Incarto n.
52.2007.379

 

Lugano

16 gennaio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sul ricorso 7 novembre 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinato da: PA 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5491) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 27 settembre 2007 con cui il municipio di Savosa gli ha negato la licenza in sanatoria per una terrazza costruita in modo difforme dal progetto approvato e gli ha ordinato di rettificare il manufatto realizzato abusivamente;

 

 

viste le risposte:

-    21 novembre 2007 del Consiglio di Stato;

-    30 novembre 2007 del municipio di Savosa;

-      5 dicembre 2007 del Dipartimento del territorio (UNP);

 

 

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

 

                                  A.   Il ricorrente RI 1 è proprietario di una casa d'abita-zione unifamiliare (part. 630), situata a Savosa, a monte della strada cantonale che conduce a __________, su un terreno in pendio, sistemato a terrazzi con muri di sostegno ed elementi prefabbricati.

All'inizio del 2005, il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di costruire davanti a casa, a pianterreno, una terrazza con pianta a forma di trapezio, sporgente in parte sul pendio sottostante.

Il 5 aprile 2005 il municipio gli ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione, imposta dalla CBN, che la terrazza avesse una pianta rettangolare in modo che il parapetto risultasse parallelo, anziché obliquo rispetto alla facciata rivolta verso valle dell'edificio retrostante.

RI 1 non si è attenuto alla condizione impostagli ed ha realizzato una terrazza a forma di trapezio, con il parapetto obliquo. L'unica differenza rispetto al progetto inoltrato è costituita da due rientranze a forma semicircolare realizzate in corrispondenza degli angoli esterni della terrazza. Il 9 maggio 2006, quando ormai era stata gettata la soletta in calcestruzzo, il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori.

 

 

                                  B.   All'inizio di luglio del 2006, RI 1 ha inoltrato al municipio una domanda di costruzione in sanatoria per il manufatto realizzato in modo difforme rispetto alla licenza accordatagli. In sede di preavviso cantonale, l'UNP ha ritenuto che l'opera potesse essere considerata deturpante qualora fosse stata eliminata la vegetazione messa a dimora a valle della terrazza allo scopo di occultare il vespaio sottostante.

Con decisione 27 settembre 2007 il municipio ha negato la licenza in sanatoria, ritenendo che la terrazza formasse con i muri di sostegno sottostanti un unico corpo edilizio, la cui altezza andrebbe sommata a quella dell'edificio sovrastante, siccome arretrato meno di 12 m dal parapetto del manufatto. Disattesa sarebbe pure la distanza minima da confine. Con lo stesso provvedimento, l'autorità comunale ha quindi ordinato al ricorrente di rettificare il manufatto come al progetto approvato.

                                  C.   Con giudizio 23 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.

Facendo proprie le tesi del municipio, il Governo ha in sostanza ritenuto che la terrazza costituisse un edificio vero e proprio, tenuto a rispettare le distanze dal confine, la cui altezza andrebbe sommata a quella della sovrastante casa d'abitazione, siccome arretrata meno di 12 m dal parapetto del manufatto abusivo.

Conforme al diritto, in quanto rispettoso del principio di proporzionalità, sarebbe pure l'ordine di rettifica, impartito dal municipio all'insorgente.

 

 

                                  D.   Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa decisione municipale.

L'insorgente contesta che la terrazza possa essere considerata alla stregua di un edificio. Essa costituirebbe un semplice manufatto accessorio, la cui altezza non andrebbe computata su quella della sovrastante costruzione principale. Non si tratterebbe in particolare di una costruzione a gradoni. Le distanze dal confine prescritte per gli edifici sarebbero inapplicabili.

L'ordine di demolizione, conclude, sarebbe inoltre sproporzionato. Al massimo si giustificherebbe una sanzione pecuniaria.

 

 

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio, senza formulare particolari osservazioni.

L'UNP conferma le sue perplessità in ordine alla conformità dell'intervento con le prescrizioni del DLBN.

 

 

Considerato,                  in diritto

 

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

 

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalla documentazione fotografica. Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare dunque atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.

 

 

2.2.1. Secondo l'art. 40 cpv. 1 LE, l'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Per edifici contigui, soggiunge la norma (cpv. 2), l'altezza è misurata per ogni singolo edificio; analogamente si procede per costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12 m.

Da quest'ultima disposizione, disciplinante l'altezza delle costruzioni a gradoni, discende che l'altezza dei singoli corpi è di principio cumulata, nel senso che l'altezza delle parti arretrate viene riportata su quella della facciata più a valle. Si prescinde dal cumulo soltanto se la facciata a valle del gradone superiore risulta arretrata di almeno 12 m da quella del gradone sottostante. La norma è essenzialmente volta a contenere l'estensione di edifici terrazzati, a forma modulare, che in sua assenza potrebbero altrimenti svilupparsi a dismisura sui terreni in pendio, a scapito del paesaggio.

Con il termine di corpo o gradone si intende per principio un edificio, ovvero una costruzione comprendente spazi chiusi, destinati a proteggere persone o cose. Non sono invece presi in considerazione come corpi computabili sull'altezza secondo il particolare criterio di misurazione dell'art. 40 cpv. 2 LE, le opere di sistemazione del terreno mediante terrapieni e muri di sostegno sulle quali insistono le costruzioni a gradoni (RDAT II-1996 n. 35 consid. 4; STA 52.2007.67 consid. 4.1.). L'altezza di queste opere è infatti disciplinata dall'art. 41 LE, che impone di computare il loro sviluppo verticale con quello dell'edificio sovrastante soltanto nella misura in cui supera il limite d'altezza di m 1.50 dal terreno naturale (cpv. 1) ad una distanza di 3.00 m dal piede della facciata (cpv. 2).

 

2.2. Nel caso concreto, il controverso manufatto è costituito da un palco in calcestruzzo, a pianta trapezoidale, che si affaccia, sorretto da pilastri, sul pendio compreso tra la casa del ricorrente e la sottostante strada cantonale. Priva di destinazione abitativa o lavorativa e posta al servizio della casa d'abitazione, dal profilo funzionale il manufatto è assimilabile ad una costruzione accessoria. Dal profilo dell'ingombro può invece essere ricondotto ad un terrazzamento. Non essendo destinata a proteggere persone o cose dalle intemperie, l'opera in discussione non è comunque un edificio. In nessun caso può essere considerata alla stregua di un corpo formante parte integrante di una costruzione a gradoni. La sua altezza non può pertanto essere aggiunta a quella dell'edificio sovrastante in applicazione del particolare criterio di misurazione sancito dall'art. 40 cpv. 2 LE. L'altezza di questo manufatto potrebbe essere addizionata a quella della costruzione sovrastante soltanto nella misura in cui superasse il limite di m 1.50 dal terreno naturale ad una distanza di m 3.00 dal piede della facciata (art. 41 LE). Tale ipotesi tuttavia non si verifica, poiché a questa distanza l'altezza della terrazza dal terreno naturale è sensibilmente inferiore al limite suddetto.

Ne discende che dal profilo dell'altezza la terrazza in discussione non viola il diritto. La tesi del municipio di cumulare le altezze dei vari muri di sostegno esistenti sul pendio con quella della casa d'abitazione non può essere accreditata. Non si può in particolare ammettere di far capo alle norme che stabiliscono i criteri di misurazione dell'altezza delle costruzioni a gradoni al fine di sopperire alla mancanza di disposizioni volte a regolare l'edificazione dei muri di sostegno.

 

 

                                   3.   La terrazza è conforme al diritto anche dal profilo delle distanze. In quanto assimilabile ad una costruzione accessoria, essa rispetta infatti anche la distanza minima dal confine (m 1.50) prescritta dall'art. 8 cpv. 8 NAPR.

 

 

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la decisione municipale impugnata e quella governativa che la conferma, siccome lesive del diritto. Gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci all'insorgente la licenza richiesta, subordinandola semmai, come suggerisce l'UNP, ad opportune condizioni di natura estetica volte a mascherare lo spazio vuoto sottostante la terrazza. Resta riservata all'autorità comunale la facoltà di eventualmente promuovere un procedimento contravvenzionale a carico del ricorrente.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune secondo soccombenza.

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 40, 41, 43 LE; 8, 37 NAPR di Savosa, 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.           la decisione 23 ottobre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5491) e la decisione 27 settembre 2007 del municipio di Savosa sono annullate;

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio di Savosa affinché rilasci all'insorgente la licenza richiesta subordinandola semmai ad opportune condizioni di natura estetica, volte a mascherare lo spazio vuoto sottostante la terrazza.

 

 

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di Savosa rifonderà all'insorgente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario