Incarto n.
52.2007.357

 

Lugano

1 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 12 ottobre 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 26 settembre 2007 (n. 4934) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 16 agosto 2007 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato;

 

 

viste le risposte:

-    23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato;

-    30 ottobre2007 della Sezione della circolazione;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre veicoli a motore nel luglio del 2003.

                                         Nel 2005 è stato oggetto di una revoca della licenza di condurre di 3 mesi e mezzo per aver circolato in stato di ebrietà (1.44-1.59 g/kg) a __________. Il provvedimento è stato scontato dal 19 marzo 2005 (data dell'infrazione e del sequestro della patente) al 20 aprile 2005 e dall'8 agosto 2005 al 20 ottobre 2005.

 

 

                                  B.   Il 14 aprile 2007, verso le ore 05.00, __________ è stato notato addormentato all'interno del veicolo Peugeot targato TI __________, posteggiato con i fari accesi sul piazzale di una fattoria di __________. All'incirca un'ora più tardi, per ragioni non del tutto chiare (pare che nel sonno RI 1 abbia spostato la leva del cambio), vettura ed occupante sono finiti nel letto del ruscello che scorre nei pressi dell'edificio agricolo, provocando l'intervento della polizia cantonale. Sottoposto all'esame dell'alcolemia, RI 1 è risultato positivo nella misura di 1.87-2.21 g/kg (analisi del sangue), per cui gli è stata sequestrata la licenza di condurre.

Sospettando una dedizione al bere, il 31 maggio 2007 la Sezione della circolazione gli ha revocato la patente a tempo indeterminato in via preventiva e cautelativa, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia presso __________ Centro di cura dell'alcolismo e ad una valutazione medico-internistica specialistica. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

 

 

C.    Preso atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12 luglio 2007 stilato dallo specialista __________ e richiamati gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d cpv. 1 lett. b e 2 LCStr, nonché 33 cpv. 4 OAC, con decisione 16 agosto 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore di RI 1 a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di marzo 2009 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto di __________, nonché di un certificato medico internistico attestanti - dopo un periodo di controllo di almeno 6 mesi - l'avvenuta disintossicazione, la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica e la totale astinenza da bevande alcoliche. La riammissione è stata inoltre condizionata al superamento di un esame psico-tecnico.

 

 

                                  D.   Il 26 settembre 2007 il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta risoluzione, accogliendo parzialmente il ricorso contro di essa interposto da RI 1.

In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto sulla scorta delle risultanze peritali che il ricorrente fosse effettivamente inidoneo alla guida per motivi alcolcorrelati. Donde la conferma della revoca a tempo indeterminato e delle condizioni poste per la riammissione alla guida, adeguate alle circostanze e conformi al principio della proporzionalità. In virtù del principio dell'unità e della sicurezza del diritto il Governo ha tuttavia annullato il periodo di sospensione connesso con la misura di sicurezza. Questo aspetto dovrà essere ridefinito dalla Sezione della circolazione non appena concluso il procedimento penale avviato nei confronti dell'insorgente per titolo di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione, che attualmente si trova pendente davanti al Pretore penale di Bellinzona.

 

 

                                  E.   Contro il predetto giudicato governativo il soccombente si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Riassunti i fatti, il ricorrente ha escluso che possa essergli applicata una misura di ammonimento, poiché a dispetto di quanto deciso dal Procuratore pubblico non ha guidato in stato di ebrietà e sino alla crescita in giudicato di un'eventuale condanna nulla permette di ritenere inveritiera la sua versione dell'accaduto.

Quanto al provvedimento di sicurezza inflittogli dalla Sezione della circolazione, esso sarebbe arbitrario siccome adottato sulla scorta di una perizia inattendibile e incoerente per rapporto ai risultati oggettivi dei test subiti, prova cruciale che non gli è stata neppure intimata per osservazioni prima dell'emanazione della controversa revoca a tempo indeterminato. D'altra parte, il suo medico curante dr. __________ di __________ è giunto a conclusioni diametralmente opposte, negando la sussistenza dell'inidoneità alla guida attestata dal perito __________.

 

 

                                  F.   All'accoglimento del gravame si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.

 

 

                                  G.   Come preannunciato nel gravame, il 28 gennaio 2008 il ricorrente ha prodotto le risultanze delle valutazioni psichiatriche e psicologiche alle quali si è sottoposto in questi ultimi mesi. I referti escludono l'esistenza di patologie degne di rilievo.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.1.1. La competenza del tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento impugnato, è data (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr, 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

1.2. Oggetto del ricorso è una revoca della licenza di condurre adottata a scopo di sicurezza. In un simile contesto, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

 

 

                                   2.   Le informazioni alle quali RI 1 ha avuto accesso posteriormente all'emanazione della decisione di revoca e la procedura ricorsuale di prima e seconda istanza hanno posto rimedio alla lesione del diritto di essere sentito posta in essere dalla Sezione della circolazione, che ha pronunciato la revoca senza preventivamente intimare al ricorrente il referto __________ e raccogliere le sue osservazioni a riguardo. Dottrina (Knapp, Précis de droit administratif, n. 665; Grisel, Traité de droit administratif, p. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68 consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente - come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati salienti posti a fondamento della decisione litigiosa e di pronunciarsi liberamente in merito davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere cognitivo.

 

 

                                   3.   3.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che esclude l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 16d cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, l'autorità competente deve adottare una misura di sicurezza al fine di proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei e revocare la licenza di condurre dell'interessato a tempo indeterminato (art. 16d cpv. 1 LCStr). La licenza potrà essere nuovamente rilasciata a determinate condizioni se è scaduto un eventuale termine di sospensione legale o prescritto e la persona colpita dal provvedimento può comprovare che non vi è più inidoneità alla guida (cfr. art. 17 cpv. 3 LCStr). Di regola, il conducente dovrà apportare la prova della sua guarigione dopo un'astinenza controllata di almeno un anno. La revoca di sicurezza comporta pertanto una limitazione tangibile della sua libertà personale. Proprio per questo motivo l'autorità competente, prima di adottare una tale misura, deve analizzare a chiarire d'ufficio la situazione della persona implicata. In particolare, laddove è ipotizzabile una dipendenza da alcool, deve esaminare le sue abitudini relative al consumo di bevande alcoliche e, ove occorre, ordinare l'esperimento di una perizia specialistica (DTF 129 II 82 consid. 2.2; STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.1.).

Allorquando l'inidoneità viene accertata a seguito di eventi che avrebbero provocato una revoca di ammonimento, deve essere inoltre fissato un periodo di cosiddetta sospensione, fino alla scadenza della durata minima della revoca prevista per l'infrazione commessa (art. 16d cpv. 2 LCStr). Questa nuova regola, voluta dal legislatore per evitare di avvantaggiare i conducenti colpiti da una revoca di sicurezza per rapporto a quelli sanzionati con una misura di ammonimento, impone che il periodo di sospensione abbia la stessa durata della revoca di ammonimento che all'occorrenza sarebbe stata inflitta al responsabile in luogo del provvedimento di sicurezza, applicando tutti i criteri di commisurazione che governano la materia (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr; Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, RDAF 2004 p. 361 ss., in particolare p. 406). Questo tribunale ha già avuto modo di spiegare che la ratio legis dell'art. 16d cpv. 2 LCStr fa sì che esso abbia una portata pratica solo nei casi particolarmente gravi e di recidiva, per i quali l'infrazione commessa avrebbe comportato l'adozione di una revoca di ammonimento di durata importante, superiore al periodo di un anno normalmente necessario per affrancarsi dalla patologia fondante il provvedimento di sicurezza (STA 52.2007.6 del 23 febbraio 2007, consid. 2.1.).

 

3.2. La revoca di sicurezza giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr presuppone una dipendenza. L'esistenza di una dipendenza dall'alcol è ammessa allorquando la persona interessata consuma quantità esagerate di alcolici, tali da diminuire la sua capacità di condurre veicoli a motore e si rivela incapace di liberarsi o di controllare questa abitudine per sua propria volontà. In simili condizioni, l'interessato presenta più di ogni altro automobilista il rischio di mettersi alla guida in uno stato che non gli permette più di garantire la sicurezza della circolazione stradale. La nozione di dipendenza ex art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr non si identifica pertanto nella nozione medica di dipendenza da sostanze alcoliche. La nozione giuridica permette infatti di allontanare dal traffico coloro che, a causa di un consumo incontrollato di alcool, presentano un pericolo concreto di divenire dipendenti in senso medico (STF 1C_99/2007 del 13 luglio 2007 consid. 3.2. e giurisprudenza ivi citata). Chi guida deve essere dotato stabilmente di attitudini fisiche e psichiche sufficienti per condurre con sicurezza un veicolo a motore nel traffico quotidiano. Tali presupposti devono sussistere in maniera continuativa. Non devono pertanto essere circoscritti né ad uno spazio temporale, né ad un fatto specifico (cfr. Gruppo di esperti "Sicurezza della circolazione stradale", Indizi per l'inidoneità a condurre. Misure. Ripristino dell'idoneità a condurre, Guida per le autorità amministrative, giudiziarie e di polizia, 26 aprile 2000, p. 2).

 

 

                                   4.   4.1. Sia la Sezione della circolazione che il Consiglio di Stato hanno fondato la revoca della licenza di condurre disposta nei confronti del ricorrente sul rapporto 12 luglio 2007, allestito dallo psicologo della circolazione __________. Il perito ha espresso il suo parere in base ad un ampio fascio di elementi di giudizio (esiti di un colloquio clinico, risultanze mediche e laboratoristiche, dati emergenti da test e questionari specialistici). Queste indagini non hanno tuttavia evidenziato alcuna dipendenza dall'alcol giusta l'art. 16d cpv. 1 lett. b LCStr, né un profilo etilistico della personalità o un eventuale craving. Il ricorrente ha praticamente superato tutti i test che gli sono stati propinati, sia quelli di tipo marcatamente psicologico, sia quelli maggiormente volti ad evidenziare un potus di stampo patologico. L'AUDIT, in particolare, ha fornito un risultato insignificante di 4 punti. Anche le analisi ematochimiche sono apparse nella norma, salvo un valore eccessivo di AST (solitamente sintomatico di un danno epatico), che il perito non ha comunque ritenuto di approfondire. A specifica richiesta, il medico curante ha dal canto suo comunicato di considerare il paziente abile alla guida sicura in base agli elementi oggettivi raccolti, non sussistendo peraltro sospetti atti a suffragare una valutazione diametralmente contraria. Di fronte a questo quadro - invero completato dai rilievi del medico incaricato del prelievo del sangue ordinato il 14 aprile 2007, il quale ha stabilito che RI 1 presentava un grado di inabilità alla guida irrilevante nonostante un'alcolemia di 1.79 g/kg (!) - il perito si è limitato ad evidenziare la chiara presenza di difese consapevoli, innalzate al momento della somministrazione dei test, atte ad influire sulla veridicità dei risultati ottenuti. Ne ha quindi concluso che per l'interessato non era possibile confermare la garanzia di una guida sicura, atteso che "la problematica critica appare essere determinata dall'interazione degli aspetti caratteriali con dei limiti nel controllo potorio. In realtà, la questione di fondo appare essere strutturalmente riconducibile al comune denominatore dei limiti dell'esercizio dell'autodisciplina. Ad aggravare i comportamenti nelle singole occasioni concorre poi inevitabilmente il livello di critica puntualmente attivato". Contrariamente ad altre perizie stilate dal medesimo specialista, ampiamente motivate ed attendibili, quella di cui trattasi manca di spiegazioni, puntuali e convincenti, circa le ragioni che hanno indotto il suo estensore a certificare un'inidoneità alla guida per dipendenza nonostante riscontri indagatori di segno prevalentemente favorevole all'interessato. Se il ricorrente è riuscito a falsare i risultati delle prove alle quali è stato sottoposto, occorreva illustrare nel dettaglio in che modo ciò è avvenuto, come agiscono le scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni inserite nei questionari ed esporre maggiormente le incongruenze nelle quali era caduto l'esaminato. Se il perito ha formulato la diagnosi sulla scorta di dati fondati sulla propria esperienza doveva esplicitarli. In assenza di tali chiarimenti le affrettate conclusioni peritali appaiono insostenibili e non possono essere accreditate. Siffatto verdetto - sia detto per chiarezza - non è minimamente influenzato dalla documentazione medico-psichiatrica prodotta dal ricorrente posteriormente all'inoltro dell'impugnativa. L'inidoneità alla guida che l'autorità cantonale ha ravvisato in capo alla sua persona non è infatti dovuta alla mancanza di attitudini psichiche giusta gli art. 14 cpv. 2 lett. b e 16d cpv. 1 lett. a LCStr, ma ad una presunta dipendenza dall'alcol che non trova riscontri sufficientemente affidabili nella perizia __________.

 

4.2. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati, che rendono l'insorgente inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore, non sono abbastanza comprovate. Il provvedimento di revoca a tempo indeterminato va quindi annullato siccome lesivo del diritto, ferma restando la possibilità di adottare nei confronti dell'insorgente una revoca di ammonimento commisurata secondo i criteri di cui all'art. 16 cpv. 3 LCStr. Di preferenza, al termine della procedura penale pendente, poiché se si dovesse accertare che il 14 aprile 2007 RI 1 ha guidato in stato di ebrietà, risulterebbe recidivo specifico e gli dovranno essere applicate le sanzioni minime previste dall'art. 16c cpv. 2 lett. c LCStr, accompagnate da rigide condizioni giusta l'art. 17 cpv. 2 LCStr.

 

 

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio impugnato e la risoluzione della Sezione della circolazione che esso ha tutelato.

Dato l'esito, non si preleva tassa di giustizia (art. 28 PAmm). L'accoglimento del gravame impone tuttavia l'assegnazione di congrue ripetibili al ricorrente, patrocinato da un avvocato iscritto nell'apposito registro, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 1 lett. c, 16 cpv. 1 e 3, 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. c, 16d cpv. 1 lett. b e cpv. 2, 17 cpv. 2, 3 LCStr; 33 cpv. 4 OAC; 10 LALCStr; 1, 18, 28, 43, 46, 61 e 62 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza la decisione 26 settembre 2007 (n. 4934) del Consiglio di Stato e la risoluzione 16 agosto 2007 della Sezione della circolazione sono annullate.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Lo Stato verserà al ricorrente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

;

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario