Incarto n.
52.2007.372

 

Lugano

21 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 5 novembre 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 16 ottobre 2007 (n. 5353) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 agosto 2007 con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato;

 

 

viste le risposte:

-    13 novembre 2007 del Consiglio di Stato;

-    13 novembre 2007 della Sezione della circolazione;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il 4 settembre 2006 RI 1 è stato interrogato dal servizio antidroga della Polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta per reati legati alla LF sugli stupefacenti. Dopo aver dichiarato di non consumare droga dal 1999, il nominato è stato sottoposto ad un esame tossicologico con esito positivo. Invitato a chiarire la sua posizione, il 15 settembre seguente ha infine ammesso di far uso di cocaina da molti anni, ma in modo saltuario.

 

 

                                  B.   Informata di questi fatti, il 2 ottobre 2006 la Sezione della circolazione ha prospettato a RI 1 l'adozione di una misura amministrativa di revoca della licenza di condurre. Raccolte le osservazioni dell'interessato, con decisione 17 ottobre 2006 l'autorità cantonale gli ha imposto controlli medici settimanali per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, da un lato, e la sua idoneità alla guida, dall'altro. In risposta, l'interessato ha comunicato che gli esami richiesti sarebbero stati effettuati sotto la supervisione del medico di fiducia dr. __________ di __________.

 

 

                                  C.   A sua richiesta, il 9 gennaio 2007 RI 1 è stato sentito da una giurista della Sezione della circolazione. In tale occasione ha preannunciato che alcune analisi erano risultate positive agli oppiacei a causa dell'assunzione di un antidolorifico e che il giorno seguente sarebbe partito per un soggiorno in Tailandia della durata di due mesi. Di rimando, la sua interlocutrice gli ha fatto presente che non appena rientrato avrebbe dovuto sottostare ad un esame del capello.

Mediante certificato 12 gennaio 2007 il dr. __________ ha attestato che RI 1 aveva svolto esami regolari delle urine a partire dal 30 novembre 2006 e che i primi due controlli erano apparsi positivi agli oppiacei, poiché - stando alle dichiarazioni del paziente - egli aveva spontaneamente assunto farmaci contro il dolore contenenti codeina.

 

                                  D.   Il 14 marzo 2007 la Sezione della circolazione ha ingiunto a RI 1 di sottoporsi all'esame del capello onde fugare ogni dubbio circa un suo possibile consumo di sostanze stupefacenti nel corso degli ultimi sei mesi. L'interessato ha contestato l'ordine, ricordando che per adempiere le condizioni impostegli il 17 ottobre 2006 gli sarebbe bastato comprovare la sua astinenza dalla droga durante i due mesi trascorsi all'estero. Dopo uno scambio di corrispondenza sull'argomento, l'autorità cantonale ha accolto la richiesta di RI 1, che il 4 maggio 2007 si è sottoposto all'esame prescritto ed in seguito ha ottenuto i risultati dal laboratorio. Questi non sono però mai pervenuti alla Sezione della circolazione.

 

 

                                  E.   Preso atto della situazione e informata per telefono del fatto che l'esame del capello (1° segmento di 2.5 cm) aveva accertato un recente consumo di cocaina, il 23 agosto 2007 la Sezione della circolazione ha revocato la licenza di condurre di RI 1 a titolo preventivo e cautelativo sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché 11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 OAC, adducendo tra l'altro che l'interessato aveva disatteso le condizioni postegli, in particolare quella di effettuare l'esame tossicologico del capello. Nel contempo gli ha ordinato di sottoporsi a controlli delle urine per la durata di 12 settimane e di presentare al termine di questo periodo un certificato medico attestante l'esito degli esami e il suo grado di idoneità alla guida.

 

 

                                  F.   Con giudizio 16 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa presentata da RI 1.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto in sostanza che il provvedimento fosse giustificato dagli indizi di una dipendenza del ricorrente dal consumo di sostanze stupefacenti. Donde la conferma della querelata misura amministrativa, adeguata alle circostanze e imposta dalla necessità di preservare la sicurezza del traffico.

 

 

                                  G.   Contro tale giudizio governativo RI 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente alla misura di revoca adottata dalla Sezione della circolazione.

L'insorgente ha riproposto in sostanza le argomentazioni invano sottoposte all'autorità di ricorso di prime cure, ribadendo in pratica di aver seguito puntualmente tutte le indicazioni atte a comprovare la sua astinenza dal consumo di stupefacenti, compresa l'analisi del capello che l'autorità dipartimentale gli ha rimproverato di non aver eseguito. A mente del ricorrente, il risultato di questo esame, di cui si sarebbe persa ogni traccia, è stato negativo e ha confermato l'assenza di dipendenze da qualsivoglia sostanza stupefacente. Non esistono prove concrete circa un suo consumo di droga e non è mai stato colto alla guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. Nulla giustificherebbe il provvedimento cautelativo, sproporzionato e gravemente pregiudizievole, adottato nei suoi confronti sulla scorta di indizi inesistenti.

Quanto alle spese, la tassa di giudizio applicata dal Consiglio di Stato andrebbe posta a carico della Sezione della circolazione, che l'ha obbligato a ricorrere contro una decisione motivata in modo scarso ed erroneo. Anche i costi di eventuali ulteriori esami dovrebbero essere caricati allo Stato, visto che il ricorrente si è sottoposto a tutti gli esami richiesti con esito negativo e che i risultati dell'analisi del capello sono andati smarriti per motivi che non gli sono imputabili.

 

 

                                  H.   Il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione hanno proposto di respingere il gravame senza formulare particolari osservazioni.

 

 

                                    I.   In fase istruttoria il tribunale ha richiamato d'ufficio dal __________ una copia dell'analisi tossicologica del capello effettuata dal ricorrente il 4 maggio 2007. Il reperto ha evidenziato una positività alla cocaina (0.5 ng/mg capello) e alla benzoilecgonina, un metabolito della cocaina (0.2 ng/mg capello).

                                         Dei rilievi formulati in merito dal ricorrente si dirà - per quanto necessario - nel seguito.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr.

La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm).

Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della documentazione richiamata d'ufficio dal tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

 

 

                                   2.   In via preliminare, mette conto di evidenziare qualche dato di fatto e taluni comportamenti del ricorrente rilevanti per il giudizio.

                                         Interrogato nell'ambito di un'inchiesta di polizia, il 15 settembre 2006 RI 1 ha ammesso di consumare cocaina da diversi anni. Questa confessione è giunta solo dopo l'esperimento di un esame tossicologico, che ha evidenziato la presenza di cocaina nelle sue urine.

Venutane a conoscenza, con decisione 17 ottobre 2006 la Sezione della circolazione gli ha imposto controlli medici settimanali (frequenza dovuta alla corta permanenza nelle urine dei metaboliti della cocaina) per un periodo di tre mesi e la susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'assenza di una tossicomania, così come la sua idoneità alla guida. Il ricorrente non ha impugnato tale risoluzione, che è quindi passata in giudicato incontestata. Egli avrebbe pertanto dovuto sottostare ad un puntuale controllo settimanale durante tre mesi e non, come sembra sottintendere nei suoi ricorsi, a 12 esami ripartiti a piacimento.

Pur sapendo che il 10 gennaio 2007 si sarebbe assentato all'estero per un soggiorno di due mesi programmato da lungo tempo (vedi lettera 19 aprile 2007 RI 1/UGC), l'insorgente ha iniziato i controlli soltanto il 30 novembre 2006 ed il 9 gennaio 2007 si è presentato negli uffici della Sezione della circolazione, annunciando la positività a due delle sei analisi effettuate (a suo dire per l'assunzione di un antidolorifico contenente codeina), la sua imminente partenza e l'impossibilità di espletare tutti gli esami prescrittigli.

Una volta rientrato in Svizzera, l'autorità cantonale gli ha dunque imposto un'analisi del capello per accertare una sua eventuale assunzione di stupefacenti posteriormente al 9 gennaio 2007. Ne è nata una disputa sulla lunghezza del periodo (e di riflesso del capello) da controllare che qui non occorre rievocare nel dettaglio. Sta di fatto che il 4 maggio 2007 RI 1 si è sottoposto all'esame di 2.5 cm dei suoi capelli ed in seguito ha ricevuto dal laboratorio i risultati, formalmente indirizzati alla Sezione della circolazione. Quest'ultima non hai mai ottenuto il referto, ma è comunque venuta a conoscenza dell'esito dell'esame (positivo alla cocaina) interpellando per telefono un medico del laboratorio. Il che l'ha indotta a revocare a titolo preventivo la licenza di condurre del ricorrente in funzione degli indizi di una sospetta dipendenza dal consumo di stupefacenti emergenti dagli atti, rimproverandogli, peraltro a torto, di non essersi sottoposto all'esame del capello. Questo errore è stato corretto dal Consiglio di Stato, nella misura in cui ha tutelato il provvedimento di revoca solo per la sussistenza di seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato.

                                         Speculando sul fatto che gli esami tossicologici del capello fossero andati definitivamente smarriti al pari della copia in suo possesso, il ricorrente ha adito questo tribunale sostenendo in pratica (vedi punti 14, 17 e 18 del gravame) che tutte le prove alle quali si era sottoposto per ordine della Sezione cantonale non avevano mai dato risultato positivo a sostanze stupefacenti. Affermazione assolutamente infondata, poiché la copia dell'analisi tossicologica del capello effettuata dal ricorrente il 4 maggio 2007, che il tribunale ha ottenuto richiamandola d'ufficio dal __________, evidenzia con chiarezza un recente consumo di cocaina.

 

 

                                   3.   3.1. Le licenze hanno una durata illimitata e valgono per tutta la Svizzera. Per motivi particolari, esse possono essere limitate nella durata o nella validità o essere vincolate a condizioni speciali (vedi DTF 131 II 248 consid. 6, che istituisce in via giurisprudenziale i principi sanciti dall'or abrogato art. 10 cpv. 3 vLCStr), segnatamente all'esperimento di visite e/o esami medici (art. 11b cpv. 1 lett. a OAC). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LCStr le licenze e i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati, se non sono stati osservati le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare. A norma di legge, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato (art. 30 OAC).

 

3.2. Nel caso di specie, a seguito di una segnalazione da parte della polizia cantonale, il 17 ottobre 2006 la Sezione della circolazione ha imposto a RI 1 di sottoporsi a dei controlli settimanali delle urine allo scopo di stabilire la sua idoneità alla guida in relazione al consumo di sostanze stupefacenti. Il destinatario del provvedimento non ha contestato la suddetta decisione, ma ha iniziato i controlli solo il 30 novembre seguente e il 9 gennaio 2007 ha fatto sapere all'autorità cantonale da un lato che due delle sei analisi effettuate erano risultate positive agli oppiacei, e dall'altro che l'indomani sarebbe partito all'estero per due mesi. In quel momento, vi erano già tutte le premesse per revocargli la patente, a dipendenza del non certo incolpevole mancato ossequio degli obblighi che gli erano stati prescritti e dell'esito dei primi due esami eseguiti. L'insorgente non è stato infatti in grado di produrre alcuna ricetta medica per il __________ (farmaco B secondo la classificazione Swissmedic, soggetto quindi a prescrizione), che a suo dire avrebbe provocato la positività agli oppiacei emersa in occasione delle analisi svolte il 30 novembre e il 6 dicembre 2006.

 

 

                                   4.   La Sezione della circolazione ha nondimeno atteso che il ricorrente si sottoponesse all'esame del capello una volta rientrato dalla Tailandia e il 23 agosto 2007, appreso per telefono del risultato positivo di tale controllo, gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo in base agli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC. Con la decisione qui impugnata il Consiglio di Stato ha protetto il provvedimento stante la sussistenza di seri dubbi sull'idoneità alla guida dell'interessato.

 

                                         4.1. La misura preventiva adottata nei confronti del ricorrente sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr e 30 OAC si configura alla stregua di un mero provvedimento cautelare che l'autorità competente è tenuta ad adottare non appena sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di un conducente. Essa si differenzia nettamente dalle revoca di sicurezza della licenza di condurre a cagione di tossicomania disposte in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. c e 16d cpv. 1 lett. b LCStr. Contrariamente alla prima, queste ultime presuppongono infatti l'assodata esistenza di una dipendenza. Il Tribunale federale (DTF 127 II 122 consid. 3c) reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione. Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora per quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare allorquando una persona non è più in grado di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore, o se vi è un rischio importante che si ponga al volante sotto l'effetto pieno di queste sostanze stupefacenti (DTF 124 II 559 consid. 3d). In casi limite o nel dubbio, l'autorità cantonale è tenuta ad ordinare una perizia medica (STF 6A.26/2005 del 30 novembre 2005 e giurisprudenza ivi citata).

 

4.2. Preso atto del complesso degli accadimenti (cfr., riassuntivamente, il consid. 2 del presente giudizio), il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario confermare la decisione della Sezione della circolazione di revocare la licenza di condurre del ricorrente a titolo preventivo, imponendogli nel contempo controlli medici settimanali per la durata di 12 settimane e la presentazione di un certificato medico attestante per finire la sua idoneità alla guida.

Il giudizio regge alle critiche dell'insorgente, che non ha assolto con successo al primo periodo di controllo impostogli dalla Sezione della circolazione dopo aver saputo del suo consumo pluriennale di droga. Queste circostanze, assai preoccupanti, impongono che la situazione del ricorrente venga investigata con cura. Il fatto che per sua stessa ammissione abbia sniffato cocaina per anni - anche solo saltuariamente - e che sia risultato positivo a due esami delle urine ed alla prova del capello obbliga l'autorità cantonale ad approfondire ulteriormente l'intensità dell'indubbio rapporto che RI 1 intrattiene con gli stupefacenti e, all'occorrenza, le conseguenze di tale legame dal profilo della capacità alla guida. Nel frattempo, ricorrendo senz'ombra di dubbio le premesse di cui all'art. 30 OAC, va estromesso dalla circolazione a titolo preventivo nel preminente interesse della sicurezza del traffico e a prescindere dall'assenza di reati riconducibili alla guida di veicoli a motore sotto l'influsso di droga.

Alla luce della giurisprudenza federale dinanzi evocata, occorre quindi che si assumano informazioni sulle abitudini dell'interessato e si accerti il grado di assiduità del suo consumo di cocaina tramite regolari controlli delle urine. La dipendenza dalla droga può essere infatti assodata in base a conclusioni fondate sulla presenza di tracce di stupefacenti nell'urina e, di regola cumulativamente, sui dati scientifici basati sull'esperienza corroborati da constatazioni mediche effettuate sul soggetto stesso. A tale scopo, l'autorità competente può imporre controlli medici come quelli in discussione sulla scorta degli art. 14 LCStr e 11b lett. a OAC. Nel caso in cui i controlli dovessero dare esiti sostanzialmente negativi, non occorreranno ulteriori investigazioni. Viceversa, qualora dovesse risultare un consumo che trascende l'occasionalità riconosciuta a fatica dal ricorrente, bisognerà valutare la dipendenza dalla droga, rispettivamente la sua idoneità alla guida, con un'appropriata perizia specialistica.

                                         Posto che ogni caso deve essere valutato singolarmente e che quello all'esame merita una sorta di indagine preliminare, questo tribunale, al pari dell'autorità di ricorso di prime cure, ritiene in conclusione che le misure adottate dalla Sezione della circolazione non prestino il fianco a critiche. Esse si avverano mezzo appropriato e non particolarmente incisivo per raccogliere dati utili nel contesto di un processo inteso a determinare se sussistono ancora le condizioni legali per il rilascio della licenza di condurre dell'insorgente.

 

 

                                   5.   Il ricorrente invoca la necessità di condurre veicoli a motore per poter svolgere la propria attività professionale di giardiniere. Tale esigenza può tuttavia essere esaminata soltanto nell'ambito di una misura a scopo di ammonimento (cfr. art. 16 cpv. 3 LCStr). Non viene per contro tenuta in considerazione in vista dell'adozione di un provvedimento di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente in merito all'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi, Friborgo 1982, pag. 195). In un contesto come quello di cui trattasi, si avvera dunque improponibile.

 

 

                                   6.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese, come già accaduto a giusto titolo in prima istanza, sono poste a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 16d LCStr; 11b, 30 e 33 OAC; 10 LALCStr; 13, 18, 21, 28, 43 e 46 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico del ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario