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Incarto
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 26 gennaio 2007 del
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RI 1
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contro |
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la decisione 9 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 110) che annulla la decisione 29 novembre 2006 che disdice il rapporto d'impiego di CO 1 per la fine del mese di dicembre 2006; |
viste le risposte:
- 6 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;
- 27 febbraio 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. CO 1 lavora dal 1991 per il comune di RI 1 quale montatore elettricista nominato.
L'11 ottobre 2003 il resistente è rimasto vittima di un infortunio non professionale, che gli ha menomato in modo permanente la funzionalità della mano destra. Da allora è rimasto assente dal lavoro sino alla fine di febbraio del 2005, quando ha ripreso l'attività a tempo parziale, in alternanza con nuovi lunghi periodi di assenza.
B. Il 25 agosto 2006 il municipio ha notificato al resistente di licenziarlo in applicazione dell'art. 66 ROD, che dichiara decaduti i rapporti d'impiego in caso di assenza ininterrotta superiore a due anni.
Con decisione 7 novembre 2006 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento per carenza di motivazione, avendo il municipio omesso di verificare se il dipendente non potesse essere mantenuto in servizio in forza dell'eccezione prevista da tale norma di regolamento.
C. Con nuova decisione del 29 novembre 2006 l'autorità comunale ha notificato a CO 1 di disdire il rapporto d'impiego per la fine del seguente mese di dicembre in conformità della succitata disposizione di regolamento. Il municipio ha in particolare escluso che l'art. 66 ROD istituisse un'eccezione volta a permettere la continuazione del rapporto d'impiego dei dipendenti infortunati rimasti assenti per oltre due anni.
D. Con giudizio 9 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato anche questa decisione, rinviando gli atti al municipio affinché si pronunciasse nuovamente.
Il Governo ha nuovamente ritenuto che il municipio avesse nuovamente omesso di verificare se il resistente non potesse essere mantenuto ulteriormente in servizio.
E. Contro il predetto giudizio il RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato con conseguente ripristino della decisione di licenziamento del 29 novembre 2006.
Dopo aver rilevato che CO 1 non ha mai ripreso il lavoro a tempo pieno, il comune ricorrente nega recisamente che l'art. 66 ROD permetta di mantenere eccezionalmente in servizio i dipendenti infortunati dopo un'assenza dal lavoro protrattasi per oltre due anni.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione perviene CO 1, contestando in dettaglio le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC. La legittimazione attiva del comune ricorrente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Secondo l'art. 44 PAmm, decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate se provocano al ricorrente un danno non altrimenti riparabile.
La decisione con cui il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al municipio per nuova decisione è di natura incidentale. Il ricorrente non ha addotto alcunché per giustificarne l'impugnabilità. Si può nondimeno ammettere che la decisione di rinvio sia atta a procurargli un danno difficilmente riparabile nella misura in cui ritardasse la rescissione effettiva del rapporto d'impiego e comportasse l'obbligo di versare ulteriormente lo stipendio.
Si può dunque entrare nel merito del ricorso.
1.3. I fatti determinanti non sono di per sé contestati. Il giudizio può dunque essere emanato senza assumere particolari prove (art. 18 PAmm).
2.2.1. Secondo l'art. 66 cpv. 1 ROD, le assenze per malattia o infortunio di durata superiore a due anni senza interruzione comporta la cessazione del rapporto d'impiego. Restano riservate le eccezioni in caso di infortunio professionale e non professionale, nonché le disposizioni della Cassa pensioni e del fondo di previdenza.
Le assenze interrotte dalla ripresa per intero del lavoro per un periodo inferiore a 60 giorni consecutivi, soggiunge la norma (cpv. 2), si considerano continuate.
Dalla norma in esame emerge chiaramente che in caso d'assenza ininterrotta dal lavoro per malattia o infortunio il rapporto d'impiego cessa ope legis, rispettivamente ope temporis alla scadenza del termine di due anni. Il rapporto si estingue senza che occorra alcuna disdetta da parte del datore di lavoro. Per sventare la decadenza il dipendente deve riprendere il lavoro a tempo pieno per almeno 60 giorni consecutivi.
2.2. Nel caso concreto, non è controverso che dopo l'infortunio (13 ottobre 2003) il resistente è rimasto assente:
- ininterrottamente sino al 28 febbraio 2005 (498 giorni),
- per 128 giorni su 174 (Δ = 46) tra il 1° marzo 2005 ed 21 agosto 2005,
- ininterrottamente tra il 22 agosto 2005 ed 9 ottobre 2005 (48 giorni),
- per 48 giorni su 64 (Δ = 16) tra il 10 ottobre 2005 ed il 13 dicembre 2005;
- ininterrottamente tra il 14 dicembre 2005 ed il 5 marzo 2006 (82 giorni),
- per 111.5 giorni su 154 (Δ = 42.5) tra il 6 marzo 2006 ed il 7 agosto 2006;
Non è in particolare contestato che nei due anni successivi all'infortunio CO 1 non ha ripreso il lavoro a tempo pieno per più di 60 giorni consecutivi. Le riprese del lavoro intervenute in questo periodo non hanno interrotto la continuità dell'assenza.
La prima interruzione dell'assenza verificatasi in questo periodo è infatti durata 46 giorni, mentre la seconda è stata al massimo di 3 giorni.
Se ne deve dunque dedurre che, almeno in linea di principio, il rapporto d'impiego è cessato il 14 ottobre 2005, ovvero due anni dopo l'infortunio.
2.3. In entrambi i giudizi di cui si è detto in narrativa, il Consiglio di Stato ha tuttavia annullato le decisioni con cui il municipio poneva formalmente termine al rapporto d'impiego, ritenendo che occorresse verificare se non fossero date le premesse per mantenere eccezionalmente in servizio il resistente in forza delle eccezioni in caso di infortunio professionale e non professionale riservate dall'art. 66 cpv. 1 seconda frase ROD.
Al riguardo il Governo si è richiamato all'art. 64 cpv. 1 lett. a ROD, che in caso di assenza per infortunio assicurato riconosce al dipendente il diritto all'intero stipendio per 24 mesi e, in seguito, alle prestazioni versate dall'assicuratore al comune fino al pensionamento o alla ripresa del lavoro.
La tesi non può in nessun caso essere accreditata. Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio di Stato, l'art. 64 cpv. 1 ROD non sancisce alcuna eccezione al principio dell'estinzione automatica del rapporto d'impiego dopo due anni di assenza ininterrotta enunciato dall'art. 66 ROD. L'art. 64 ROD regola soltanto il versamento dello stipendio e delle prestazioni assicurative a favore del dipendente in caso di assenza per infortunio. Il riconoscimento del diritto del dipendente a percepire le prestazioni versate dall'assicuratore al comune non permette affatto di dedurre che dopo due anni di assenza ininterrotta per infortunio il dipendente abbia anche diritto ad essere mantenuto ulteriormente in servizio. La norma gli garantisce in effetti il versamento dello stipendio soltanto per 24 mesi e non anche oltre.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la decisione municipale censurata, più che favorevole al resistente nella misura in cui pone effettivamente termine soltanto con la fine del 2006 ad un rapporto d'impiego che di per sé, secondo l'art. 66 ROD, era cessato già il 14 ottobre 2005.
La tassa di giustizia è posta a carico del resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC; 64, 66 ROD di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 9 gennaio 2007 del Consiglio di Stato (n. 110) è annullata;
1.2. la decisione 29 novembre 2006 del municipio di RI 1 è ripristinata.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del resistente.
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3. Intimazione a: |
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a. |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario