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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 6 novembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 16 ottobre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5331) che annulla la licenza edilizia 5 ottobre 2006 rilasciata dal municipio di Minusio all'insorgente per l'edificazione di due case contigue in località Liscee (part. 2245); |
viste le risposte:
- 13 novembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 23 novembre 2007 del municipio di Minusio;
- 11 dicembre 2007 di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Il 24 febbraio 2006 il ricorrente RI 1 ha chiesto al municipio di Minusio il permesso di costruire due case d'abitazione contigue su un terreno (part. 2245), situato in località Liscee, a monte di via Mondacce, nella zona residenziale R2b.
Alla domanda si sono opposti due vicini, fra cui CO 1, proprietari di una casa d'abitazione (part. 4063) situata ad ovest del fondo del ricorrente, i quali hanno contestato l'intervento da diversi punti di vista, successivamente ripresi e sviluppati davanti alle istanze di ricorso.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 5 ottobre 2006 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.
b. Con giudizio 6 febbraio 2007 il Consiglio di Stato ha annullato la predetta licenza, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dagli opponenti CO 1.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che le due case, costruite in contiguità, violassero la distanza tra edifici prescritta dall'art. 3 delle norme di attuazione del nuovo PR, che non prevedono la possibilità di edificare in contiguità. In merito alle contestazioni sollevate dagli insorgenti a proposito della stabilità del muro di sostegno che era già stato costruito a valle del fondo dedotto in edificazione in base ad una precedente licenza, il Consiglio di Stato ha rilevato che il municipio avrebbe semmai dovuto prendere i provvedimenti atti ad eliminare il pericolo.
c. Con sentenza 17 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio, rinviando gli atti all'istanza inferiore affinché, completati gli accertamenti, si pronunciasse nuovamente sul ricorso inoltratogli dai vicini opponenti.
Questo tribunale ha anzitutto ritenuto che le case potessero sorgere in contiguità senza rispettare alcuna distanza. Non ha tuttavia potuto ripristinare la licenza poiché i piani non permettevano di stabilire concretamente se l'altezza del terrapieno sorretto dal muro di cui si è appena detto fosse parzialmente da aggiungere a quella degli edifici sovrastanti. Le obiezioni sollevate dagli opponenti in relazione alla stabilità di questo manufatto sono state disattese in quanto considerate esulanti dai limiti della vertenza.
B. Esperiti gli accertamenti richiesti, con decisione 16 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha nuovamente annullato il permesso di costruzione, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini opponenti.
Disattese le censure d'ordine sollevate dagli insorgenti, il Governo ha anzitutto ritenuto che la licenza fosse da annullare. Anzitutto perché il municipio avrebbe omesso di verificare in via peritale la stabilità del terreno, messa in dubbio dai cedimenti del muro di sostegno. In secondo luogo, perché parte della costruzione supererebbe di m 0.22 l'altezza massima prescritta dall'art. 39 NAPR. Da ultimo, perché il sistema che accatasta i veicoli parcheggiati (Varioparker), previsto dal progetto inoltrato, non sarebbe conforme alle norme VSS richiamate dalle NAPR. Non mancherebbe soltanto un posteggio, ma tre.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza accordatagli sia ripristinata.
L'insorgente rimprovera anzitutto al Consiglio di Stato di non essersi attenuto ai motivi posti a fondamento del giudizio di rinvio, esaminando le censure relative alla stabilità del fondo dopo che il tribunale aveva escluso che la licenza potesse essere negata per questo motivo. Il superamento dell'altezza massima sarebbe minimo. Annullando la licenza per questo motivo, il Governo avrebbe violato l'autonomia comunale. Il sistema Varioparker non sarebbe affatto contrario alle norme VSS, che sono semplici raccomandazioni. La licenza non potrebbe essere negata per l'insufficiente numero di posteggi. Semmai andrebbe aumentato il contributo sostitutivo già imposto per il posteggio mancante.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Il municipio si rimette invece al giudizio del tribunale.
Considerato, in diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, beneficiario della licenza annullata, è certa (art. 43 PAmm).
L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica annessa alla domanda di costruzione. Le prove (documenti, testimoni, perizia, interrogatorio delle parti), di cui i resistenti chiedono genericamente l'assunzione non sono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2. Stabilità del terreno
2.1. Giusta l’art. 24 LE, sono vietate costruzioni sopra terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità o esposti a pericoli particolari, come valanghe frane o inondazioni.
I terreni che non offrono sufficienti garanzie di salubrità o di sicurezza sono di regola esclusi dalla zona edificabile. Per i terreni inseriti nel perimetro edificabile sussiste invece una presunzione di idoneità all'edificazione. L'inserimento di un fondo nella zona edificabile presuppone infatti che l'assenza di particolari pericoli risulti esclusa già in sede di pianificazione. La presunzione di idoneità all'edificazione derivante dall'inserimento del fondo nel perimetro edificabile non è comunque irreversibile. Anche all'interno di questo perimetro, in presenza di particolari circostanze, l'autorità può esigere che l'istante in licenza dimostri attraverso adeguate perizie che il terreno, non è esposto a pericoli atti a giustificare un divieto di edificazione per motivi di polizia (art. 11 cpv. 3 RLE; RDAT 1991 I n. 38; Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 24 LE, n. 1009). L'esigenza di particolari studi deve essere resa plausibile dall'autorità, che non può comunque pretendere la prova di un fatto negativo, ma soltanto la dimostrazione dell'esistenza di sufficienti condizioni di sicurezza, in quanto riferite al fondo e non alla conformità dell'opera con le regole dell'arte edilizia. La licenza edilizia accerta invero soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE). L'obbligo di progettare e di realizzare gli edifici, gli impianti ed ogni altra opera secondo le regole dell'arte, sancito dall'art. 30 cpv. 1 RLE, non impone all'autorità di verificare in sede di rilascio della licenza che la costruzione rispetta anche tali prescrizioni.
2.2. Nel caso concreto, il municipio non ha
ritenuto che il cedimento riscontrato nel muro di sostegno edificato a valle
delle
part. 4063 e 2245 giustificasse l'inoltro di una perizia geotecnica che
accertasse la stabilità del terreno e l'assenza di particolari pericoli
suscettibili di pregiudicarne l'edificabilità.
Con il primo giudizio, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente condiviso questa deduzione, respingendo le obiezioni sollevate dagli opponenti in relazione alla stabilità del muro di sostegno. Questo tribunale, nella precedente sentenza di rinvio, ha a sua volta ritenuto che tali obiezioni, in quanto riferite ad un manufatto già autorizzato, esulassero dai limiti della lite, che aveva per oggetto soltanto l'edificazione delle case a monte del muro.
Prendendo lo spunto dal cedimento del muro, nel secondo giudizio il Consiglio di Stato ha invece ritenuto che il municipio avesse disatteso l'art. 24 LE, omettendo di esigere una perizia geotecnica che dimostrasse l'assenza di pericoli. Il ricorrente rimprovera al Governo di aver disatteso l’art. 65 cpv. 3 PAmm, scostandosi dalle indicazioni vincolanti, contenute nella sentenza con cui questo tribunale gli ha rinviato la causa per nuova decisione.
L'eccezione può rimanere indecisa, poiché la perizia luglio 2006 del __________ (__________) fuga comunque ogni dubbio sull'edificabilità del fondo. La perizia, allestita da un professionista competente e qualificato, strutturata e formulata in modo logico e convincente, giunge alla chiara ed inequivocabile conclusione che il progetto di costruzione ed i previsti intagli nel terreno sono fattibili a condizione di rispettare le raccomandazioni elencate nella presente relazione, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione degli intagli con ancoraggi passivi e se necessario con calcestruzzo proiettato e rete (pag. 15). Non v'è alcun motivo plausibile per scostarsi dalle conclusioni del perito.
A torto, il Consiglio di Stato, manifestamente a digiuno di conoscenze tecniche specifiche, sembra reputarle inattendibili, poiché sarebbero silenti sulla spinta generata dalle nuove costruzioni sul muro a valle. I cedimenti, la spinta della roccia e la stabilità degli strati rocciosi sono stati adeguatamente valutati dal perito, che ha rilevato come la costruzione appoggi interamente sulla roccia e come non sia atta a compromettere la stabilità degli strati rocciosi sottostanti, poiché il suo peso è inferiore a quello del materiale asportato con lo scavo (pag. 13). La sicurezza del fondo in quanto tale per rapporto alla prevista edificazione risulta dunque ampiamente comprovata.
Su questo punto, il giudizio governativo non può di conseguenza essere confermato.
3. Altezza
3.1. L'altezza degli edifici è misurata a partire dal terreno sistemato sino al filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto (art. 40 cpv. 1 LE). La sistemazione del terreno può essere ottenuta mediante escavazione del pendio o mediante formazione di un terrapieno, il cui sviluppo verticale è computato sull'altezza dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (art. 41 LE).
Nella zona, l'altezza massima degli edifici è limitata a m 7.50.
3.2. Le due case contigue in esame verrebbero incassate nel pendio in modo tale che il piede della facciata a valle (sud) verrebbe a trovarsi ad una quota inferiore a quella del terreno naturale (cfr. sezioni A-A e C-C). L'altezza delle sistemazioni del terreno previste a valle degli edifici non va dunque aggiunta a quella della facciata fuori terra. Da questo particolare profilo, le deduzioni del Consiglio di Stato vanno esenti da critiche.
L'accesso pedonale all'abitazione est risulterebbe parzialmente scavato in trincea. Il portico d'ingresso, situato al piano interrato, è progettato alla quota di m 281.72 s/m. Il terreno naturale antistante il lato rivolto verso valle di questo portico si situa ad una quota di circa m 0.80 più alta (ca. 282.50 s/m.), mentre il terrapieno che verrebbe realizzato verso valle risulterebbe posto ad una quota di circa m 0.60 più alta (ca. m 282.30 s/m.).
La sezione C-C del progetto colloca dal canto suo il filo superiore della gronda dello spiovente rivolto verso valle (raffigurato in nero) ad una quota di m 7.50 più alta di quella del terrapieno. L'altezza dell'edificio è dunque conforme al diritto.
A torto il Consiglio di Stato vi ha ravvisato una violazione di legge, ritenendo che il terrapieno antistante il lato rivolto verso valle del portico non potesse essere presa in considerazione siccome posta davanti ad una porta finestra e che pertanto lo sviluppo verticale dell'edificio fosse da misurare a partire dal livello del piano interrato (m 281.72 s/m.) sino a quella (m 289.44 s/m.) della gronda raffigurata in grigio sulla sezione C-C. Queste deduzioni sono soltanto il frutto di un'erronea lettura dei piani abbinata ad un'imprecisione del piano della facciata sud, che raffigura un' apertura del portico leggermente più alta (ΔH: + m 0.30) di quella risultante dalla sezione C-C. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il terrapieno in questione non è infatti posto davanti ad una porta finestra, ma davanti ad un portico situato ad un livello leggermente inferiore a quello del terreno naturale (ΔH: - m 0.60). Anche se largo meno di 3.00 m, questo terrapieno può senz'altro fare stato quale terreno sistemato ai fini della misurazione dell'altezza, poiché si situa ad una quota inferiore a quella del terreno naturale. Diversamente, basterebbe eliminarlo e misurare l'altezza dal livello del terreno naturale: con l'inevitabile conseguenza che l'altezza dell'edificio risulterebbe addirittura inferiore a quella indicata dai piani.
Anche dal profilo delle altezze le conclusioni alle quali è pervenuto il Consiglio di Stato non possono essere condivisa.
4. Posteggi
4.1. Giusta l’art. 65 NAPR, ogni nuova costruzione deve essere dotata di un numero di posteggi adeguato al fabbisogno indotto dalla relativa destinazione, dimensionati secondo le norme VSS 640, 603a, 640, 605a UPPS (VSS). Per abitazioni è prescritto un posteggio per appartamento, ritenuto un minimo di un posteggio ogni 100 mq o frazione superiore a 50 mq di SUL (cpv. 1 lett. a).
Quando la formazione di posteggi risulta oggettivamente impossibile, soggiunge la norma, nelle zone R2a, il municipio impone ai proprietari un contributo sostitutivo di fr. 5'000.- per ogni posteggio mancante.
4.2. Nel caso concreto, la SUL delle due abitazioni (mq 217 + 218) esige l'approntamento di 4 posteggi. Il progetto prevede di far capo ad una piccola caverna, scavata nella roccia lungo via Mondacce, nella quale sono già ubicati due posti auto della casa dei vicini, qui resistenti. Per mancanza di spazio, il progetto prevede di installarvi due impianti meccanici per accatastare le auto a due a due (sistema Varioparker). Il municipio ha rilasciato la licenza subordinandola al pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 5'000.- per il posteggio, che, considerate le ridotte dimensioni della caverna, continuerebbe sempre ancora a mancare.
Il Consiglio di Stato ha annullato la licenza, ritenendo in sostanza che l'impianto per accatastare i veicoli non rispondesse alle norme VSS in quanto comporta manovre di spostamento dei veicoli che verrebbero effettuate sul campo stradale.
La deduzione sfugge alle critiche del ricorrente. Prescindendo dalla questione dell'ammissibilità di questi impianti dal profilo delle norme VSS, è invero innegabile che non possono essere considerati conformi a tali prescrizioni nella misura in cui, durante la manovra di estrazione del veicolo collocato sul piano rialzato, costringono il veicolo posto sul piano inferiore a stazionare temporaneamente sul campo stradale. D'altro canto, non è per nulla dimostrato che la realizzazione effettiva dei posti auto mancanti mediante ampliamento della caverna sia oggettivamente impossibile, ovvero ragionevolmente inesigibile. Lo spazio necessario per realizzare almeno altri due posti è disponibile, mentre dal profilo dei costi, indirettamente desumibili da quelli (fr. 100'000.-) preventivati dalla domanda di costruzione inoltrata nel 2004 per lo scavo in roccia dei tre posteggi già realizzati, una spesa valutabile in circa fr. 30'000.- per posto auto non può essere ritenuta eccessiva. Tanto meno se la si raffronta ai costi preventivati per la costruzione delle due case (ca. 1.85 mio) ed alla situazione concreta dei luoghi immediatamente circostanti, caratterizzata dalla mancanza di spazi pubblici utilizzabili per lo stazionamento di veicoli.
5.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche se soltanto l'ultimo dei tre motivi ritenuti dal Consiglio di Stato per annullare la licenza regge alla critica, il ricorso va dunque respinto.
Le contestazioni sollevate dai resistenti con riferimento alle opere murarie previste lungo il confine tra fondi delle parti possono restare indecise. Al riguardo è sufficiente segnalare che eventuali difformità potrebbero molto verosimilmente essere corrette mediante l'imposizione di adeguate clausole accessorie della licenza.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 40, 41 LE; 39, 65 NAPR di Minusio; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 3'000.- ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario