Incarto n.
52.2007.437

 

Lugano

5 febbraio 2008

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Raffaello Balerna, Matteo Cassina

 

segretaria:

Katia Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 27 dicembre 2007 di

 

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione 11 dicembre 2007 (n. 6528) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 19 luglio 2007 con cui il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale, le ha intimato di sottoporre il suo pastore tedesco ad una perizia per valutarne le caratteristiche comportamentali ed il grado di pericolosità;

 

 

viste le risposte:

-    14 gennaio 2008 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del veterinario cantonale (UVC);

-    15 gennaio 2008 del Consiglio di Stato;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che RI 1, qui ricorrente, vive a __________ dove detiene fra gli altri un pastore tedesco di nome __________ (microcip n.);

 

che il 17 aprile 2007 __________, dopo essere stata morsa dal cane della ricorrente, si è recata all'ospedale per le cure del caso; il medico che l'ha visitata ha notificato il caso all'UVC (cfr. formulario di notifica agli atti);

 

che, a seguito di tale segnalazione e di un precedente caso (cfr. aggressione 13 dicembre 2006 ai danni dei cani della signora __________), con decisione 30 maggio 2007 l'UVC ha intimato alla ricorrente di tenere l'animale legato al guinzaglio in tutte le aree aperte al pubblico e di frequentare un corso di educazione;

 

che la ricorrente ha pertanto contattato __________, biologa diplomata e consulente in comportamento animale, con la quale ha avuto un unico incontro;

 

che il 28 giugno 2007 __________, ha notificato all'UVC che "il tipo di comportamento esibito dal cane è pericoloso ed è sintomo di un livello di aggressività alto";

 

che, ritenuto che in passato la ricorrente aveva frequentato la cinofila, l'UVC ha contattato il responsabile, __________, il quale ha riferito che durante le sedute di educazione aveva imposto l'uso della museruola, descrivendo __________ un "cane pericoloso";

 

che, sulla base delle diverse segnalazioni, con decisione 19 luglio 2007, l'UVC ha intimato alla ricorrente di sottoporre il pastore tedesco ad una perizia per valutarne le caratteristiche comportamentali ed il grado di pericolosità; la stessa sarebbe stata effettuata da __________, veterinaria comportamentalista;

 

che con giudizio 11 dicembre 2007, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dalla ricorrente avverso la decisione dipartimentale; la necessità di una verifica della pericolosità del cane persegue lo scopo di tutelare la sicurezza di persone ed animali;

 

che RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento del predetto giudizio governativo;

 

che l'insorgente contesta l'asserita aggressione ai danni di __________, evidenziando peraltro come il proprio cane non abbia mai aggredito né tantomeno morsicato persona alcuna;

 

che la ricorrente rileva infine di non aver potuto prendere posizione alle accuse di __________, lamentandosi dell'operato dell'UVC e del Governo che avrebbero fondato le proprie decisioni su tesi di parte;

 

che all'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e l'UVC, con argomentazioni che saranno discusse, per quanto necessario, in appresso;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 8 cpv. 2 LCPDA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm, art. 8 cpv. 3 LCPDA) e la legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm); il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

 

che l'art. 31 OPAn esige che chi tiene un cane debba adottare le necessarie misure di sicurezza affinché lo stesso non costituisca un pericolo per le persone e gli altri animali;

 

che giusta l'art. 34a OPAn i veterinari, i medici, le autorità doganali e gli addestratori di cani sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane ha ferito gravemente persone o animali (lett. a) o presenta un comportamento aggressivo superiore alla media (lett. b);

che, se le è notificato un caso di cui all'art. 34a OPAn, l'autorità cantonale competente procede alla verifica dei fatti, avvalendosi di esperti (art. 34b cpv. 1 OPAn); l'Ufficio federale disciplina le modalità di verifica (cpv. 2);

 

che, in virtù dell'art. 3 LCPDA, salvo contraria disposizione di legge, l'UVC esercita le competenze che la LPDA attribuisce all'autorità cantonale;

 

che, se dalla verifica dei fatti risulta che il cane presenta disturbi del comportamento, segnatamente aggressività eccessiva, l'UVC ordina le misure necessarie; può, in particolare, esigere che il detentore del cane segua corsi specifici sul modo di trattare i cani (art. 34b cpv. 2 e 3 OPAn);

 

che, dopo aver ricevuto una notifica scritta, l'UVC raccoglie le informazioni concernenti il cane ed il suo proprietario, uno specialista effettua una prima valutazione ed a seconda della gravità del caso, può svolgere ulteriori accertamenti (cfr. punto IV della direttiva tecnica concernente la notifica dei casi in cui un cane ha gravemente ferito un essere umano o un animale oppure presenta segni di un particolare comportamento aggressivo del 24 luglio 2006 dell'UFV, www.ti.ch/DSS/DSP/UffVC/);

 

che il servizio cantonale decide le misure da applicare, tenendo conto di una valutazione del rischio basata sulle stime degli esperti (veterinari cantonali titolari di un diploma in medicina comportamentalista);

 

che, in concreto, dopo aver ricevuto le segnalazioni delle aggressioni subite dalle signore __________ e __________, l'UVC ha innanzitutto ordinato alla ricorrente di tenere il cane al guinzaglio nelle zone aperte al pubblico e di frequentare con lo stesso un corso di educazione; tali provvedimenti non sono stati contestati;

 

che, la veterinaria __________, alla quale si è rivolta la stessa ricorrente, ha riscontrato in __________ un comportamento pericoloso, sintomo di un livello di aggressività alto;

 

che, anche il responsabile della cinofila, ha definito il cane aggressivo; tanto da imporre l'uso della museruola durante le sedute di educazione;

 

che basandosi sulle valutazioni dei due esperti cinofili, l'UVC ha pertanto ritenuto necessario imporre una perizia per chiarire definitivamente il grado di pericolosità dell'animale;

 

che l'autorità cantonale ha precisato che la perizia sarebbe stata effettuata da __________, veterinaria comportamentalista, alla presenza della ricorrente;

 

che, come indicato dal Governo, solo a seguito delle risultanze della perizia sarà inoltre possibile per l'autorità cantonale prendere le eventuali misure del caso e fornire alla ricorrente consigli riguardo l'educazione del cane;

 

che, alla luce delle segnalazioni dei due esperti interpellati e ritenuto l'evidente bisogno di tutelare persone ed animali da eventuali comportamenti aggressivi di __________, la misura imposta appare la sola che permetta all'UVC di valutare in modo del tutto oggettivo e trasparente le caratteristiche comportamentali ed il grado di pericolosità del cane;

 

che ai fini del presente giudizio non è necessario verificare i due episodi di aggressione contestati dalla ricorrente; bastano infatti le segnalazioni dei due esperti, che hanno riscontrato un comportamento aggressivo superiore alla media, per imporre la misura in oggetto;

 

che, una perizia effettuata da un veterinario comportamentalista alla presenza del padrone dell'animale, non appare in alcun modo una misura incisiva atta a turbare il benessere del cane;

 

che di conseguenza il ricorso va respinto e la decisione dell'UVC confermata;

 

che, dato l'esito, anche per questa sede la tassa di giustizia e le spese vanno addebitate alla ricorrente.

 

Per questi motivi,

visti gli art. 31, 34a e b OPAn; art. 3 e 8 LCPDA; art. 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 600.- è a carico della ricorrente.

 

 

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia disponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

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;

.

 

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria