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Incarto n.
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Lugano 8 ottobre 2007
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 16 settembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 21 agosto 2007 (n. 4103) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 15 dicembre 2005 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di cinque mesi; |
vista la risposta 26 settembre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nata il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nell'aprile del 1984. Al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
B. Il 5 maggio 2005, verso le ore 11.20RI 1RI 1 ha circolato sulla semiautostrada A13 in territorio di __________ ad una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 139 km/h, laddove vige il limite di 100 km/h.
Un mese dopo, segnatamente il 7 giugno 2005, la stessa conducente è incorsa in un altro eccesso di velocità, rilevato verso le ore 14.45 dalla polizia cantonale appostata al di fuori della località di __________. In quell'occasione l'apparecchio radar installato a margine della strada principale che porta a __________, gravata da un limite generale di 80 km/h, ha registrato una velocità di 137 km/h (velocità punibile: 131 km/h).
C. A seguito di questo concorso di infrazioni, il ministero pubblico ha proposto che RI 1 venisse condannato alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed al pagamento di una multa di fr. 1'000.-. La prevenuta si è opposta al decreto di accusa. La fattispecie è stata quindi sottoposta al giudizio del Pretore penale, che in esito ad un pubblico dibattimento svoltosi l'8 marzo 2007 ha riconosciuto RI 1 autrice colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione, reati previsti dall'art. 90 cifra 2 LCStr per i quali le ha imposto 80 ore di lavoro di pubblica utilità con la condizionale e il pagamento di una multa di fr. 300.-. Tale sanzione è passata in giudicato.
D. Dal canto suo, il 15 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 per la durata di cinque mesi (dal 18 gennaio 2006 al 17 giugno 2006), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16c cpv. 1 lett. a e 16c cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
E. Con giudizio 21 agosto 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato che l'autorità amministrativa è di principio vincolata all'accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della sentenza di condanna emessa l'8 marzo 2007 dalla Pretura di Bellinzona. Preso atto dei reati commessi, entrambi costitutivi di un'infrazione grave ai sensi dell'art. 16c LCStr, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato adeguata alle circostanze e conforme al principio della proporzionalità la durata della controversa revoca, considerati la colpa e l'assenza di un bisogno professionale di condurre dell'interessata.
F. Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che il periodo di revoca venga fissato in tre mesi.
Esposte le ragioni che l'hanno indotta ad accettare la condanna penale ed a commettere le infrazioni addebitatele, la ricorrente ritiene spropositata la sanzione inflittale dall'autorità cantonale. Tenuto conto del fatto che non ha cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui, della sua buona reputazione come conducente e dell'esigenza di guidare veicoli a motore per ragioni professionali, la revoca non dovrebbe superare la durata minima di tre mesi prevista attualmente dalla legge (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
G. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva della ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni sulla circolazione stradale (cpv. 1).
Dato che le infrazioni alla base della misura dedotta in giudizio sono state commessa in maggio e giugno del 2005, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 n. 80 e rinvii).
3.Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato la sentenza 8 marzo 2007 della Pretura penale, con la conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano l’autorità amministrativa (DTF 121 II 214 consid. 3a, 123 II 97 consid. 3c/aa), ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la durata della revoca inflittale è stata commisurata correttamente.
3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. Secondo la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta del vecchio diritto, un eccesso di velocità in autostrada (o come accaduto il 5 maggio 2005 su una semiautostrada dotata di spartitraffico centrale) di 31-34 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 2 vLCStr (cfr. DTF 124 II 475 consid. 2a e rinvii). Indipendentemente dalle circostanze concrete, un superamento del limite di 35 km/h era invece reputato un'infrazione grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art. 16 cpv. 3 lett. a vLCStr. Fuori delle località, l'infrazione era qualificata grave a partire da un sorpasso del limite di 30 km/h (cfr. DTF 124 II 259 consid. 2b/bb; 124 II 475 consid. 2a e rinvii).
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha mutato circa i valori limite per la catalogazione degli eccessi di velocità stabiliti dal Tribunale federale (vedi DTF 132 II 234 consid. 3). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 35 km/h in autostrada e di 30 km/h fuori delle località costituisce un'infrazione grave da punire con una revoca della patente di almeno tre mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 5 maggio 2005 RI 1 ha superato di 39 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) la velocità massima di 100 km/h consentita sulla semiautostrada A13 in territorio di __________. Il 7 giugno 2005 ha invece circolato sulla __________ ad una velocità punibile 131 km/h, laddove vige il limite di 80 km/h (+ 51 km/h!). Nello spazio di un mese la ricorrente si è dunque resa autrice di due infrazioni gravi ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr.
4. Poste queste premesse, resta da determinare la durata effettiva della revoca da irrogare all'insorgente sulla scorta dei criteri sanciti dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, in particolare delle circostanze del caso, della colpa e dei precedenti dell'interessata.
Riguardo ai fatti, i rapporti di polizia relativi all'accaduto indicano che in entrambi i casi il traffico era normale ed il fondo stradale asciutto. Ciò non toglie, come ripetutamente sancito dalla giurisprudenza federale, che la ricorrente si sia assunta il rischio di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del traffico.
La colpa di RI 1 non può essere considerata insignificante, atteso che il limite vigente è stato superato di 39 km/h in un caso e di ben 51 km/h nell'altro. L'ampiezza dell'eccesso compiuto sulla __________, luogo tristemente famoso per il verificarsi di diversi incidenti stradali con esito letale, dimostra peraltro un livello di sconsideratezza a dir poco preoccupante. Inutilmente l'insorgente invoca in questa sede la sussistenza di uno stato di necessità quantomeno putativo. Doveva far valere la sua tesi difensiva in Pretura penale e, all'occorrenza, davanti alle istanze di giudizio superiori.
Per quanto attiene invece alla reputazione della ricorrente quale conducente, è bene rilevare che al casellario cantonale della circolazione non risulta alcuna iscrizione a suo carico.
In tema di necessità professionale di condurre, la giurisprudenza federale ammette questo bisogno con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per il conducente (DTF 122 II 24 ss. e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schauffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrecht, vol. III, n. 2441 ss.). L'insorgente afferma di collaborare con un'azienda che si occupa di campagne umanitarie, la quale intende far capo ai suoi servigi da gennaio a maggio 2008 in svariati luoghi del cantone. Essa non apporta però alcuna prova circa la sussistenza, la natura e la durata del rapporto di impiego che avrebbe con questa organizzazione. Quand'anche l'insorgente svolgesse effettivamente le funzioni vantate, nel suo caso la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è ben lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale. Nei problemi lavorativi evidenziati dalla ricorrente si possono ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale.
Ne segue che tenuto conto dei due consistenti eccessi di velocità commessi a distanza di un mese l'uno dall'altro, della colpa che le è imputabile per l'accaduto e del fatto che non può invocare con successo una necessità professionale di guidare veicoli a motore, da un lato, e della sua buona reputazione, dall'altro, la revoca di cinque mesi tutelata dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermata da questo Tribunale. Un provvedimento di tale ampiezza, per quanto severo possa apparire agli occhi dell'insorgente, risulta in ogni modo conforme al diritto in vigore e rispettoso del principio di proporzionalità.
5. In via subordinata, RI 1 chiede di poter depositare la patente nel periodo estivo 2008, in modo da poter lavorare nel primo semestre dell'anno. Invano.
In effetti, la revoca della licenza di condurre a scopo d'ammonimento è una misura amministrativa a carattere preventivo ed educativo, volta a sensibilizzare il conducente affinché si comporti con maggior prudenza e responsabilità evitando così di commettere ulteriori infrazioni nell'ambito della circolazione stradale (DTF 125 II 396 consid. 2a/aa e rinvii). La revoca limitata a periodi di propria scelta come postulata dalla ricorrente non è dunque compatibile con lo scopo perseguito dal legislatore, secondo cui al conducente colpevole deve essere assolutamente proibita la guida per un periodo determinato dall'autorità; l'effetto educativo del provvedimento di revoca verrebbe meno se si permettesse al reo di continuare a guidare veicoli a motore durante i periodi di suo maggior gradimento (DTF 128 II 173 consid. 3b; STA del 4 luglio 2003 in re D.). D'altra parte, la legge, segnatamente l'art. 16c cpv. 2 LCStr per le infrazioni gravi, regola unicamente la durata minima della revoca della licenza di condurre, che deve essere rispettata per tutte le categorie ordinarie, ma non prevede alcunché circa le modalità di attuazione della misura. L'ordinamento giuridico vigente non offre quindi alcuna base legale per l'esecuzione di una revoca d'ammonimento a discrezione della persona colpita dal provvedimento. Nel contesto del diritto della circolazione stradale l'applicazione per analogia di regole penali volte a permettere l'espiazione agevolata della pena è peraltro esclusa (DTF 128 II 173 consid. 3c). Meglio avrebbe fatto dunque la ricorrente a scontare la revoca ad inizio 2006, come predisposto nella risoluzione dipartimentale che ha reiteratamente impugnato senza successo.
6. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia, commisurata tenendo conto della particolare situazione economica dell'insorgente, segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16c, 32, 90 LCStr; 33 OAC; 4a ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario