'approntamento delle basi di calcolo del tariffario.

Il committente ha inoltre constatato che la ricorrente, a differenza della ditta concorrente, ha applicato i valori pieni della tariffa ASTAG, richiamata dal capitolato, senza concedere alcuna riduzione laddove il capitolato permetteva di scostarsene praticando prezzi inferiori. Ha infine rilevato che l'aggiudicataria, a differenza della ricorrente, prevede di impiegare veicoli con targa azzurra, meno onerosi di quelli con targa bianca, che consentono di operare significativi risparmi. Fondandosi su queste considerazioni, il committente ha quindi dedotto che non vi fossero motivi sufficienti per ritenere che il prezzo offerto dalla ditta CO 1 sia sottocosto.

La deduzione regge alla critica della ricorrente. I minuziosi calcoli, da essa prodotti (doc. M) per dimostrare che l'offerta in contestazione è sottocosto perché non terrebbe conto di una serie di prestazioni non remunerate, ma comunque imposte dal committente, non permettono di accreditare la sua tesi. Tali calcoli omettono infatti di considerare che il capitolato non vieta affatto ai concorrenti di praticare prezzi inferiori alla tariffa ASTAG, che ha soltanto valore di limite superiore. Non sono dunque sufficienti per rimproverare al committente di aver violato il diritto, segnatamente l’art. 47 RLCPubb/CIAP, omettendo di esperire verifiche più approfondite (LGVE 2000 II n. 15; Galli/Moser/Lang, op. cit.,  n. 540). Né giova alla ricorrente richiamarsi alla sentenza 21.09. 2006 in re X. contro comune di N__________, inc. GE 2006.76, che produce in estratto. A differenza della presente fattispecie, quel giudizio concerne infatti il caso di una ditta che a causa del prezzo ritenuto troppo basso dal committente è stata esclusa dall'aggiudicazione senza averle preventivamente concesso la possibilità di giustificarsi.

Le puntualizzazioni sviluppate dall'insorgente in sede replica non permettono di giungere a conclusioni ad essa più favorevoli.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 32 LCPubb; 47 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario