Incarto n.
52.2007.407

52.2007.408

 

Lugano

13 dicembre 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

 

segretario:

Leopoldo Crivelli

 

 

statuendo sui ricorsi 26 novembre 2007 della

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

le decisioni 15 novembre 2007 del CO 1 che annullano i concorsi ad invito indetti per lo spurgo di due campi d'inumazione dei cimiteri di __________ e di __________;

 

 

viste le risposte 7 dicembre 2007 del CO 1;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che con scritti del 2 agosto 2007 il CO 1 ha invitato quattro ditte del ramo, fra cui la ricorrente RI 1 (RI 1), ad inoltrare entro il 5 settembre 2007 delle offerte per lo spurgo del campo d'inumazione n. 90 del cimitero di __________, rispettivamente di un altro campo del cimitero di __________;

 

che gli inviti si limitavano ad elencare in dettaglio le prestazioni messe a concorso, nonché le date d'inizio dei lavori;

 

che le quattro ditte interpellate hanno inoltrato le rispettive offerte, che il 5 settembre 2007 sono state aperte in seduta pubblica;

 

che con decisioni del 15 novembre 2007 il municipio ha annullato i concorsi, rilevando di aver omesso di fissare i criteri d'aggiudicazione;

 

che contro le predette decisioni la RI 1, che aveva inoltrato le offerte a miglior mercato, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che siano annullate e che le commesse le siano aggiudicate;

 

che all'accoglimento dei ricorsi si oppone il municipio, rilevando che la mancata, preventiva definizione di qualsiasi criterio d'aggiudicazione gli impedisce di effettuare un confronto oggettivo fra le offerte;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

 

                                         che in quanto partecipante alle gare alle quali è stata invitata la ricorrente è sicuramente legittimata ad impugnare le decisioni con cui il committente ha risolto di interrompere la procedura d'aggiudicazione (art. 43 PAmm);

 

                                         che i ricorsi, tempestivamente proposti contro decisioni impugnabili (art. 37 lett. d LCPubb), sono dunque ricevibili in ordine;

 

                                         che le impugnative aventi per oggetto decisioni analoghe possono essere decise con un unico giudizio sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

 

                                         che giusta l'art. 34 LCPubb, in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute (cpv. 1); esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento (cpv. 2);

 

                                         che la norma limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile; con questa norma, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.);

 

                                         che l'art. 34 LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura; l'art. 55 RLCPubb/CIAP specifica tuttavia che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o viene a mancare il principio della concorrenza, (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale; oppure (d) quando le offerte valide presentate superano manifestamente il limite dei crediti allocati; l'elenco dei motivi non è esaustivo;

 

                                         che suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.); semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (STA 52.2003.115);

 

                                         che l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura;

 

che secondo l’art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un’offerta entro un termine adeguato;

 

che, contrariamente a quanto assume l'insorgente, la dispensa dalla pubblicazione del bando non esime il committente dall'obbligo di definire preventivamente le regole della gara, fissando in particolare i criteri e/o sottocriteri di aggiudicazione in ordine di importanza, con la relativa ponderazione e la scala e/o il metodo di valutazione; obbligo sancito dall'art. 10 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, che il cpv. 2 dichiara espressamente applicabile anche ai concorsi ad invito;

 

che la mancata preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione e dei relativi fattori di ponderazione costituisce un difetto talmente grave da giustificare l'annullamento dell'intera procedura di concorso;

 

che l'interesse generale ad una corretta applicazione della legge prevale chiaramente sull'affidamento riposto dalla ricorrente nella legittimità della procedura adottata dal municipio; l'interruzione della gara non appare per nulla incompatibile con gli obblighi che la procedura d'aggiudicazione genera in capo al committente;

 

che, stando così le cose, i ricorsi vanno senz'altro respinti;

 

che si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia a carico della ricorrente, poiché non appare equo farle sopportare, oltre al palesamento dei suoi prezzi, anche le conseguenze dei grossolani errori d'impostazione della gara posti in essere dal municipio.

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 36, 37 LCPubb; 10 RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

 

 

                                   2.   Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 seg. LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 seg. LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario