Incarto n.
52.2007.330

 

Lugano

18 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 21 settembre 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 4 settembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 4453) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 15 gennaio 2007 rilasciata dal CO 4 a CO 1 per la costruzione di uno stabile d'appartamenti in località __________ (part. 139);

 

 

viste le risposte:

-      3 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;

-      9 ottobre 2007 del CO 4;

-    15 ottobre 2007 di CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   I resistenti CO 1 sono comproprietari di un vasto terreno (part. 139 di 31'581 mq), situato a __________ in località __________. L'edificabilità del fondo è retta da un piano particolareggiato (PP), approvato dal Consiglio di Stato nel 1992 e modificato nel 2002, secondo la procedura retta dall'art. 41 LALPT. Una di queste modifiche comportava il trasferimento alla part. 139 della superficie edificabile della part. 143 di 810 mq, allora appartenente allo stesso proprietario, dalla quale era separata da un passo pedonale.

 

 

                                  B.   Il 18 luglio 2007 il ricorrente RI 1 si è aggiudicato all'asta la part. 143 nell'ambito del fallimento del precedente proprietario dei due fondi summenzionati.

 

 

                                  C.   Il 1° luglio 2005 i resistenti hanno chiesto al municipio il permesso di costruire sulla part. 139 uno stabile di 32 appartamenti.

Alla domanda si è opposto RI 1, chiedendo che prima del rilascio della licenza il municipio imponesse ai proprietari del fondo dedotto in edificazione di acquistare la part. 143 oppure modificasse il PP in modo da ripristinarne l'edificabilità, sottraendo alla part. 139 le quantità edificatorie che erano state trasferite ad essa.

Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 15 gennaio 2007 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino.

 

 

                                  D.   Con giudizio 4 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo, per motivi che non occorre qui riassumere, l'impugnativa contro di esso inoltrata dal vicino qui ricorrente.

 

 

                                  E.   Contro questo giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza.

L'insorgente sostiene in pratica di non aver saputo, al momento dell'acquisto, che la part. 143 era inedificabile perché la superficie edificabile era stata trasferita alla part. 139. La sua buona fede andrebbe protetta.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i beneficiari della licenza, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. In quanto proprietario di un fondo situato nelle immediate vicinanze di quello dedotto in edificazione, l'insorgente è legittimato ad impugnare il giudizio che conferma la licenza edilizia alla quale si è opposto. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti sono chiari ed incontestati. Nemmeno l'insorgente postula l'assunzione di particolari prove.

 

 

                                   2.   2.1. La licenza edilizia è per definizione un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che al momento della decisione nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE; Adelio Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 1 LE n. 627).

 

2.2. Nel caso concreto, il progetto è perfettamente conforme alle norme di attuazione del PP della zona __________. La SUL (mq 5'004) rientra abbondantemente nei limiti (mq 24'810) ammessi dall'art. 4 delle norme di attuazione del PP. Nemmeno l'insorgente sostiene il contrario. Il trasferimento di quantità edificatorie dal suo fondo (810 mq) alla part. 139 è del tutto irrilevante dal profilo della legittimità della licenza. Non occorre dunque esaminare se sia scaturito da una procedura pianificatoria viziata.

 

 

                                   3.   Il ricorso, palesemente infondato per non dire temerario, va dunque senz'altro respinto.

La tassa di giustizia, commisurata per difetto, tenendo conto soltanto del dispendio occasionato dall'impugnativa e non del valore della costruzione avversata (15 mio), è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 1 RLE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

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Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario