Incarto n.
52.2007.348

 

Lugano

23 aprile 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

 

statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di

 

 

 

RI 1, ,

patrocinati da:, ,

 

 

contro

 

 

 

la decisione 19 settembre 2007 (n. 4773) del Consiglio di Stato, che annulla la risoluzione 18 luglio 2007 con cui il municipio di __________ ha ordinato a CO 1 di allontanare il gallo dal pollaio presente sulla part. __________;

 

 

viste le risposte:

-    17 ottobre 2007 di CO 1;

-    23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;

-    24 ottobre 2007 del municipio di __________;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   I coniugi RI 1, qui ricorrenti, erano locatari di un'abitazione situata a __________, in località __________, accanto al ristorante __________ (part. __________), di proprietà del resistente __________.

Nel 2003, la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di intervenire per far cessare il disturbo causato dal canto di uno dei galli ospitati in un pollaio ricavato da un vecchio canile situato sotto la terrazza dell'esercizio pubblico.

Perdurando la turbativa, nel 2005 il municipio ha chiesto l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per il pollaio. Il 19 giugno 2006 ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione che nel pollaio fossero detenuti al massimo un gallo e cinque galline. I ricorrenti, che si erano opposti al rilascio della licenza, non hanno impugnato il provvedimento.

 

 

                                  B.   A seguito degli ulteriori reclami inoltrati dai ricorrenti e dell'impossibilità di comporre la vertenza, il 18 luglio 2007 il municipio ha ordinato al resistente di allontanare il gallo dal pollaio entro 10 giorni.

 

 

                                  C.   Con giudizio 19 settembre 2007, il Consiglio di Stato ha riformato la predetta decisione e ordinato che il gallo fosse rinchiuso in un locale del pollaio dalle 22.00 alle 07.00, in modo che il suo canto non fosse udibile nelle ore notturne.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine di allontanamento fosse sproporzionato.

 

 

                                  D.   Avverso il predetto giudizio RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone in via principale l'annullamento con conseguente ripristino dell'ordine di allontanamento del volatile. In via subordinata, postulano il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio previa completa istruttoria e in via ancor più subordinata l'addebito di tasse, spese e ripetibili al comune di __________.

Narrati i fatti e ribadito che il canto acuto del gallo arreca un disturbo effettivo, gli insorgenti criticano il giudizio governativo, ritenendolo lesivo dell'autonomia comunale. Il municipio, argomentano, ha operato nell'ambito della sua sfera di competenza, applicando i propri regolamenti al fine di proteggere la quiete pubblica, compromessa dal rumore molesto provocato dal gallo. A nulla gioverebbe rinchiudere il gallo nel pollaio durante la notte, dato che il suo canto rimarrebbe comunque udibile all'esterno. Solo l'allontanamento dell'animale permetterebbe di eliminare la turbativa.

Il Consiglio di Stato, concludono, non ha comunque accolto integralmente il gravame di __________. Tassa di giustizia e ripetibili non andavano pertanto poste a loro esclusivo carico.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ e CO 1, con argomenti di cui si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Da informazioni pervenute a questo tribunale, i ricorrenti non abitano più accanto al pollaio.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 cpv. 1 LOC. Essendosi trasferiti altrove, i ricorrenti sono di per sé legittimati soltanto a contestare l'addebito di tassa di giustizia e ripetibili. Censura, questa, che rende comunque necessario un esame del merito dell'impugnativa. Con questa precisazione, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove genericamente chieste dagli insorgenti non sono suscettibili di apportare al tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

 

 

                                   2.   2.1. Il pollaio in cui è detenuto il gallo all'origine della contestazione è un impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. In quanto tale, soggiace alla limitazione preventiva delle immissioni sancita dall'art. 11 cpv. 2 LPAmb, che impone di limitare le emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche.

 

2.2. Nel 2003, quando è stata rilasciata la licenza per trasformare il canile preesistente in pollaio, destinato anche alla detenzione di un gallo, l'autorità avrebbe dovuto verificare se la trasformazione rispettava l’art. 8 OIF. Considerate le immissioni foniche derivanti dal canto del gallo, sostanzialmente diverse da quelle di un cane, essa avrebbe in particolare dovuto esigere che le emissioni foniche fossero limitate in modo tale da non superare i valori limite d'immissione (VLI; art. 8 cpv. 2 OIF). Valori, questi, che, in assenza di specifici valori limite d'esposizione al rumore per questo genere d'impianti, avrebbero dovuto essere stabiliti secondo l’art. 15 LPAmb, tenendo conto degli art. 19 e 23 LPAmb (art. 40 cpv. 3 OIF).

 

2.3. La mancata verifica del rispetto della legislazione ambientale in sede di rilascio del permesso in sanatoria non preclude comunque all'autorità la facoltà di imporre misure di risanamento fondate sugli art. 16 LPAmb e 13 OIF. Norma, quest'ultima, che impone di risanare gli impianti che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d’immissione nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (cpv. 2 lett. a), nonché in modo che i VLI non siano superati (cpv. 2 lett. b).

 

 

                                   3.   3.1. Il municipio, competente secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. b ROIF ad ordinare il risanamento delle installazioni fisse, non rientranti negli allegati dell'OIF, il cui esercizio provoca rumore esterno, ha in concreto ordinato l'allontanamento del turbolento gallo. L'ordine, fondato a torto sulla legislazione cantonale e comunale, disattendendo il principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 49 cpv. 1 Cost. fed.), che regola la materia in modo esaustivo (art. 65 LPAmb), è stato annullato dal Consiglio di Stato, che, in ossequio al principio di proporzionalità, l'ha sostituito con un ordine di "rinchiudere il gallo in un locale chiuso del pollaio dalle 2200 alle 0700".

 

3.2. Anche se tratte da norme inapplicabili, le conclusioni del provvedimento possono, in linea di massima, essere considerate conformi alle disposizioni della legislazione ambientale sopra illustrate. Esse si configurano infatti come prescrizioni di costruzione (art. 12 cpv. 1 lett. b LPAmb) e d'esercizio (art. 12 cpv. 1 lett. c LPAmb), che secondo la comune esperienza sono in grado di ridurre le immissioni foniche prodotte dal gallo nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico (art. 13 cpv. 2 lett. a OIF), rispettivamente in modo che i VLI, determinati secondo l’art. 40 cpv. 3 OIF, non siano superati (art. 13 cpv. 2 lett. b OIF; cfr. decisione 25 maggio 2007 della Commissione di ricorso in materia edilizia del Canton Zurigo / BRKE in BEZ 2007 n. 36). 

Il provvedimento sostitutivo, ordinato dal Consiglio di Stato, deve comunque essere perfezionato, in modo da renderlo idoneo a contenere le immissioni derivanti da eventuali, estemporanei canti del gallo quando è detenuto. Le misure di risanamento vanno quindi completate, imponendo anche di eliminare qualsiasi apertura che lasci trapelare la luce e di isolare con lana di vetro (spessa almeno 8 cm) la cella insonorizzata destinata alla detenzione del gallo durante la notte (2200-0700).

 

 

                                   4.   Entro questi limiti, il ricorso può essere parzialmente accolto, annullando e riformando di conseguenza il giudizio governativo impugnato. Esito, questo, che rende superfluo l'esame delle censure sollevate dagli insorgenti in relazione all'addebito integrale della tassa di giustizia e delle ripetibili.

Date le particolarità del caso, non si preleva tassa di giustizia.

Le ripetibili si ritengono compensate.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 208 LOC; 11, 16 LPAmb; 7, 8, 13 OIF; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 19 settembre 2007 (n. 4773) del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:

1.2.           la risoluzione 18 luglio 2007 (n. 1124) del municipio di __________ è annullata;

1.3.           la licenza edilizia 19 giugno 2006 è subordinata all'ulteriore condizione che il gallo sia rinchiuso ogni notte dalle 2200 alle 0700 in una cella oscura ed insonorizzata secondo le indicazioni dei considerandi.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario