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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 5 ottobre 2007 di
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RI 1, ,
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contro |
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la decisione 21 settembre 2007 del CO 2 che aggiudica alla CO 1 le opere da impresario costruttore per lo smaltimento delle acque luride di __________; |
viste le risposte:
- 22 ottobre 2007 della CO 1;
- 22 ottobre 2007 del CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 12 settembre 2006 il CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore per lo smaltimento delle acque luride di __________ (FU n. 73 pag. 5950 seg.).
Il bando di concorso prevedeva i seguenti criteri d'aggiudicazione e fattori di ponderazione:
- minor costo 60%
- referenze per lavori analoghi 35%
- formazione apprendisti 5%
I concorrenti erano invitati ad indicare 10 referenze per lavori analoghi, eseguiti negli ultimi 10 anni, d'importo superiore a fr. 500'000.-, che la posizione 224.330 del capitolato prevedeva di valutare in base alla seguente scala:
- 10 opere 6 punti
- 8 opere 5 punti
- 6 opere 4 punti
- 4 opere 3 punti
- 2 opere 2 punti
- 0 opere 1 punto
Per lavori analoghi, disponeva la pos. 224.320 del capitolato, erano da intendere opere di canalizzazione eseguite in nuclei e opere da impresario costruttore eseguite sulle rive dei laghi.
B. In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di cinque imprese di costruzione, fra cui quella della RI 1, qui ricorrente, di fr. 2'069'700.75 e quella della resistente CO 1, di fr. 2'068'459.70.
Esperite le necessarie valutazioni, il committente ha allestito la seguente graduatoria:
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Ditta |
Costo |
Referenze |
Apprendisti |
Totale |
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Punti |
Nota |
Punti |
Nota |
Punti |
Punti |
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CO 1 |
60.00 |
3.00 |
17.50 |
6.00 |
5.00 |
82.50 |
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RI 1 |
59.94 |
2.50 |
14.58 |
6.00 |
5.00 |
79.52 |
Fondandosi su queste risultanze, il 12 settembre 2007 il municipio ha aggiudicato i lavori alla CO 1.
C. Contro la predetta decisione, l’impresa RI 1 si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la commessa le sia aggiudicata.
L'insorgente contesta anzitutto l'esistenza stessa dell’aggiudica-taria. La __________, argomenta, sarebbe stata iscritta a registro di commercio soltanto il 23 gennaio 2007. I firmatari dell'offerta, soggiunge, non sarebbero inoltre stati abilitati a sottoscriverla. Nel merito, l’impresa RI 1 contesta inoltre:
- l'esclusione della sua referenza relativa ai lavori di __________ per valore insufficiente;
- l'ammissione della referenza della CO 1 relativa ai lavori di __________ (lotto 2), non ancora eseguiti al momento dell'inoltro dell'offerta;
- l'ammissione della referenza della CO 1 concernente l'autosilo di __________;
- l'esclusione delle sue referenze 3, 6, 7 e 10, comunque relative ad opere eseguite in zone di nucleo.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e la CO 1, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno illustrati e discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla gara, la ricorrente è legittimata a contestare l'aggiudicazione.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le prove chieste dalle parti non appaiono atte a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Capacità della CO 1
L'aggiudicataria CO 1, qui resistente, è una società anonima, iscritta a registro di commercio di __________ con un capitale azionario di fr. 40'000'000.- e succursali in tutta la Svizzera. Una di queste ha sede a __________, in __________.
I firmatari dell'offerta inoltrata dalla resistente (__________e __________) sono iscritti a registro di commercio con diritto di firma collettiva a due. La ditta CO 1 risulta inoltre iscritta all'albo delle imprese di costruzione del Cantone Ticino.
Del tutto prive di fondamento appaiono dunque le eccezioni sollevate dall'insorgente in relazione all'identità ed alla capacità giuridica della resistente ed al potere di rappresentanza di coloro che hanno sottoscritto l'offerta.
3. Referenze
3.1. Le cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del concorrente di realizzare l’opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina, ammette la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione (AGVE 1999, 329 e rimandi).
Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti).
Nella valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte dell’autorità di ricorso unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell’abuso di potere (art. 61 cpv. 2 PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 2 d). Presupposto irrinunciabile ai fini dell’e-sercizio di tale potere da parte del committente è un’adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
- la produzione, da parte dei concorrenti, di un’esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l’importanza e l’epoca in cui sono state effettuate;
- una circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall’assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate (AGVE 2000, 291; LGVE 2002-II-9);
- una congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all’autorità di ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell’apprezzamento (cfr. STA 9.1.2004 n. 52.2003.359)
3.2. Nel caso concreto, i lavori messi a concorso sono in parte previsti all’interno del nucleo di __________ ed in parte lungo la riva del __________. La pos. 224.320 del capitolato stabiliva che lavori analoghi erano da intendere opere di canalizzazione eseguite in nuclei e opere da impresario costruttore eseguite sulle rive dei laghi. La ricorrente pretende che anche i lavori eseguiti in un ambiente urbano debbano essere presi in considerazione. A torto, poiché la nozione di nucleo è chiara e non necessita di alcuna interpretazione. Il committente non le ha affatto attribuito un significato riduttivo.
3.3. Referenze RI 1
3.3.1. La ricorrente ha allegato all'offerta le seguenti referenze:
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Opera e luogo |
Anno |
Importo |
Validità |
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1 |
__________, canalizzazioni |
2005/2006 |
600'000.00 |
valida |
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2 |
__________ pompaggio |
2005/2006 |
1'150'000.00 |
valida |
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3 |
__________ canalizzazioni __________ |
2005 |
650'000.00 |
|
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4 |
__________, canalizzazioni nucleo |
2004/2005 |
550'000.00 |
valida |
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5 |
__________, canalizzazioni |
2002/2003 |
714'000.00 |
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6 |
__________ __________ |
2000/2001 |
669'000.00 |
|
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7 |
__________ canalizzazione |
1999/2001 |
559'000.00 |
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8 |
__________ sez. acqua, __________ |
2000/2001 |
669'000.00 |
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9 |
__________ sez. acqua, elettricità, gas |
2002/2005 |
1'500'000.00 |
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10 |
__________ canalizzazioni __________ |
2000/2003 |
821'000.00 |
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Il committente ha considerato valide soltanto le referenze 1, 2 e 4. Le altre sono state escluse per i seguenti motivi:
- 3, 6, 7 e 10 perché i lavori sono stati eseguiti in un ambiente che non presenta le caratteristiche di nucleo;
- 5 perché il valore dei lavori eseguiti nel nucleo sarebbe inferiore al limite di fr. 500'000.-;
- 8 perché i lavori sono gli stessi che la ricorrente ha addotto come referenza 6;
- 9 perché si tratta di una serie di piccoli lavori, eseguiti in epoche diverse ed in luoghi diversi.
3.3.2. La ricorrente contesta anzitutto l'esclusione della referenza n. 5, concernente i lavori eseguiti a __________ nel 2002/2003. Nega in particolare che il valore non raggiunga la soglia minima di fr. 500'000.-. Analogamente sollecitata, l'impresa RI 1 aveva prodotto al committente le seguenti fatture:
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Data |
Destinatario |
Motivo |
Importo |
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30.11.03 |
Municipio __________ |
Canalizzazione nucleo __________ |
354'977.54 |
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11.09.03 |
__________ |
Sostituzione condotta gas nucleo di __________ |
11'318.60 |
|
11.09.03 |
__________ |
Tracciato cavi __________ nucleo di __________ |
26'396.00 |
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25.11.03 |
__________ / __________ |
Opere da impresario costruttore nucleo di __________ |
23'546.45 |
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27.11.03 |
__________ |
Acquedotto nucleo di __________ |
83'731.47 |
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31.01.03 |
Municipio di __________ |
Canalizzazione nucleo di __________ Aumento tubi in __________ |
2'383.42 |
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Totale |
502'343.48 |
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Il committente ha evitato di prendere posizione sulla contestazione sollevata dall'insorgente in questa sede, rimettendosi al prudente giudizio di questo tribunale. La resistente CO 1 ha invece sostenuto che non si tratterebbe di lavori eseguiti in un ambiente di nucleo. A torto.
Seppur di poco, la somma delle fatture supera in effetti il limite di fr. 500'000.-. Tutte le fatture si riferiscono inoltre a lavori eseguiti nel nucleo di __________ di __________, ove ha sede la __________. Le censure della ricorrente sono dunque fondate: l'esclusione di questa referenza è ingiustificata.
3.3.3. Immune da violazioni del diritto appare invece l'esclusione delle referenze 3, 6, 7, 10, siccome concernenti opere che non sono state eseguite in un ambiente di nucleo. La documentazione raccolta dal committente lo conferma chiaramente:
- __________ di __________ (ref. n. 3) non si situa in un nucleo; il fatto che i lavori siano stati eseguiti in un ambiente urbano non permette di giungere a diversa conclusione;
- i lavori eseguiti in località __________ (ref. n. 6 ed 8) riguardano la sistemazione di una strada in zona forestale; non si capisce come la ricorrente possa pretendere di addurli come referenza;
- la canalizzazione su __________ a __________ (ref. n. 7) non riguarda il nucleo; il suo valore documentato (fr. 158'866.49) è inoltre sensibilmente inferiore al minimo prescritto;
- le canalizzazioni in __________ e in __________ a __________ (ref. n. 10) sono situate in zona urbana, chiaramente esterna alla zona del nucleo.
3.3.4. La resistente contesta a sua volta l'ammissibilità della referenza relativa ai lavori di costruzione della stazione di pompaggio di __________ (ref. n. 2), che l'impresa RI 1 ha allegato come referenza alla sua offerta. Anche questa eccezione è fondata. Per più di un motivo.
Le opere indicate come un'unica referenza sono in realtà riconducibili a due distinte commesse: la prima, riguardante la stazione di pompaggio di __________ (__________), la seconda riferita invece alla canalizzazione intercomunale __________. Pur concernendo opere da realizzare in ambiente lacustre, la prima referenza non può essere ammessa già perché il suo valore (fr. 357'055.35) è inferiore al limite di mezzo milione. La seconda, di valore superiore (fr. 610'036.45), non appare invece ammissibile, poiché concerne opere di canalizzazione su una strada comunale che attraversa una zona residenziale, ovvero fuori da un ambiente di nucleo o lacustre.
Né l'una, né l'altra sono comunque ammissibili, poiché alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte (25 settembre 2006), i lavori erano ancora in corso ed oltretutto per quelli eseguiti erano stati versati soltanto acconti per somme inferiori al limite di valore fissato dalla pos. 224.330 del capitolato (fr. 500'000.-).
Determinante ai fini del giudizio sulle referenze allegate in un concorso pubblico può in effetti essere soltanto la situazione esistente al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Lavori non ancora eseguiti o in corso di esecuzione non possono evidentemente essere addotti a titolo di referenza. Non si può tener conto anche di prestazioni future, che devono ancora essere fornite. Ammissibili come referenza sono soltanto i lavori effettivamente eseguiti con soddisfazione del committente (STA 27.4.2007 n. 52.6.389 consid. 5.2).
3.4. Referenze CO 1
3.4.1. A titolo di referenza l'CO 1 ha dal canto suo addotto i seguenti lavori:
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Opera e luogo |
Anno |
Importo |
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1 |
__________ lotto 1 |
2006 |
500'000.00 |
valida |
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2 |
__________ lotto 2 |
2006 |
1'000'000.00 |
valida |
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3 |
__________ fognature |
2005 |
700'000.00 |
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4 |
__________ bacini captazioni |
2003/2005 |
1'100'000.00 |
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5 |
__________ 1 autosilo __________ |
2004 |
2'500.000.00 |
valida |
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6 |
__________ lotto 3 acquedotto |
2003/2004 |
505'000.00 |
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7 |
__________, acquedotto |
2003 |
700'000.00 |
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8 |
__________ collettore via ai ronchi |
2002 |
741'000.00 |
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9 |
__________ canalizzazioni |
2002 |
570'000.00 |
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10 |
__________, ristrutturazione |
2001 |
1'750'000.00 |
valida |
La ricorrente contesta l'ammissibilità della referenza (n. 2) relativa alle opere canalizzazione di __________ (lotto 2), obiettando che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (25 settembre 2006) i lavori, aggiudicati appena un mese prima, erano soltanto iniziati. L'eccezione è fondata già perché i lavori erano ancora in corso. Vale anche per l’CO 1 quanto detto in relazione alla referenza concernente la stazione di pompaggio di __________ allegata dalla ricorrente. La resistente non pretende peraltro che alla scadenza del termine per l'inoltro delle offerte aveva già eseguito lavori per un valore di oltre mezzo milione.
3.4.2. Da respingere sono infine le censure che la ricorrente solleva in merito all’ammissibilità della referenza (n. 5) concernente i lavori eseguiti dalla resistente nell’ambito della costruzione dell’autosilo di __________. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, l'autosilo non si trova a __________, ma a __________ in prossimità della riva del lago.
3.4.3. Priva di qualsiasi fondamento è la pretesa della ricorrente di escludere l'offerta dell'CO 1 in applicazione dell'art. 25 lett. f LCPubb, che commina l'esclusione dei concorrenti che danno al committente indicazioni false. La referenza relativa ai lavori di __________ (lotto 2) non costituisce di certo una falsa indicazione.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto, perché a parità di referenze la commessa deve comunque essere aggiudicata alla CO 1, che mantiene il primo posto grazie al minor prezzo.
La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed al valore della commessa, sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 20, 25, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.- alla resistente a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
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4. Intimazione a: |
, , .,; , , .,; ,. |
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario