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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 20 settembre 2007 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4462) che annulla la licenza edilizia 31 maggio 2007 rilasciata dal CO 4 all'insorgente per la costruzione di uno stabile d'appartamenti (part. 555); |
viste le risposte:
- 3 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;
- 16 ottobre 2007 di CO 1, CO 2, CO 3;
- 23 ottobre 2007 del CO 4;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 marzo 2007 il ricorrente RI 1 ha chiesto al CO 4 il permesso di costruire uno stabile di tre appartamenti su un terreno in leggero pendio (part. 555), sorretto verso valle da un muro alto un paio di metri, che verrebbe innalzato di circa 50 cm. L'edificio, alto 13.00 m dal terreno sistemato, si articolerebbe su quattro piani, tre dei quali abitabili. L'accesso agli appartamenti verrebbe dato da un ascensore interno, a partire dal piano seminterrato adibito ad autorimessa. Sul lato sud è inoltre previsto un corpo scale, che collega fra loro gli ampi balconi, di cui sono dotati gli appartamenti, fungendo nel contempo da accesso al tetto piano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti, contestando fra l'altro l'altezza dell'edificio e l'esclusione della superficie delle scale dal conteggio della SUL.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 31 maggio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola a diverse condizioni, fra cui quella di abbassare l'edificio di 50 cm e di mantenere il corpo scale privo di serramenti.
B. Con giudizio 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dai vicini opponenti contro la licenza, che ha annullato, stralciando nel contempo dai ruoli siccome privo d'oggetto un ricorso inoltrato da RI 1 contro alcune condizioni del provvedimento.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'altezza dell'edificio superasse quella massima consentita (m 13.00), poiché allo sviluppo verticale fuori terra andrebbe aggiunto almeno un metro dell'altezza del terrapieno realizzato anni or sono. L'interramento di 50 cm imposto dal municipio a titolo di condizione della licenza non sarebbe dunque sufficiente.
Disatteso sarebbe pure l'indice di sfruttamento (i.s.), poiché la superficie delle scale andrebbe computata come SUL.
C. Contro il predetto giudizio, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza accordata sia ripristinata senza le condizioni particolari ai punti 5, 6 e 7 della stessa.
L'insorgente contesta anzitutto che l'altezza del terrapieno realizzato oltre 40 anni fa debba essere aggiunta a quella dell'edificio sovrastante. L'attuale livello del terreno andrebbe considerato come livello del terreno non sistemato.
La superficie delle scale, racchiuse in un corpo che il municipio ha imposto di mantenere privo di serramenti, non andrebbe inoltre computata come SUL.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si limita a criticare l'ulteriore abbassamento imposto dal Consiglio di Stato, giudicandolo eccessivo.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione del fondo dedotto in edificazione emerge chiaramente dai piani, integrati dalla sezione del geometra, prodotta dall'insorgente. Il sopralluogo, da questi sollecitato, non appare dunque atto a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Altezza
2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Il terreno può essere sistemato mediante formazione di terrapieni, la cui altezza va aggiunta a quella dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1.50 ad una distanza di 3.00 m dal filo della facciata (art. 41 LE).
Per terreno naturale si intende in genere il terreno che non è mai stato oggetto di interventi edilizi volti a modificarne l'assetto originario mediante colmate od escavazioni. Ripiene e sbancamenti possono comunque perdere con il trascorrere del tempo il carattere di sistemazione artificiale. In questi casi, benché modificato, l'assetto del suolo torna ad assumere le connotazioni del terreno naturale. Determinante ai fini della distinzione tra terreno naturale e terreno sistemato non è tanto lo scopo della modifica attuata, quanto piuttosto il suo grado d'integrazione nel contesto dei fondi circostanti: sistemazioni che si scostano in modo abnorme dall'andamento del terreno adiacente sono da considerare come tali anche dopo molti anni, mentre alterazioni che rimodellano il suolo, inserendosi in modo armonioso nelle altimetrie dei fondi limitrofi possono essere assimilate al terreno naturale anche in un lasso di tempo relativamente breve (RDAT 1996 I n. 38; STA 52.2003.26 consid. 2).
2.2. Nel caso concreto, il terreno dedotto in edificazione è sorretto verso valle da un vecchio muro di sostegno, alto circa 2 m, che confina con il fondo sottostante (part. 615). I fondi adiacenti sono tutti edificati e sistemati mediante muri di sostegno o di controriva. L'andamento del terreno naturale non può dunque più essere determinato con la necessaria precisione. Non è in particolare possibile stabilire se il livello del terreno a monte del muro di sostegno sia il frutto di una colmata o se invece corrisponda a quello del terreno naturale. Parimenti, non è dato di stabilire se il livello del terreno ai piedi del muro corrisponda a quello del terreno originario o scaturisca da un'escavazione. Già per questo motivo, l'attuale livello del terreno situato immediatamente a monte del muro, sostanzialmente simile a quello dei terreni circostanti, in particolare dalla strada con cui confina verso sud, può essere considerato come livello del terreno naturale.
Pienamente conformi al diritto appaiono dunque l'innalzamento del terreno (+ m 0.50) e l'altezza (m 13.00) dell'edificio indicata dai piani.
La conclusione non sarebbe comunque diversa nemmeno se si volesse considerare che immediatamente a monte del muro il livello del terreno originario è stato innalzato. Prendendo in considerazione la pendenza media (ca. 20%) del terreno compreso tra il piede del muro di sostegno della strada a monte del fondo (quota: m 292.50 s/m.) e quello ai piedi della facciata a valle della vecchia casa, che verrebbe demolita per far posto al nuovo edificio (quota: m 289.75 s/m.), si può ragionevolmente ammettere che il terreno lungo il confine verso il fondo sottostante (part. 615), situato a poco più di 4 m da questa facciata, sia stato innalzato al massimo di m 0.80-0.90. Deduzione, questa, che permette di concludere che l'altezza del muro di sostegno scaturisca al massimo per metà dall'innalzamento del terreno naturale originario e per l'altra metà da un'escavazione del fondo sottostante.
m 292.50
m 4.00
0.90
m
289.75
Anche da questo profilo, l'ulteriore innalzamento del terreno mediante colmata (+ m 0.50), previsto dal progetto, non determina un sorpasso dell'altezza massima (m 1.50) fissata dall'art. 41 LE quale limite per escludere l'altezza dei terrapieni dal computo sull'altezza degli edifici sovrastanti.
Su questo punto, il ricorso appare dunque fondato anche nella misura in cui sollecita l'annullamento della condizione della licenza che impone di abbassare l'intera costruzione di m 0.50.
3. Indice di sfruttamento
3.1. Secondo l’art. 37 cpv. 1 LE, l’indice di sfruttamento (i.s.) è il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici (SUL) e la super-
ficie edificabile dei fondi.
Quale SUL, soggiunge l’art. 38 cpv. 1 LE, si intende la somma della superficie dei piani sopra e sotto terra degli edifici, incluse le superfici dei muri e delle pareti nella loro sezione orizzontale.
Non vengono computate tutte le superfici non utilizzate o non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro (cpv. 2). Fra le superfici da escludere dal computo, elencate a titolo esemplificativo dalla norma, sono annoverate le superfici dei corridoi, delle scale e degli ascensori che servono unicamente all’accesso di locali non cal-colabili nella SUL, i porticati aperti, le terrazze dei tetti coperte, ma non chiuse lateralmente, i balconi e le logge aperte che non servono come ballatoi.
Notoriamente, l'i.s. è concepito come uno strumento pianificatorio, volto a definire, in concorso con altri parametri, la densità degli insediamenti (Felix Huber, Die Ausnützungsziffer, Zurigo 1986, pag. 34 seg.; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 37 LE, n. 1110 seg.; AGVE 1979, 243 seg.).
Per principio, l’art. 38 cpv. 1 considera come SUL l'intera superficie di tutti i piani degli edifici. Anche la superficie dei muri è conteggiata. Computata è pure la superficie dei piani sotto terra. La regola sancita dalla prima frase dell'art. 38 cpv. 1 LE fa completamente astrazione dalle caratteristiche oggettive della superficie dei piani e dalla relativa destinazione. Che la superficie debba rispondere a determinati requisiti emerge soltanto dalla seconda frase dell'art. 38 cpv. 1 LE, mediante la quale vengono escluse dal computo della SUL le superfici che per le loro caratteristiche oggettive non risultano idonee né all'abitazione, né al lavoro, ovvero non si prestano al soggiorno duraturo di persone a scopo residenziale o lavorativo. Finalità, questa, che presuppone che la superficie sia quantomeno posta al riparo dagli agenti atmosferici (precipitazioni, venti, caldo e freddo), ovvero che risulti coperta e chiusa verso l'esterno (STA 09.07.2004, 52.2004.118 consid. 2).
Le superfici delle vie d’accesso ai piani (scale, corridoi ed ascensori) sono di regola conteggiate nella SUL (Huber, op. cit., pag. 58 seg.). Lo si deduce e contrario dalla disposizione che esclude le superfici di questi percorsi dal computo soltanto quando servono unicamente all’accesso di locali non calcolabili nella SUL, siccome non utilizzabili per l’abitazione o il lavoro.
Le superfici delle logge aperte, al pari di quelle dei portici e dei balconi (aperti), non sono per principio conteggiate come SUL. Sono prese in considerazione soltanto se sono chiuse. Fanno tuttavia eccezione a questa regola le superfici delle logge, che, pur essendo aperte, servono come ballatoi, ovvero risultano utilizzabili come vie d’accesso per raggiungere locali destinati all'abitazione o al lavoro.
Anche se sono aperte e quindi esposte, almeno parzialmente, agli agenti atmosferici, per esplicita disposizione di legge, queste superfici sono conteggiate come SUL. Questa particolare inflessione al sistema di eccezioni è essenzialmente da ricondurre all'esigenza di evitare che parti comuni a tutti gli edifici a più piani, quali i corridoi d’accesso a vani computati come SUL, vengano costruite all'esterno, permettendo in tal modo la realizzazione di maggiori superfici abitabili od utilizzabili per il lavoro (cfr. ZGGVP 1993-1994 pag. 22 seg.; AGVE 2003, 489 consid. 4 c in relazione ad un lift esternalizzato).
3.2. Nel caso concreto, l'accesso agli appartamenti è previsto in primo luogo attraverso l’ascensore, che, collega il piano seminterrato, adibito a posteggio, ai tre appartamenti dei piani superiori. Nell'edificio principale non è previsto alcun corpo scale. L'ac-cesso agli appartamenti è dato direttamente dall’ascensore.
Il corpo scale, necessario per evidenti ragioni di sicurezza, è concepito come una struttura a forma di torre, eretta sul lato sud dell'edificio principale, al quale è collegato, che permette di accedere, attraverso porte prive di serramenti, agli ampi balconi, di cui sono dotati i singoli appartamenti, rispettivamente al tetto piano.
Schema
autorimessa
Il municipio ha escluso la superficie delle scale dal computo della SUL alla condizione che le scale servissero solo come via di fuga e non come accesso abituale agli appartamenti. Il Consiglio di Stato l'ha invece ritenuta computabile. A giusta ragione, poiché il corpo scale, anche se estrapolato, funge comunque da percorso per accedere all'immobile, al quale è inscindibilmente connesso. La clausola della licenza, che impone al ricorrente di utilizzarlo soltanto come via di fuga in caso di emergenza e di dotare le porte-finestre degli appartamenti di serramenti apribili soltanto dall’interno, non ne sopprime la destinazione. Il corpo scale, formato da una struttura massiccia, rimane in effetti una parte integrante dell'edificio principale, al quale è addossato. Anche se non dovessero permettere di accedere dall'esterno ai singoli appartamenti, attraverso le porte-finestre vetrate dei balconi, le scale consentirebbero comunque ai residenti di uscire in qualsiasi momento dagli appartamenti per raggiungere l'esterno dell'edificio senza utilizzare l'ascensore. Rimangono dunque un percorso d'accesso a locali computabili nella SUL in quanto abitabili. La clausola che ne permette l'uso soltanto in caso d'emergenza non basta di certo ad assicurare che siano utilizzate soltanto come via di fuga.
Accreditando la tesi dell'insorgente, tutti i corpi scale degli edifici dotati di ascensore potrebbero per finire essere esclusi dal computo della SUL semplicemente privando dei serramenti le relative aperture (porta d'ingresso, finestre) e disponendo che devono essere utilizzati soltanto come via di fuga. La superficie delle scale va dunque conteggiata nella SUL per le stesse ragioni che impongono di computare la superficie delle logge aperte che servono da ballatoio ovvero da percorso per accedere a locali abitabili.
Né giova alla causa dell'insorgente obiettare che il Consiglio di Stato non ha considerato i balconi alla stregua di ballatoi conteggiabili nella SUL. L'obiezione anzi gli nuoce, poiché nella misura in cui i balconi, assimilabili ad una loggia aperta, servono come ballatoio per accedere agli appartamenti, la superficie del percorso avrebbe dovuto essere computata quale SUL. Il precedente giurisprudenziale addotto dal ricorrente (PVG 2001, pag. 26 n. 110) non permette di giungere a diversa conclusione.
4. In esito alle considerazioni che precedono, non sussistendo contestazione sul sorpasso dell'i.s. a seguito del computo della superficie delle scale come SUL, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 37, 38 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 2'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario