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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 24 novembre 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 6 novembre 2007 del Consiglio di Stato (n. 5692) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 agosto 2007 con cui il municipio di Muzzano gli ha negato la licenza edilizia per formare un deposito di terra vegetale in località Ponzana (part. 835); |
viste le risposte:
- 7 dicembre 2007 delle CO 2;
- 11 dicembre 2007 del Consiglio di Stato;
- 20 dicembre 2007 del municipio di Muzzano;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. Dando seguito ad analoga sollecitazione, l'11 giugno 2007 il ricorrente RI 1 ha inoltrato al municipio di Muzzano una domanda di costruzione in sanatoria per un deposito di terra vegetale, destinato alla sua ditta di scavi, trasporti e fornitura di materiale, che aveva formato su un terreno (part. 835), situato a lato di via ai Mulini in località Ponzana, nella zona per inserimenti di industria leggera (J2) del PR. Nella relazione tecnica, l'istante osservava che il fondo era già stato utilizzato a scopo di deposito da imprese di costruzione che l'avevano locato in precedenza.
b. Alla domanda si sono opposte le CO 2 (__________), proprietarie di un fondo adiacente (part. 80), obiettando che il deposito si poneva in contrasto il divieto di formare depositi a cielo aperto sancito dall'art. 39 lett. m NAPR.
Raccolto l'avviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 agosto 2007 il municipio ha respinto la domanda, ritenendola contraria al divieto in questione.
B. Con giudizio 6 novembre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da RI 1.
Il Governo ha in sostanza condiviso la tesi dell'autorità comunale. Il preesistente uso del fondo a scopo di deposito di imprese di costruzione, tollerato dal municipio, sarebbe irrilevante. Non sussisterebbe inoltre alcuna disparità di trattamento per rapporto ai depositi di altre aziende insediate da anni nella zona.
C. Contro il predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e che la licenza gli venga rilasciata.
L'insorgente ripropone e sviluppa ulteriormente in questa sede le censure sollevate senza successo davanti al Consiglio di Stato. Sottolinea in particolare che la zona è costellata da depositi a cielo aperto di altre ditte e che il fondo in esame era già utilizzato da almeno 40 anni come deposito di imprese di costruzione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio e le __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell'insorgente, istante in licenza, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle planimetrie e dalle fotografie prodotte. Il sopralluogo richiesto dall'insorgente non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per lo stesso motivo, va esente da critiche la valutazione anticipata negativa operata dal Consiglio di Stato circa la rilevanza della prova richiesta. I fatti salienti non sono peraltro contestati.
2. 2.1. L'art. 39 NAPR riserva la zona J2, qui in esame, agli inserimenti (recte: insediamenti) di industria leggera, ovvero alla costruzione di edifici destinati alla produzione industriale leggera, poco molesta (cfr. lett. a). Nell'evidente intento di contenere l'impatto di questi insediamenti sull'ambiente, in particolare sul paesaggio, la lett. m della norma vieta la realizzazione di aree di deposito a cielo aperto.
Il divieto è formulato in termini chiari, che non lasciano spazio ad interpretazioni riduttive. Depositi di materiali, macchinari ed attrezzature non racchiusi in edifici sono per principio vietati, indipendentemente dal fatto che materiali e macchinari siano utilizzati nell'ambito di processi produttivi.
2.2. Il deposito a cielo aperto di ingenti
quantitativi di terra vegetale, realizzato senza permesso dall'insorgente sul
fondo in
esame, si pone in contrasto manifesto ed insanabile con il divieto sancito
dall'art. 39 lett. m NAPR.
Da questo profilo, è evidente che non può essere autorizzato.
2.3. Invano si richiama l'insorgente al principio della parità di trattamento, rilevando che l'intera zona è costellata da depositi a cielo aperto di materiali e macchinari di imprese di costruzione o d'altro genere. Questi stabilimenti aziendali, fra i quali va annoverato anche quello del ricorrente, sono preesistenti all'entrata in vigore del PR. Non risulta invero che siano stati autorizzati successivamente. Nemmeno il ricorrente lo sostiene.
Il confronto è dunque improponibile, poiché gli insediamenti ai quali il ricorrente fa riferimento versano in una situazione giuridicamente diversa dalla sua, siccome posti al beneficio della tutela delle situazioni acquisite (art. 26 Cost. fed.; art. 72 LALPT).
2.4. Parimenti, non giova all'insorgente richiamarsi al fatto che in passato il fondo in discussione sarebbe già stato utilizzato a scopo di deposito da parte di imprese di costruzione che l'avrebbero avuto in locazione. A prescindere dal fatto che l'uso anteriore non è minimamente dimostrato, non si può comunque ignorare che, aderendo alla richiesta del municipio di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, il ricorrente ha implicitamente ammesso che la formazione di un deposito di terra vegetale sul fondo soggiaceva comunque all'obbligo del permesso di costruzione, sia che lo si configuri come nuova utilizzazione, sia che vi si ravvisi un cambiamento di destinazione. Se si fosse trattato della semplice continuazione di un uso legittimamente preesistente, l'insorgente non avrebbe infatti inoltrato alcuna domanda di costruzione.
2.5. Il fatto che il fondo potrà essere in futuro oggetto di espropriazione non è per nulla atto a legittimare il rilascio di un permesso a titolo precario.
3. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 NAPR di Muzzano; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).
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4. Intimazione a: |
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario