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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina |
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segretario: |
Thierry Romanzini, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 11 settembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la risoluzione 21 agosto 2007 (n. 4123) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 4 maggio 2007 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora CE/AELS; |
viste le risposte:
- 17 settembre 2007 del Dipartimento delle istituzioni,
- 19 settembre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto d'accusa 17 gennaio 2003, il Procuratore pubblico ha condannato la cittadina rumena RI 1 (1981) a 5 giorni di arresto, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di un anno, per esercizio illecito della prostituzione e contravvenzione alla LDDS. Per questo motivo, l'allora Ufficio federale degli stranieri (ora della migrazione), le ha vietato l'entrata in Svizzera fino al 16 gennaio 2005.
Il 28 giugno 2003 la ricorrente è stata nuovamente condannata, questa volta a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico per 3 anni, pene entrambe sospese condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuta infrazione alla LDDS (entrata e soggiorno illegali con attività lucrativa) ed esercizio illecito della prostituzione.
Preso atto di questa nuova condanna, l'Ufficio federale degli stranieri ha prolungato il divieto d'entrata nei confronti di RI 1 fino al 15 luglio 2006.
B. Il 15
dicembre 2004 l'insorgente è stata autorizzata a rientrare in Svizzera per potersi
sposare con il cittadino italiano titolare di
un'autorizzazione di domicilio G__________ (1965), il quale è sottoposto a
curatela volontaria (art. 394 CC).
Le nozze sono state celebrate il 17 dicembre 2004 a __________. Al fine di permetterle di vivere con il marito nel nostro Paese, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni le ha quindi rilasciato un permesso di dimora CE/AELS valido fino al 16 dicembre 2009, e il 12 gennaio 2005 l'autorità federale ha revocato il divieto d'entrata.
C. a. Su richiesta della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, il 20 agosto 2006 e 16 aprile 2007 la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ in merito alla loro situazione coniugale e, dopo avere esperito diversi controlli presso l'abitazione coniugale, le ha trasmesso il 17 aprile 2007 il seguente rapporto:
"Come a disposizioni sono state interrogate le parti, circa il soggiorno della RI 1 (1981), a B__________ in via __________ c/o il marito __________, 1965. La stessa è titolare del bar __________, sito a L__________ in via __________, ed usufruisce di un permesso di soggiorno a L__________ in via __________, ove ha in affitto un appartamento. Ha dichiarato che raggiunge il domicilio di B__________ e quindi il marito, solitamente la domenica, allorquando il bar è chiuso. Versione confermata anche da quest'ultimo. I nostri controlli e quelli della Polizia comunale di B__________ hanno sempre dato esito negativo".
b. Fondandosi sulle premesse emergenze, il 4 maggio 2007 il dipartimento ha deciso di revocare il permesso di dimora CE/AELS aRI 1. In sostanza, ha ritenuto fittizio il matrimonio contratto con G__________, fissandole un termine con scadenza il 4 giugno 2007 per lasciare il territorio svizzero.
D. Con giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli estremi per revocare il permesso all'interessata per i motivi addotti dal dipartimento, soggiungendo che la ricorrente in ogni caso si richiamava in maniera manifestamente abusiva a un matrimonio esistente solo sulla carta in quanto non vi era un legame intatto ed effettivamente vissuto con il marito. Il ripristino della comunione domestica, avvenuta dopo l'inoltro del ricorso, sarebbe stato escogitato per fini di causa. Infine ha considerato esigibile il suo rientro in Romania.
E. Contro la predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il suo matrimonio è vissuto sotto ogni profilo e che gli indizi sui quali il dipartimento ha fondato la decisione sono stati erroneamente interpretati. Afferma che la doppia economia domestica era dettata sostanzialmente da motivi professionali e familiari, sottolineando che l'appartamento di L__________ è stato in seguito disdetto e che nel frattempo ha preso in locazione con il marito un appartamento nel Sopraceneri.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1. 1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).
1.3. La presente vertenza non concerne tuttavia il rilascio o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso. In questo ambito, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che il provvedimento è impugnabile mediante rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (STF 2C_37/2007 del 21.6.2007, consid. 1.1.; 2C_21/2007 del 16.4.2007, consid. 1.2.).
Ora, ritenuto che il permesso di dimora CE/AELS di RI 1, revocato dal dipartimento, è valido fino al 16.12.2009, è dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sulla sua impugnativa.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Giusta il combinato art. 3 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 Allegato I ALC, il coniuge di un lavoratore comunitario ha il diritto di stabilirsi con lui nonché di accedere a un'attività economica, sempre che il lavoratore comunitario disponga per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale.
Il fatto di richiamarsi ad un matrimonio che sussiste solo formalmente comporta tuttavia la decadenza del diritto conferito dall'art. 3 Allegato I ALC (DTF 130 II 113 segg.).
2.1. Sapere se le nozze siano state celebrate per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di indizi. È considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Il fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime non è decisivo per confutare l'esistenza di un matrimonio fittizio, tale comportamento potendo essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (STF 2A.496/2002, del 28.2.2003, consid. 3.1.; DTF 123 II 49 consid. 4, 122 II 295). Va pure tenuto presente che l'assenza di vita in comune, anche se di breve durata, è un forte indizio di matrimonio fittizio (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 pag. 274).
2.2. Per costante giurisprudenza, vi è abuso di diritto laddove un determinato istituto giuridico è invocato per realizzare interessi che il medesimo istituto non si prefigge di tutelare (DTF 121 I 367, consid. 3b). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (DTF 128 II 145, consid. 2.2.). In questo senso, è necessario che vi siano concreti indizi tali da ritenere che i coniugi non siano (più) intenzionati a condurre una vita in comune e rimangano uniti dal vincolo matrimoniale soltanto per ragioni di polizia degli stranieri (DTF 127 II 49, consid. 5a e rif.).
2.3. L'art. 23 OLCP dispone che i permessi di dimora CE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio.
In tal senso, è possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta gli art. 9-13 LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE e dei suoi familiari. Del resto, come l'art. 23 OLCP, anche l'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione.
3. 3.1. Come accennato in narrativa, nel 2003 la ricorrente è stata condannata per esercizio illecito della prostituzione, contravvenzione e ripetuta infrazione alla LDDS e, per questo motivo, le è stata vietata l'entrata in Svizzera fino al 15 luglio 2006. Va osservato che ancora nel corso di quell'anno, ella aveva chiesto inutilmente la revoca di tale divieto per soggiornare nel nostro paese per motivi di studio (istanze del 7.10 e 6.11.2003). È solo il 15 dicembre 2004 che è stata autorizzata a entrare nel nostro Paese, e questo esclusivamente perché intendeva sposarsi due giorni più tardi con G__________ titolare di un permesso di domicilio CE/AELS, ciò che le conferiva il diritto di risiedere in Svizzera.
Tuttavia, a partire dalle nozze, l'insorgente non ha sempre vissuto in comunione domestica con il marito, ciò che ha dato adito a diversi dubbi in merito all'autenticità del loro matrimonio.
Per questo motivo, il 20 agosto 2006 la Polizia cantonale ha interrogato i coniugi __________ e trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il seguente rapporto:
"RI 1 ha dichiarato di aver preso in affitto un appartamento a L__________ per essere più vicina alla scuola di __________, dove studia. Un altro motivo che l'ha indotta a prendere questa decisione è il fatto che non andava d'accordo con le tre figlie del G__________, che sono venute ad abitare da loro a C__________ nel mese di aprile 2005. Torneranno a vivere assieme, non sanno ancora dove, non appena avranno chiarito la posizione con le ragazze. Rientra al suo domicilio di C__________ 3/4 volte al mese. Hanno dichiarato che il loro non è stato un matrimonio di comodo: si sono sposati poiché si vogliono bene".
In seguito, la polizia ha predisposto diversi controlli presso l'abitazione dei coniugi, che nel frattempo era stata trasferita a B__________. Durante i 13 accertamenti effettuati tra il dicembre 2006 e il marzo 2007, segnatamente di domenica e a diversi orari, non è mai stata riscontrata la presenza della ricorrente (v. controlli di me 6 dicembre 06; ma 2, sa 6, do 7, do 14, gi 18 gennaio 07; do 4, me 21, do 25 febbraio 07; do 11, ve 16, do 18 e 25 marzo 07).
Interrogata nuovamente il 16 aprile 2007 dalla polizia, RI 1 ha - tra le altre cose - dichiarato:
"(...)Sono al beneficio di un permesso B valido fino al 16.12.2009. Sono pure al beneficio di un permesso di soggiorno per abitare a L__________ in via __________ (un appartamento di quattro locali). Affitto mensile ca. frs. 1'500.–. Circa quattro/cinque anni or sono (non mi ricordo esattamente) ho conosciuto presso un bar di L__________ (non mi ricordo al momento il nome) il mio attuale marito __________ G__________, 1965, che era divorziato, con tre figlie. Ci siamo frequentati per un certo periodo ed in data 17.12.2004 ci siamo sposati presso il comune di B__________. Abbiamo abitato dapprima a G__________ e quindi a C__________. In seguito, nel mese di settembre del 2006, ci siamo trasferiti a B__________ in via __________. Dopo il matrimonio ho frequentato la Scuola d'informatica (Supsi) a Lugano per circa sei mesi. Indi ho dovuto smettere per questioni di salute e per problemi con le figlie di mio marito. Durante questa scuola, rientravo al domicilio in B__________ il sabato e la domenica certe volte, allorquando non avevo lezioni, la sera, durante la settimana. Nel mese di aprile del 2006, come già detto più sopra, affittavo un appartamento a L__________ in via __________ (permesso di soggiorno) per essere più vicina al mio lavoro. Infatti a quel tempo lavoravo quale barista presso il ristorante __________ a L__________ ed anche perché come già riferito ho dei problemi con le figlie (tre) di mio marito, che non mi accettano. Nel mese di settembre del 2006 ho aperto il bar __________ a __________, del quale sono gestore. Lo stesso è aperto tutti i giorni ad eccezione della domenica che è giorno di riposo.
D.1 Lei ogni quanto tempo rientra al domicilio di via __________ a B__________? R.1 Devo dire che solitamente vengo la domenica, allorquando il bar è chiuso. Inoltre ci vediamo con mio marito ogni martedì e venerdì della settimana presso il mio appartamento di via __________ a L__________ allorquando lui si sottopone alla dialisi presso l'Osp. __________. Inoltre tutti i giorni ci sentiamo telefonicamente.
D.2 Da parte nostra e da parte della Polizia comunale di B__________, durante i mesi di dicembre 06-gennaio 07-febbraio 07, ed in special modo di domenica sono stati effettuati dei controlli al suo domicilio ma lei non era mai presente. Cosa ha da dire in merito? R.2 Devo dire che al momento dei controlli ero fuori domicilio, o per fare spesa o per altri motivi. Lavoro tutta la settimana e non dispongo di vettura, per cui devo sempre farmi accompagnare a B__________ da amici.
D.3 Abbiamo il sospetto che il suo soggiorno a B__________ sia fittizio e di comodo. Cosa ha da dire in merito? R.3 Assolutamente no. Infatti io, come già detto più sopra, ho sempre dei contatti con mio marito. Ci siamo sposati perché ci volevamo bene e ce ne vogliamo ancora. Non abbiamo intenzione di separarci o di divorziare. Voglio continuare la mia vita con lui. Non ho altro da aggiungere. Letto, confermo e firmo".
Interrogato a sua volta, G__________ ha dal canto suo dichiarato:
"(...)Nel 2001, non mi ricordo esattamente la data, ho avuto modo di conoscere presso un bar di L__________ (non mi ricordo esattamente il nome) la cittadina rumena RI 1, 1981. La stessa era barista presso questo esercizio pubblico. Ci siamo frequentati e in data 17.12.2004 presso il comune di B__________ ci siamo sposati. All'inizio abbiamo abitato a G__________ e quindi ci siamo spostati a C__________. Indi ci siamo trasferiti a B__________ in via __________. Dopo circa quattro/cinque mesi dal nostro matrimonio RI 1 iniziava a frequentare la scuola d'impiegata di commercio a __________. Dopo circa un anno ha smesso poiché per lei questa scuola era troppo difficile. Durante questa scuola la stessa usufruiva di un permesso di soggiorno a G__________ (non mi ricordo la via). Ritornava al domicilio in B__________ tutti i sabati e tutte le domeniche. Circa un anno fa apriva lo snack-bar __________, sito a __________. Dopo l'apertura di questo esercizio pubblico, affittava un appartamento a L__________ in via __________ (usufruisce di un permesso di soggiorno in quest'ultima località).
D.1 Sua moglie quando raggiunge il vostro domicilio a B__________ in via __________? R.1 Devo dire che saltuariamente la stessa viene a B__________ la domenica allorquando il bar è chiuso. Devo dire che il martedì ed il sabato di ogni settimana mi reco io da lei, allorquando devo recarmi presso l'Ospedale __________ per sottopormi alla dialisi (insufficienza renale).
D.2 Sono stati eseguiti diversi controlli da parte della Polizia comunale di B__________ e da parte nostra presso il domicilio a B__________ nei mesi di dicembre 06-gennaio 07-febbraio 07 e marzo 07 ed in special modo la domenica, ma RI 1 non era mai presente. Cosa ha da dire in merito? R.2 Devo dire che a volte il controllo della pattuglia avveniva allorquando la moglie era in viaggio da L__________ a B__________ o si era appena assentata per altri motivi. La stessa non ha vetture e per potersi spostare da L__________ a B__________ deve far capo al suo cameriere.
D.3 Abbiamo il sospetto che il vostro sia un matrimonio fittizio e di comodo, vista la differenza d'età. Cosa ha da dire in merito? R.3 Devo dire che il nostro non è un matrimonio fittizio o di comodo anche perché ci siamo sposati perché ci volevamo bene e ce ne vogliamo ancora ed andiamo d'accordo. Questa nostra situazione è dettata anche dal fatto che mia moglie non va d'accordo con le mie tre figlie. Non vi è nessuna separazione o divorzio in vista.
D.4 Ha ricevuto alle volte del denaro dalla RI 1 per farsi sposare? R.4 No, non ho ricevuto somme di denaro dalla succitata. Preciso che RI 1 non ho nessun figlio. Non ho altro da dichiarare. Letto, confermo e firmo".
3.2. Da tutto quanto precede emerge che G__________ e RI 1 non conoscono diversi aspetti essenziali della vita dell'altro coniuge, come ad esempio il mese in cui la ricorrente ha iniziato l'attività presso il bar __________ (moglie: settembre 2006; marito: aprile 2006), i motivi per cui hanno costituito due economie domestiche (moglie: per motivi scolastici successivamente di lavoro e in quanto priva della licenza di condurre; marito: unicamente perché la moglie non andava d'accordo con le sue tre figlie di primo letto), e i giorni durante i quali il G__________ le rendeva visita in occasione della sua dialisi all'Ospedale __________ (moglie: di martedì e venerdì; marito: di martedì e sabato). Va poi osservato che in occasione dell'interrogatorio del 20.8.06 la ricorrente ha sostenuto di avere conosciuto il marito durante le sue ferie, mentre quest'ultimo ha dichiarato nel verbale del 16.4.07 di aver conosciuto RI 1 in un esercizio pubblico dove ella lavorava come barista.
Oltre a ciò bisogna anche considerare che i controlli effettuati, segnatamente di domenica sull'arco di oltre tre mesi, presso l'abitazione coniugale hanno sempre dato esito negativo, malgrado la ricorrente abbia confermato, ancora nel gravame (ad 10 p. 5), di essere presente solitamente quel giorno festivo. Un ulteriore indizio è dato dalla circostanza, secondo la quale la ricorrente avrebbe disdetto l'appartamento di L__________ e locato uno nuovo con il marito nel Sopraceneri, e questo dopo la decisione di revoca del suo permesso e senza che fossero mutati i motivi addotti in precedenza per giustificare la doppia economia domestica (lontananza dal posto di lavoro di L__________ e mancanza di mezzi di trasporto pubblici la sera tardi).
3.3. Ora, tenuto conto di quanto precede, ma anche del divieto d'entrata a carico dell'insorgente, dell'assenza o quasi di una reale comunione domestica tra i coniugi __________, della loro differenza di età di oltre 16 anni e della breve convivenza dopo il connubio, si deve ammettere che nel caso di specie sussistono svariati indizi convergenti, atti a dimostrare che gli interessati non hanno avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale effettiva e realmente vissuta.
Giova peraltro ricordare che i vari indizi in questo senso non devono necessariamente essere tutti riuniti cumulativamente. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, non porta quindi a diversa conclusione il fatto che le dichiarazioni rilasciate dai coniugi alla polizia non divergano su tutti i loro aspetti.
3.4. In siffatte circostanze, ben si può concludere che i coniugi __________ hanno contratto un matrimonio fittizio.
4. A prescindere da quanto precede, il fatto che la ricorrente si richiami al connubio con G__________ per continuare a soggiornare in Svizzera è in tutti i casi abusivo in assenza, per un lungo periodo, di un'effettiva convivenza.
Giova ricordare che il motivo per cui i coniugi non hanno più vissuto regolarmente insieme può essere preso in considerazione solo se la separazione è di breve durata, ciò che non è evidentemente il caso nella presente fattispecie (cfr. Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 1997 I pag. 278). Inoltre, come visto nel precedente considerando, è solo dopo la decisione di revoca del permesso che la ricorrente ha comunicato di aver ripristinato la comunione domestica con il marito nel Sopraceneri, e questo senza che fossero mutati i motivi addotti in precedenza per giustificare la doppia economia domestica. In siffatte circostanze, si può dunque ritenere che l'asserita ripresa della vita in comune sia stata escogitata per meri motivi di causa.
Agendo in tal modo, l'insorgente invoca in ogni caso un matrimonio da tempo ormai privo di ogni scopo e contenuto al solo fine di continuare a beneficiare del permesso di risiedere nel nostro Paese. Si tratta di un comportamento che, dal profilo giuridico, non merita alcuna tutela in quanto costituisce un evidente abuso di diritto.
Tenuto conto di tutto quanto precede, non permette certo di dimostrare la genuinità del matrimonio il semplice fatto che nei rispettivi interrogatori e dinnanzi al Consiglio di Stato i coniugi abbiano affermato di avere una vita matrimoniale pienamente e totalmente vissuta.
5. RI 1 risiede in Svizzera regolarmente da meno di tre anni. Il suo soggiorno va quindi considerato di breve durata. Inoltre ella ha i suoi legami sociali, culturali e famigliari in Romania, dove è nata e cresciuta e risiedeva prima di giungere in Svizzera. Per questi motivi, il suo rientro nel paese d'origine non le pone alcun problema di riadattamento.
Di conseguenza, il provvedimento litigioso appare rispettoso del principio della proporzionalità.
6. Visto quanto precede, l'insorgente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e vissuta ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine di conservare il permesso di soggiorno in base a questo disposto, non essendovi una reale vita in comune con il marito.
7. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va pertanto respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al dispendio lavorativo occasionato dall'impugnativa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti l'ALC e l'Allegato I; la LDDS; gli art. 23 OLCP; 83 lett. c n. 2 LTF; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'200.–, sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario