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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretaria: |
Cinzia Luzzi, vicecancelliera |
statuendo sul ricorso 10 settembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 24 agosto 2007 con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 4'000.- per infrazione all'art. 4 LEPIC; |
vista la risposta 27 settembre 2007 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente RI 1, titolare RI 1, ha sottoscritto il 5 ottobre 2005 un "contratto di costruzione" con __________ per la trasformazione e l'ampliamento di uno stabile sito alla part. n__________ di __________ in località __________. Il costo preventivato ammontava a fr. 120'000.-, da versare in varie tappe prestabilite sul conto della __________.
Il 9 agosto 2005 la __________ Sagl ha notificato al municipio l'inizio dei lavori previsto per il 5 ottobre 2005. Nella lettera era indicata quale impresa di costruzione per la demolizione la "__________" mentre, per i lavori di costruzione, "probabilmente la __________ " di __________. Quale direzione lavori era indicato il nome di "RI 1, Studio __________ ".
B. Il 22 maggio 2006 l'Ufficio tecnico intercomunale ha comunicato alla CV-LEPIC che sul cantiere non è mai apparso nessun cartello dell'impresa __________ di __________ e a nulla sono valse le richieste alla direzione lavori di attestare che gli operai fossero effettivamente dipendenti della citata impresa.
C. A seguito di un sopralluogo esperito in data 31 maggio 2006, il 2 giugno 2006 la CV-LEPIC ha ordinato alla __________ Sagl la sospensione dei lavori sul citato cantiere, constatando la presenza di due operai riconducibili a questa ditta.
D. Il 7 giugno 2006 la CV-LEPIC ha intimato alla __________ Sagl un rapporto di contravvenzione, non essendo la stessa iscritta all'albo delle imprese. In risposta, lo Studio __________ ha precisato che la __________ Sagl era da tempo fallita, che lo studio non c’entrava nulla con un'impresa di costruzioni occupandosi esclusivamente di progettazione e direzione lavori e che dell'esecuzione dei lavori si occupava il proprietario RI 1 personalmente.
E. Il 20 giugno 2006 la CV-LEPIC ha richiesto a RI 1 il nominativo della ditta assuntrice dei lavori nel cantiere in questione, senza ottenere risposta.
F. Il 27 luglio 2007 la CV-LEPIC ha intimato allo RI 1 un rapporto di contravvenzione, in quanto, oltre a non essere un'impresa di costruzione, non era iscritta all'albo delle imprese; non era quindi autorizzata ad eseguire i lavori di carattere edile citati.
Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2006 RI 1 ha ribadito che, in merito al cantiere di __________ in questione, lo studio __________ si è occupato esclusivamente della progettazione. Ha inoltre aggiunto che l'operaio presente sul cantiere, impiegato per servizio clienti, ha eseguito con un suo collega un piccolo lavoro su ordine del proprietario, da lui pagato direttamente.
G. Con decisione 24 agosto 2007, la CV-LEPIC ha inflitto all'insorgente, quale titolare della ditta individuale __________, una multa di fr. 4'000.- per violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che RI 1, al momento dell'infrazione, non era iscritto all'albo delle imprese, e che i lavori a lui deliberati avrebbero superato l'importo di fr. 30'000.- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC.
H. Avverso questo provvedimento RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento e, subordinatamente, la riduzione della multa. L'insorgente contesta innanzi tutto di aver effettuato un lavoro di impresario costruttore per oltre fr. 50'000.-, precisando che sono stati eseguiti solo lavori di modesta importanza. Inoltre ritiene che la decisione della CV-LEPIC sia lesiva della parità di trattamento e violi la libertà di commercio.
I. All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, rilevando in sostanza che dalla descrizione dei fatti e dalla documentazione a disposizione risulta con chiarezza che tutti i lavori di costruzione sulla part. n. __________ di __________, quantificabili in fr. 120'000.-, sono riconducibili a RI 1, il quale non contesta di averli eseguiti.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione attiva dell'insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone o le ditte individuali che, con attrezzature ed un organico proprio, eseguono lavori di sopra e sottostruttura (art. 1 cpv. 2 LEPIC).
Giusta l'art. 2 LEPIC, l’esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente.
Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti (cpv. 2). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l’importo di fr. 30'000.-- (cpv. 3).
L’autorizzazione all’esercizio della professione di impresario costruttore è un permesso di polizia. Essa è infatti volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la sicurezza e la buona fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti dall’attività di imprenditori che non offrono sufficienti garanzie di preparazione e di capacità in ordine ad un’esecuzione a regola d’arte di lavori di sopra e sottostruttura. Attraverso gli obblighi sanciti dall’art. 6 lett. d-f LEPIC, l’autorizzazione persegue inoltre finalità d’ordine sociale (STA 21 novembre 2000 in re T.).
L’esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 della LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC).
La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- o la radiazione dall’albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).
E' punibile il contravventore anche se esegue i lavori in subappalto, sia esso l'impresario, il committente, il progettista o il direttore dei lavori (art. 16 cpv. 3 LEPIC).
La pena dev’essere adeguata alla colpa dell’autore materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva dell’infrazione commessa, fermo restando che in questa materia le persone giuridiche possono essere tenute responsabili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione (art. 16 cpv. 4 LEPIC).
3.3.1. Preliminarmente, si precisa che lo Studio __________ è una ditta individuale, la quale non beneficia di personalità giuridica. Essa è stata iscritta a registro di commercio il __________ 2003, mentre è stata radiata il __________ 2007 per cessazione di attività. Per questo motivo correttamente la CV-LEPIC ha intimato la sua decisione al titolare RI 1, unico responsabile per ogni atto intrapreso dallo studio __________.
3.2. In concreto, a RI 1, titolare dello studio __________, sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione di uno stabile di __________, con un costo quantificato nel "contratto di costruzione" sottoscritto tra le parti di fr. 120'000.-; inoltre, dalle fatture inviate dal ricorrente alla proprietaria dello stabile ristrutturato tra ottobre 2005 e novembre 2006, si evince che lo stesso ha eseguito lavori da impresario costruttore (ad esempio istallazione cantiere, fondamenta, muratura, getto scala, costruzione soletta, isolazione,…) per almeno fr. 63'000.-, già dedotta la somma dovuta alla ditta __________ SA, alla quale sono stati probabilmente subappaltati lavori di carpenteria. Salvo detto accenno alla ditta __________ SA, dal dettaglio delle fatture emerge come i lavori siano stati fatturati per prestazioni eseguite direttamente dallo studio __________ di RI 1.
Si può quindi con certezza ritenere, visti i documenti agli atti, che i lavori di ristrutturazione preventivati ed eseguiti dal ricorrente superino il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge. Questi lavori non rientrano inoltre nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici, eseguibili senza attrezzature importanti. La contestazione in merito ai lavori eseguiti e al valore degli stessi sollevata dal ricorrente risulta quindi infondata.
L'insorgente non contesta nemmeno che gli operai presenti sul cantiere al momento dei sopralluoghi della CV-LEPIC siano a lui riconducibili, ammettendolo anzi in alcuni scritti presenti nell’incarto. RI 1 ha cercato di confondere i lavori commissionati allo studio __________ con quelli appaltati a lui direttamente, ma, come affermato al considerando 3.1., questa distinzione non ha nessuna conseguenza giuridica sulle sue responsabilità. Il ricorrente risulta quindi essere l'unico imprenditore presente sul cantiere.
RI 1 ha dunque esercitato la professione di impresario costruttore senza averne l'autorizzazione cantonale e senza essere quindi iscritto all'albo delle imprese; di conseguenza ha effettivamente commesso l'infrazione addebitatagli e il suo atteggiamento va sanzionato (art. 16 LEPIC), avendo egli violato l'art. 4 LEPIC.
3.3. Accertato che l'insorgente deve rispondere per la violazione dell'art. 4 cpv. 2 LEPIC, resta da verificare se la multa inflitta è adeguata alla gravità dell'infrazione commessa, alla colpa ed alle condizioni personali del trasgressore.
La colpa imputabile al ricorrente è senz’altro rilevante, ritenuto che egli è attivo nel settore edilizio da molti anni e non poteva quindi ignorare che il fatto di esercitare la professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto con l'iscrizione dell'impresa al relativo albo egli sarebbe stato abilitato ad eseguire i lavori di ristrutturazione sul cantiere di __________. A rafforzare questa tesi vi è pure il fatto che nel 2001 è stato oggetto di una procedura contravvenzionale LEPIC quale amministratore unico della ditta __________ SA.
L'infrazione commessa non è certamente trascurabile, ritenuto che i costi legati all'esecuzione dei lavori inizialmente commissionati al ricorrente dalla proprietaria del fondo in questione (fr. 120'000.-; cfr. contratto di costruzione), superano di quattro volte il valore soglia previsto dalla legge, lavori confermati almeno per fr. 63'000.- con le fatture agli atti.
Questo tribunale ritiene quindi commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 4'000.- inflitta al ricorrente.
4.Il ricorrente ravvisa nell'operato dell'autorità cantonale una lesione della parità di trattamento e una violazione della libertà di commercio. Anche queste censure vanno respinte.
Il ricorrente invoca una non meglio precisata disparità di trattamento senza fornire nessun argomento od elemento a sostegno della propria tesi: dagli atti risulta che la decisione impugnata costituisce un normale caso di applicazione della LEPIC da parte dell'organismo a ciò preposto.
Inoltre, anche la doglianza del tutto generica secondo cui è stata violata la libertà economica del ricorrente si rivela infondata. Come affermato al considerando 2, la LEPIC ha per scopo di salvaguardare la sicurezza e la buona fede nei rapporti tra impresario costruttore e committente, garantendo un'esecuzione dei lavori a regola d'arte. L'interesse pubblico è quindi preponderante, il che giustifica la necessità di ottenere un'autorizzazione e l'iscrizione all'albo delle imprese per i professionisti che vogliono esercitare in questo ambito. Simili misure di polizia sono perfettamente compatibili con la libertà economica.
5.Sulla scorta di tutto quanto precede questo tribunale, apprezzando liberamente il complesso delle prove agli atti, matura il solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente e consapevolmente commesso l'infrazione rimproveratagli, motivo per cui non può essere prosciolto dall'addebito che gli è stato mosso.
Quanto alla multa, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.
La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’insor-gente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 16, 17 LEPIC; 6 RLEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria