Incarto n.
52.2007.366

 

Lugano

31 ottobre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

 

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

 

 

statuendo sul ricorso 26 ottobre 2007 di

 

 

 

RI 1

RI 2

entrambi patrocinati dall' PA 1

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 10 ottobre 2007 (n. 5206) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 19 giugno 2007 del Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio della manodopera estera (UMOE), in materia di rifiuto di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;

 

 

richiamato l'art. 48 PAmm;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

che con decisione 19 giugno 2007 l'UMOE ha respinto la domanda della RI 1 di __________, volta a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro in favore del cittadino __________ RI 2 (1965) per occuparlo quale direttore responsabile con una retribuzione giornaliera di fr. 200.– lordi;

 

che l'autorità ha rilevato che tale genere di permesso è rilasciato prioritariamente ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea firmatari, insieme alla Confederazione Svizzera, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), e che una deroga a tale principio è data soltanto per la manodopera qualificata proveniente da altri Stati, sempre che motivi speciali lo giustificano, ciò che non era dato nella fattispecie;

 

che con giudizio 10 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2;

 

che, accertata la competenza dell'UMOE a emanare la decisione impugnata, il Governo ha ritenuto che la persona che la ditta intendeva assumere non avesse un diritto a ottenere un permesso di soggiorno sulla base dell'ALC e che non vi fossero "motivi speciali" definiti dall'art. 8 cpv. 3 OLS per ottenere una deroga a tale principio (motivi economici durevolmente rilevanti per il mercato del lavoro svizzero);

 

che alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione governativa è stato indicato che la stessa era definitiva;

 

che contro la predetta pronunzia governativa, la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo di accertare l'incompetenza dell'UMOE a decidere le domande volte a ottenere un permesso di dimora temporaneo per motivi di lavoro e, nel merito, di annullarla e di rilasciare loro il permesso richiesto;

 

che gli insorgenti ritengono che il Tribunale sia competente a decidere la vertenza sulla base dell'ALC, della Costituzione federale (art. 30 Cost) e cantonale (art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI ) e dell'art. 6 CEDU;

 

che, per il resto, i ricorrenti espongono argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito;

 

 

considerato,                   in diritto

 

che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso, immediatamente o dopo richiamo degli atti, può decidere di respingere il ricorso con breve motivazione, se lo stesso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che in materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con un ricorso ordinario al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS);

 

che il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale non è, di principio, ammissibile contro le decisioni concernenti i permessi di lavoro, dimora o di domicilio, salvo laddove un diritto all'ottenimento di simili permessi si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (art. 83 lett. c n. 2 LTF, RS 173.110, in vigore dal 1° gennaio 2007; DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii);

 

che, contrariamente a quanto assumono, gli interessati non possono prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo (120 giorni all'anno) per motivi di lavoro;

 

che non vi è infatti alcuna norma di diritto interno che dispone tale facoltà; nemmeno le misure di limitazione dell'effettivo degli stranieri contenute nell'OLS su cui è fondata la decisione impugnata conferiscono allo straniero il diritto di farsi rilasciare il permesso richiesto (RDAT I-1994 n. 56 pag. 136 seg.);

 

che non esiste inoltre alcun trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di __________ dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso;

 

che l'ammissibilità del gravame non può essere dedotta neanche dall’ALC, il quale disciplina il diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC);

 

che, sebbene sia cittadino __________ e dunque comunitario dal 1° gennaio 2007, RI 2 non può infatti invocare direttamente l'ALC in quanto la sua applicazione non è ancora stata estesa a questo Paese;

 

che egli non può prevalersi nemmeno a titolo derivato delle disposizioni del citato Accordo che regolano il ricongiungimento familiare (art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; art. 2 cpv. 2 OLCP) invocando il legame con sua moglie __________, cittadina __________, dal momento che ella è domiciliata in __________ e non intende trasferirsi nel nostro Paese;

 

che nemmeno il datore di lavoro, anche laddove invoca la garanzia della libertà economica, possiede un diritto a ottenere il rilascio di un permesso di dimora per una persona che intende assumere (DTF 114 Ia 307 consid. 2b e 3b);

 

che il richiamo degli insorgenti all'art. 77 cpv. 1 lett. a Cost TI è manifestamente inconferente, trattandosi di norma regolante la giurisdizione e non la competenza dei tribunali, che è stabilita dalle leggi (art. 80 Cost TI) le quali non prevedono nel caso specifico la competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

 

che, in siffatte circostanze, non risulta pertanto violato nemmeno l'art. 30 cpv. 1 Cost, secondo cui nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale;

 

che, infine, va rilevato che l'art. 6 CEDU non si applica alle contestazioni in materia di polizia degli stranieri (STF 2A.208/2001 del 12 ottobre 2001, consid. 4d e rif.);

 

che in esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame e non necessita di ulteriore disamina;

 

che tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti l'ALC e l'Allegato I; gli art. 83 lett. c n. 2 LTF; 3, 28, 48, 60 PAmm;

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico dei ricorrenti, in solido.

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

;

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario