Incarto n.
52.2007.312

 

Lugano

2 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 7 settembre 2007 della

 

 

 

RI 1, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 20 agosto 2007 del CO 1 che delibera all'impresa CO 2 le opere da impresario costruttore del nuovo centro scolastico;

 

 

vista la risposta 24 settembre 2007 del CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 25 maggio 2007 il CO 1 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore del nuovo centro scolastico.

Il bando stabiliva che la commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente tenuto conto dei seguenti criteri e sottocriteri d'aggiudicazione:

 

-  Economicità / prezzo                                                50%

-  Termini                                                                        40%

-  Organizzazione del cantiere                                      5%

-  Apprendisti                                                                  5%

 

La pos. 252.100 e 110 del capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i concorrenti dovevano allegare all'offerta i seguenti documenti:

 

-   Programma lavori

-   Concetto delle installazioni di cantiere

-   Presentazione della ditta

-   Referenze

-   Certificazioni

-   Dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di legge di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP

-   Dichiarazione della commissione paritetica attestante il rispetto del CCL.

 

 

                                  B.   Nel termine fissato dal bando (28 giugno 2007), sono pervenute al committente le offerte di tre imprese di costruzione. Fra queste, v'erano quella dell'impresa CO 2 di fr. 1'366'550.65 e quella dell'impresa RI 1, qui ricorrente, di fr. 1'371'890.85.

All'offerta della CO 2 non era allegato alcun concetto delle installazioni di cantiere. Alcune delle dichiarazioni di cui all'art. 39 RLCPubb/CIAP attestavano l'avvenuto pagamento dei contributi sociali soltanto sino alla fine del 2006. Il programma di lavoro prodotto dalla CO 2 prevedeva di iniziare i lavori nella 34. settimana del 2007 e di portarli a compimento alla fine della 30. settimana del 2008. Quello allegato all’offerta della RI 1 prevedeva invece di terminarli all’inizio di maggio del 2008.

 

 

                                  C.   Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il 20 agosto 2007 il municipio ha deliberato la commessa alla CO 2, classificatasi al primo posto con 91.33 punti, davanti alla ricorrente, che ha ottenuto 91.14 punti. La differenza di punteggio è dovuta al prezzo leggermente inferiore dell’offerta della CO 2. In base agli altri criteri d’aggiudicazione le due ditte hanno infatti ottenuto il medesimo punteggio.

 

 

                                  D.   Contro la predetta decisione, la RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che gli atti siano rinviati al municipio per nuova decisione.

L'insorgente rileva anzitutto che la CO 2 ha omesso di allegare all'offerta il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal capitolato. Rileva inoltre che le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte non sono aggiornate. Già per questi motivi, l'offerta della CO 2 andrebbe esclusa dalla gara.

Ferma questa premessa la RI 1 contesta in seguito la valutazione del programma dei lavori prodotto dall'aggiudicataria (37.33 punti), valutato come il suo, benché prevedesse tempi sensibilmente più lunghi. L’insorgente rimprovera in particolare al progettista di aver dedotto i tempi (12 settimane) indicati dalla CO 2 per le opere di finitura e lo smontaggio del cantiere.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il municipio, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

La CO 2 non ha presentato osservazioni.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenze del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, l'insorgente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

 

 

                                   2.   2.1. Giusta l’art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma (cpv. 2), esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti.

Offerte incomplete non possono dunque essere prese in considerazione per l'aggiudicazione. Una diversa conclusione sarebbe contraria al principio della parità di trattamento fra i concorrenti. Resta riservato il principio di proporzionalità, che vieta al committente di escludere offerte affette da manchevolezze di secondaria importanza, che non si ripercuotono sulla valutazione della loro bontà.

 

2.2. In concreto, la CO 2 non ha allegato all'offerta il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal capitolato. Il municipio ha ritenuto che l'omissione non giustificasse l'esclusione dell'offerta. Anzitutto perché la pos. 252.110 stabiliva che in caso di mancanza di uno o più documenti il committente avrebbe assegnato un termine di 5 giorni per produrli, sotto comminatoria d'esclusione dell'offerta dalla gara. In secondo luogo, perché tale concetto non era comunque un documento rilevante ai fini della valutazione delle offerte in base ai criteri d'aggiudicazione.

 

Per principio, dopo la scadenza del termine per inoltrarle, le offerte non possono più essere completate. Lo esclude il principio della parità di trattamento tra i concorrenti. Dopo la chiusura della fase d'offerta, possono essere completate soltanto le dichiarazioni attestanti il pagamento degli oneri sociali e delle imposte (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Contrariamente a quanto assume il municipio, il concetto delle installazioni di cantiere richiesto dal capitolato non poteva dunque essere prodotto in un secondo tempo. Sostenibile, seppur con qualche perplessità, è invece la tesi secondo cui tale atto non costituiva un documento che doveva essere obbligatoriamente prodotto con l'offerta, pena l'esclusione. A differenza del programma lavori, la cui produzione era dichiarata obbligatoria, nessuna disposizione del capitolato, invero assai mal formulato, prevedeva infatti che fosse valutato ai fini dell'aggiudicazione.

La valutazione del criterio relativo all'organizzazione del cantiere prevedeva infatti di valutare soltanto le maestranze relative all'appalto. Le carenze del capitolato non possono essere fatte ricadere sui concorrenti.

 

Per quanto riguarda le dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte, basta rilevare che il committente avrebbe dovuto assegnare alla CO 2 un termine per produrre delle dichiarazioni aggiornate.

 

 

3.3.1. Notoriamente, le offerte vanno valutate così come vengono inoltrate. Dopo l’apertura, non possono più essere modificate. Lo esigono il principio della parità di trattamento tra concorrenti (art. 1 lett. c LCPubb) ed il divieto di negoziarle (art. 5 lett. f LCPubb). Modifiche sono ammesse soltanto nella misura in cui sono volte a correggere errori di calcolo o di scritturazione (art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

 

3.2. La CO 2 ha presentato il seguente programma dei lavori:

 

 

settimana

 

 

da

a

n.

 n. operai

Impianto cantiere

34 / 07

36 / 07

  3

5

Scavo generale

36 / 07

37 / 07

  2

5

Demolizioni e rimozioni

38 / 07

43 / 07

  6

8 - 10

Opere in CA

40 / 07

13 / 08

  2

8 - 10

Opere murarie

43 / 07

18 / 08

16

8 - 10

Posa elementi prefabbricati

  6 / 08

  7 / 08

  2

8 - 10

Canalizzazioni

11 / 08

15 / 08

  5

8 - 10

Sigillature e isolazioni

  8 / 08

  9 / 08

  2

6

Opere di finitura

16 / 08

29 / 08

14

6

Smontaggio cantiere

29 / 08

30 / 08

  2

5

 

Tolte le 4 settimane di vacanza a cavallo tra il 2007 ed il 2008, il programma di lavoro della CO 2 prevede dunque di portare a termine i lavori sull’arco di 45 settimane lavorative, comprese tra l’inizio della 34. settimana del 2007 e la fine della 30. settimana del 2008, con l’impiego di un effettivo variante da 5 a 10 operai. Il consulente del committente ne ha computate soltanto 32, deducendo le 12 settimane previste per le opere di finitura e per lo smontaggio del cantiere, in quanto riferite ad attività che dipenderebbero da quelle dei vari artigiani. Ha quindi attribuito alla CO 2 il medesimo punteggio assegnato alla ricorrente, che aveva previsto di portare a termine i lavori in 32 settimane. Il municipio giustifica dal canto suo la riduzione del tempo preventivato dalla CO 2, argomentando che il programma dei lavori doveva essere allestito in base al capitolato e che le opere di finitura non costituiscono attività previste da tale documento di gara.

Le tesi del committente e del suo consulente appaiono manifestamente insostenibili. Anzitutto, perché la CO 2 non prevede affatto di terminare i lavori entro la fine della 18. settimana del 2008, ovvero entro la prima settimana di maggio del 2008, ma prospetta di completarli nelle 12 settimane seguenti, impiegando da 5 a 6 operai anche durante i mesi di maggio, giugno e luglio del 2008. In secondo luogo, perché i lavori di finitura, anche se non sono esplicitamente riferiti a singole posizioni, hanno comunque per oggetto opere previste dal capitolato. Da ultimo, perché, comunque, anche togliendo la fase delle opere di finitura i lavori non durerebbero 32, ma almeno 33, se non 34 settimane (17 nel 2007 e 16 o 17 nel 2008).

Ne discende, che il punteggio da assegnare al programma di lavoro allegato all’offerta della CO 2 deve essere ridotto da 37.33 a 22.80 punti. Già per questo motivo, la decisione del CO 1 non può essere confermata.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, annullando la decisione impugnata. Non avendo l’insorgente chiesto che la commessa le sia direttamente aggiudicata (art. 41 cpv. 1 LCPubb), gli atti vanno ritornati al municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

La tassa di giustizia è posta a carico del CO 1 in quanto unico resistente.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 32, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 20 agosto 2007 del CO 1 è annullata;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del CO 1.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

,;

,;

,.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario