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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 19 settembre 2007 (n. 4780) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 24 maggio 2007 e 1° giugno 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha dapprima revocato la licenza di condurre per la durata di un mese e successivamente posticipato il periodo durante il quale scontare il provvedimento amministrativo; |
vista la risposta 16 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore della cat. B nel giugno del 1999.
Nel 2001 gli è stato notificato un ammonimento per aver circolato sulla A2 in territorio di Chironico ad una velocità punibile accertata tramite inseguimento di 152 km/h.
B. Il 3 agosto 2006, verso le ore 17.25, RI 1 è uscito da un posteggio privato immettendosi su __________ a __________ senza concedere la precedenza ad un veicolo prioritario, che per evitare la collisione ha sterzato verso destra andando ad urtare un cancello ed un muretto.
A seguito di questa infrazione, il 17 novembre 2006 la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.- che è passata in giudicato incontestata.
Il 24 maggio 2007 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di un mese (dal 25 giugno al 24 luglio 2007), autorizzando comunque in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali F, G e M. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv. 2 lett. a LCStr, nonché 33 cpv. 1 OAC.
In accoglimento di un'istanza di posticipazione del periodo di revoca, il 1° giugno 2007 l'autorità dipartimentale ha emanato una nuova decisione, ordinando il deposito della patente dal 6 ottobre al 5 novembre 2007 come richiesto esplicitamente dal destinatario del provvedimento.
C. Con giudizio 19 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato entrambe le decisioni, respingendo l’impugnativa contro di esse presentata da RI 1.
Ricordato che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare dai contenuti della risoluzione di multa emanata nei confronti dell'insorgente il 17 novembre 2006.
Donde l'assodata sussistenza di un'infrazione medio grave ai sensi dell'art. 16b LCStr tale da imporre ex lege una revoca della patente della durata minima di un mese.
D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via principale l'annullamento della misura di revoca e in via subordinata l'applicazione di un semplice ammonimento.
Il ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza inferiore, ribadendo che la gravità dell'infrazione addebitatagli deve essere accertata in funzione della concolpa imputabile al conducente del veicolo prioritario, che circolava certamente a velocità quantomeno inadeguata e non ha usato la debita prudenza. Secondo l'insorgente, tenuto oggettivamente conto delle circostanze del sinistro, del principio in dubio pro reo e della sua necessità professionale di condurre non vi sarebbero i presupposti per una revoca della licenza di condurre.
E. All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle conclusioni contenute nel giudizio impugnato.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.
La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).
Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). Posto che il Consiglio di Stato ha prodotto tutta la documentazione in suo possesso, non occorre assumere alcuna delle prove notificate dall'insorgente (perizia e sopralluogo in particolare), insuscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (DTF 121 II 214 consid. 3a e 123 II 97). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione stilato in funzione delle informazioni raccolte dagli agenti di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova o argomenti difensivi, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (DTF del 31 ottobre 2005, inc. n. 6A.29/2005, consid. 4.2.; DTF 121 II 214 consid. 3a).
2.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il __________ la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 350.- per essersi immesso nel flusso della circolazione "ostacolando la marcia ad un automobilista circolante sulla pubblica via il quale evitava la collisione ma urtava un cancello ed un muro siti alla sua destra".
Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l’apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d’unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 17 novembre 2006. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto o disattendendo i principi legali che regolano la precedenza in caso di immissione nella circolazione (art. 36 cpv. 4 LCStr e 15 cpv. 3 ONC), avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati al punto 2 della risoluzione di multa e contestare l'infrazione che gli veniva addebitata davanti alla Pretura penale. Tanto più che la sua linea difensiva, fondata sul principio dell'affidamento e sull'invocazione di una colpa importante a carico della controparte, avrebbe dovuto coerentemente indurlo ad insistere per ottenere almeno una riduzione della multa, a dispetto del fatto che in materia di circolazione non esiste notoriamente compensazione di colpa salvo per gli aspetti di natura civilistica. RI 1, nonostante la gravità dell'infrazione imputatagli e l'importanza della sanzione irrogatagli, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato la condanna per aver violato la precedenza altrui e provocato un incidente, reato che di norma comporta anche una revoca della licenza di condurre. A quest'ultimo riguardo, non gli è di alcun giovamento affermare che ignorava di poter incorrere in una revoca della patente. In effetti, il rigore con il quale il legislatore e il Tribunale federale hanno deciso di perseguire le infrazioni alle prescrizioni sulla circolazione stradale in ambito amministrativo è ormai di dominio pubblico.
In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica impedisce al ricorrente di rimettere in discussione gli estremi dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.
3. 3.1. Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione medio grave colui che violando le norme della circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.2. Secondo l'art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. Il debitore della priorità non può limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della circolazione. Egli deve essere costantemente vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo.
Dal canto suo, l'art. 14 cpv. 1 ONC ribadisce che chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata dal debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione od altra manovra volta ad evitare una collisione (DTF 114 IV 146, 105 IV 341).
3.3. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 3 agosto 2006 RI 1 è improvvisamente uscito da un posteggio privato immettendosi su __________ senza prestare la debita attenzione ad un veicolo prioritario sopraggiungente da destra, che per evitare una collisione certa ha dovuto sterzare bruscamente a dritta andando ad urtare un cancello ed un muretto dopo aver invaso il marciapiede. La dinamica dell'incidente è stata confermata da un teste che passeggiava nelle immediate vicinanze. Nulla lascia supporre che il veicolo prioritario procedesse a velocità eccessiva o anche solo inadeguata, data l'entità contenuta dei danni provocati. Il sinistro è riconducibile unicamente alla repentinità ed alla disattenzione con cui l'insorgente ha svoltato su __________ violando il diritto di precedenza della controparte. Così facendo, egli ha cagionato un pericolo concreto per la sicurezza altrui ai sensi dell'art 16b cpv. 1 lett. a LCStr.
Se ne deve concludere che, tornando senz'altro applicabile la norma di legge citata, il provvedimento di revoca di un mese tutelato dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo tribunale. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è che corrisponde al minimo previsto dall'art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr per il genere di violazione di cui il ricorrente si è reso protagonista. Minimo sotto il quale non si potrebbe scendere neppure se al bancario RI 1 fosse possibile riconoscere l'improbabile necessità professionale di condurre veicoli a motore invocata nel gravame (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr).
4. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 36, 90 LCStr; 33 OAC; 14, 15 ONC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 70 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).
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4. Intimazione a: |
patr. da:;
,. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario