Incarto n.
52.2007.46

 

Lugano

20 febbraio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Presidente del Tribunale cantonale amministrativo

 

Lorenzo Anastasi

 

 

assistito dalla

segretaria:

 

Cinzia Luzzi, vicecancelliera

 

 

 

statuendo sul ricorso 7 febbraio 2007 del

 

 

 

Patriziato RI 1, ,

patrocinato daPA 1,

 

 

contro

 

 

 

la risoluzione 23 gennaio 2007 (n. 396) del Consiglio di Stato, la quale non approva la modifica del Regolamento d’uso della strada forestale __________, I tronco, di cui all’istanza  8 giugno 2006 dell’Ufficio patriziale di RI 1;

 

 

richiamati gli art. 48 PAmm e 49 cpv. 2 LOG;

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

                                         che il 7 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento d’uso della strada forestale __________, I tronco (in seguito: regolamento d’uso), ad eccezione dell’art. 7 disciplinante il prelievo di tasse d'uso;

 

che il 3 giugno 2006 l’assemblea patriziale di RI 1 ha approvato una nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’u-so, il quale recita:

 

-  Il Patriziato non rilascia autorizzazioni annuali. Vengono concesse unicamente autorizzazioni giornaliere per le quali si preleva una tassa da fr. 10.-- a fr. 20.--. L’Ufficio patriziale stabilisce entro tali termini la tassa annuale mediante ordinanza.

-  Ogni abuso sarà segnalato all’autorità forestale giusta l’art. 34 cpv. 3 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste.

 

che con istanza 8 giugno 2006 il patriziato ha chiesto al Consiglio di Stato di approvare la nuova versione dell’art. 7 del regolamento d’uso;

 

che con risoluzione 23 gennaio 2007 il Consiglio di Stato ha negato l'approvazione, ritenendo in sostanza che occorresse fissare anche una tassa annuale;

 

che avverso la predetta risoluzione, dichiarata definitiva, il patriziato è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l’annullamento con conseguente approvazione della nuova versione della norma di regolamento in oggetto;

 

che, a mente del ricorrente, la decisione avversata sarebbe appellabile dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo a norma dell’art. 145 LOP e contrario, dell’art. 13 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) e degli art. 34 e 35 del relativo regolamento, nonché degli art. 60 seg. PAmm; lo confermerebbe la riserva di crescita in giudicato contenuta nel dispositivo n. 2 della risoluzione impugnata;

 

 

considerato,                   in diritto

 

                                         che giusta l’art. 48 PAmm l’autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;

 

che prima di entrare nel merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d’ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

 

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale; deve quindi essere esplicitamente prevista dalla legge (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 60 PAmm);

 

che i regolamenti patriziali, analogamente a quelli comunali (art. 188 LOC), sono soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato (art.126 LOP), che esplica effetto costitutivo;

 

che le norme della LOP (art. 124 - 128), che disciplinano l'adozione e l'approvazione dei regolamenti patriziali, non prevedono la possibilità di ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato di approvazione o di rifiuto dell'approvazione delle norme di regolamento; come nell'ordinamento della LOC, alla quale la LOP si ispira, tali provvedimenti sono dunque definitivi; (STA 26.1. 2007 n. 52.6.128 in re Patriziato di C.);

 

che l'atto di approvazione o di rifiuto dell'approvazione è in effetti da considerare come espressione della vigilanza esercitata dal Consiglio di Stato sui patriziati; non è una decisione nel senso che viene comunemente attribuito a tale termine (art. 5 PA), ma un provvedimento che è parte integrante del processo legislativo (René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungs-rechtsprechung, Erg. Bd., n. 144 B VIII);

 

che per principio le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sono inappellabili (art. 207 LOC; 145 LOP);

che dal fatto che l'art. 145 LOP limiti l'impugnabilità alle decisione adottate in base agli art. da 138 a 144 LOP non può essere dedotta e contrario alcuna competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su ricorsi proposti contro altre decisioni rese dal Consiglio di Stato in tale veste; il sistema enumerativo, che definisce in modo positivo la competenza di questo tribunale, non permette di dedurla e contrario o indirettamente (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., ad art. 60 PAmm, n. 2);

 

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo non può nemmeno essere desunta dalla legislazione forestale invocata dal ricorrente (art. 13 LCFo; 34 RLCFo) del tutto silente al riguardo;

 

che tali considerazioni portano irrimediabilmente a concludere che la querelata risoluzione del Consiglio di Stato è definitiva, così come indicato dallo stesso al punto 4 del dispositivo;

 

che la riserva di crescita in giudicato della risoluzione non consente evidentemente di sovvertire l’ordinamento delle competenze stabilito dalla legge;

 

che il ricorso si avvera pertanto irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

 

che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 126, 127, 130-132, 145 LOP, 49 LOG, 3, 48, 60 PAmm;

 

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, di complessivi fr. 200.--, sono poste a carico del ricorrente.

 

 

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

Patriziato RI 1,

patr. daPA 1;

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

 

 

 

terzi implicati

 

Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria