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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Massimiliano Cometta, vicecancelliere |
statuendo sul ricorso 6 febbraio 2007 della
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RI 1
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contro |
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la decisione 26 gennaio 2007 della Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) che vieta all'insorgente di proseguire i lavori in corso sulla part. n__________, località __________; |
vista la risposta 22 febbraio 2007 della CV-LEPIC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 23 gennaio 2007, la RI 1 ha notificato l'inizio dei lavori di costruzione di un'abitazione in località __________), indicando quale impresa di costruzione la ditta __________;
che da un sopralluogo effettuato il 24 gennaio 2007 da un membro __________, è emerso che sul cantiere erano presenti tre lavoratori dipendenti della RI 1, la quale non è iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione;
che preso atto della suddetta segnalazione, il 26 gennaio 2007 la CV-LEPIC ha fatto divieto alla ricorrente di proseguire i lavori di impresario __________, con la comminatoria dell'art. 292 CPS e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso; parallelamente, ha avviato una procedura contravvenzionale nei suoi confronti;
che avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, l'insorgente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che la ricorrente sostiene che è la ditta __________ ad occuparsi dei lavori di sopra e sottostruttura; essa sarebbe quindi impossibilitata ad interrompere i lavori da impresario costruttore non essendo questi di sua competenza; produce altresì una dichiarazione della ditta __________ secondo cui la RI 1 mette a disposizione il proprio personale (2 operai) a titolo di prestito di manodopera (Doc. C);
che all'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, sottolineando in particolare che sul cantiere in parola lavoravano unicamente operai riconducibili alla RI 1, e che l'attività svolta da quest'ultimi (lavori di muratura, sistemazione esterna e rifiniture) sottostà alla LEPIC, escludendo l'art. 6 cpv. 2 RLEPIC la possibilità di suddividere in lotti l'esecuzione dei lavori al fine di sottrarli all'applicazione della legge;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 15 cpv. 1 LEPIC; RL 7.1.5.3);
che se fosse vero che la ricorrente non opera sul cantiere, la legittimazione attiva le andrebbe negata, poiché il divieto di proseguire i lavori non la toccherebbe minimamente;
che vista in realtà l'attività svolta dagli operai dell'insorgente sul cantiere, di cui si dirà in seguito, la legittimazione a ricorrere le va riconosciuta (art. 43 PAmm);
che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che nel Cantone Ticino, l'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC);
che allo scopo di garantire un corretto esercizio della professione di impresario la LEPIC ha istituito un albo, al quale hanno diritto ad essere iscritte le imprese che rispondono a determinati requisiti professionali minimi (RDAT I-1993, N. 25; cfr. art. 3 cpv. 2 e 5 cpv. 1 e 2 LEPIC);
che, di principio, giusta l'art. 4 cpv. 1 LEPIC, soltanto le imprese di costruzione iscritte al relativo albo sono abilitate ad eseguire lavori di sopra- e sottostruttura;
che non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti; sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC);
che l'esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC);
che giusta l'art. 21 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa adotta d'ufficio o su istanza di parte, le opportune misure provvisionali, le quali sono immediatamente esecutive (art. 21 cpv. 4 PAmm) e si fondano su di un giudizio di apparenza (Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 21 PAmm n. 1 lett. c); esperiti i necessari accertamenti, l'autorità decide poi nel merito, adottando i provvedimenti che si impongono;
che il divieto di proseguire i lavori avviati da un'impresa di costruzione su un cantiere è un provvedimento di natura cautelare volta ad assicurare lo status quo nell'attesa che sia accertato se l'impresa ha diritto ad eseguirli;
che il provvedimento si giustifica quando sulla base di un giudizio di apparenza sussistono fondati dubbi sul diritto dell'impresa di costruzioni di eseguirli;
che, in concreto, pur non essendo dato di conoscere con precisione quale siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.- fissato dalla legge;
che il fatto che gli operai trovati sul posto in occasione del sopralluogo effettuato il 24 gennaio 2007 da__________ __________ stavano eseguendo lavori di muratura, sistemazione esterna e rifiniture non impedisce alla CV-LEPIC di intervenire con un ordine di sospensione, stante il divieto di lottizzare i lavori al fine di sottrarli alla LEPIC;
che in ogni caso, stando al rapporto giornaliero stilato il 24 gennaio 2007 e presente agli atti, sul cantiere lavoravano unicamente operai riconducibili alla ricorrente;
che il 15 febbraio 2007 la polizia cantonale ha anch'essa rilevato la presenza sul cantiere di quattro operai della RI 1 e un operaio indipendente;
che la ditta __________ sostiene che la ricorrente mette a sua disposizione il proprio personale a titolo di prestito di manodopera (doc. C);
che il prestatore di manodopera non è considerato un subappaltatore (Peter Gauch, Der Werkvertrag, IV. ed., 1996, n. 138; Luc Thévenoz, La location de services dans le bâtiment, BR 1994, pag. 69); la sua prestazione si limita in effetti alla locazione del personale dietro pagamento; non ha per oggetto l'esecuzione dell'opera o di una parte di essa;
che secondo l'art. 22 cpv. 1 della legge federale dell'8 ottobre 1989 sul collocamento ed il personale a prestito (RS 823.11) il contratto di fornitura di personale a prestito deve essere stipulato in forma scritta; la validità del contratto dipende dall'osservanza della forma prescritta (art. 11 cpv. 2 CO);
che la ricorrente non ha prodotto nessun contratto scritto che comprovi che la sua prestazione si limita alla messa a disposizione di proprio personale (2 operai) a titolo di prestito di manodopera;
che in tali circostanze, tenuto conto che l'opera che la ditta __________ si è impegnata a realizzare viene in definitiva realizzata dalle maestranze messe a disposizione dalla ricorrente, non appare fuori da ogni logica ipotizzare che l'insorgente operi sul cantiere come subappaltatrice;
che non si può infatti negare che l'esternalizzazione della quasi totalità delle maestranze necessarie al cantiere prefiguri, almeno in apparenza, una cessione in subappalto a terzi di una parte essenziale della prestazione complessiva che la ditta __________ si è impegnata a realizzare;
che stante le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 4, 15 LEPIC; 6 RLEPIC; 3, 18, 21, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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rzi implicati |
CO 1
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario