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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 19 settembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4419) che aggiudica alla ditta CO 1 i lavori di sgombero della neve durante le stagioni invernali 2007-2011 sulle strade cantonali (lotto 72); |
viste le risposte:
- 25 settembre 2007 dell'ULSA;
- 3 ottobre 2007 della ditta CO 1;
- 8 ottobre 2007 della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 30 marzo 2007 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare i lavori di sgombero della neve durante le stagioni invernali 2007-2011 sulle strade cantonali.
Per il lotto 72 era richiesto l'impiego di due veicoli, entrambi del genere 4x4: uno di categoria 4, 5, 6, 7 o 8 ed uno di categoria
7, 8, 9, 10 o 11. L'elenco dei prezzi fissava in dettaglio le tariffe orarie e le indennità uniche previste per ogni categoria.
Contro il bando non sono stati inoltrati ricorsi.
B. Per il lotto 72 sono pervenute al committente le offerte di quattro ditte del ramo. Fra queste, v'erano quella della ditta RI 1 qui ricorrente, di fr. 243'813.00 e quella della ditta CO 1, qui resistente, di fr. 233'616.85.
L'offerta della ditta CO 1 prevedeva di impiegare quale veicolo 1 un __________ 4x4, di 6'800 kg, per il quale la resistente ha applicato una tariffa di fr. 191.- all'ora.
In calce alla fotocopia della licenza di circolazione per il veicolo 1 allegata all'offerta della ditta RI 1 figurava la seguente annotazione: Il 6 (categoria veicoli) con 6 punti viene calcolato il migliore, questo veicolo mi risulta grande per montare una lama di m 2 - 2.50 e anche per lo sgombero della neve delle strade che portano alla chiesa di __________ e di __________, secondo la mia esperienza il veicolo più ideale per quella lama e strada è il 5.
C. Valutate le offerte inoltrate, con decisione 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha aggiudicato la commessa alla ditta CO 1 per l'importo di fr. 235'410.55, che era scaturito dalla correzione apportata d'ufficio dal committente alla tariffa oraria esposta dall'aggiudicataria per il veicolo 1.
D. Contro la predetta decisione la ditta RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
Dopo aver rimproverato al committente di non aver tenuto conto dell'osservazione apportata in calce alla fotocopia della licenza per il veicolo 1, l'insorgente contesta l'ammissibilità della correzione apportata d'ufficio all'offerta della ditta CO 1.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono la Divisione delle costruzioni e la ditta CO 1 contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione di aggiudicazione. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.2.1. Contro gli elementi del bando è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 36 cpv. 1 e 37 lett. a LCPubb).
Per principio, le eccezioni che non sono state sollevate mediante impugnazione del bando non sono più proponibili in sede di ricorso contro la decisione di aggiudicazione (art. 38 cpv. 3 LCPubb). Con l’inoltro dell’offerta, il concorrente accetta in effetti tutte le condizioni contenute negli atti di gara (art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP) .
Sarebbe invero contrario ai principi della buona fede e della sicurezza del diritto permettere ad un concorrente di rimettere in discussione in questa sede le regole di gara che ha omesso per negligenza di contestare mediante impugnazione del bando.
2.2. Nel caso concreto, la ditta RI 1 si è limitata ad apporre in calce alla fotocopia della licenza di circolazione per il veicolo 1 l'annotazione di cui si è detto in narrativa. Non ha impugnato la relativa prescrizione di gara, avvalendosi della facoltà concessale dalla legge ed esplicitamente richiamata dal bando.
Non può dunque rimettere in discussione in questa sede le prescrizioni fissate dal committente per il lotto 72.
3. 3.1. Giusta l’art. 26 cpv. 2 LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti. Errori aritmetici presenti nell’elenco prezzi, precisa l’art. 42 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, non sono motivo di esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.
3.2. In concreto, l'elenco prezzi fissava fra l'altro le seguenti tariffe orarie:
- cat. 5 __________ (peso compl. 6 t) fr. 191.-/h
- cat. 6 __________ (peso compl. 7.5 t) fr. 196.-/h
- cat. 7 __________ (peso compl. 10 t) fr. 207.-/h
- cat. 8 __________ (peso compl. superiore 10 t) fr. 217.-/h
L'elenco non specificava se il limite di peso sopra indicato fosse da intendere come limite superiore o inferiore.
3.3. La resistente ha previsto di impiegare
quale veicolo 1 un __________ 4x4 del peso di 6.8 t, al quale ha applicato una
tariffa di
fr. 191.- all'ora. Ha quindi inteso il limite di peso fissato dall'elenco
prezzi come un limite superiore. A torto, poiché il limite di peso che
discrimina la categoria 7 dalla 8 dimostra che i limiti di peso indicati siano
da intendere come limiti di peso superiori. Alla categoria 5 appartengono
dunque gli __________ fino a 6 t di peso, mentre nella categoria 6 rientrano
gli __________ il cui peso è compreso tra 6 e 7.5 t.
3.4. Con la decisione impugnata, il committente ha corretto d'ufficio le tariffe esposte dalla ditta CO 1 per il veicolo 1. In base al peso (6'800 kg) figurante sulla licenza di circolazione la tariffa oraria è stata dunque portata da fr. 191.- a fr. 196.-, mentre l'indennità unica è stata aumentata di 100.- fr. in modo da adeguarla a quella prevista per i veicoli della categoria 6.
La controversa correzione non è soltanto lecita, ma doverosa.
Prive di qualsiasi fondamento sono le censure che l'insorgente solleva in proposito.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 26, 36, 37, 38 LCPubb; 42 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario