Incarto n.
52.2007.57

 

Lugano

4 maggio 2007

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale amministrativo

 

 

 

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna

 

segretaria:

Cinzia Luzzi, vicecancelliera

 

 

statuendo sul ricorso 16 febbraio 2007 di

 

 

 

RI 1

patrocinata da

 

 

contro

 

 

 

la decisione 7 febbraio 2007 con cui la Commissione di vigilanza per l’applicazione della legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore (CV-LEPIC) ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 4'000.-- per infrazione all’art. 4 LEPIC;

 

 

vista la risposta 8 marzo 2007 della CV-LEPIC:

 

 

letti ed esaminati gli atti;

 

 

 

 

 

ritenuto,                           in fatto

 

A.      La ricorrente RI 1 è appaltatrice delle opere da impresario costruttore per l’edificazione di una proprietà per piani composta da tre appartamenti a __________ (part. n. __________ RFD).

L’11 maggio 2006 è stato notificato al municipio l’inizio dei lavori, previsto per il 15 maggio 2006.

 

 

B.      Il 7 giugno 2006, la CV-LEPIC ha intimato alla RI 1 un rapporto di contravvenzione e ordinato di sospendere i lavori da impresario costruttore che stava eseguendo nell’ambito della realizzazione dell’edificio sopraccitato. L’ordine è stato impartito in quanto la ricorrente non era iscritta all’albo delle imprese e non era quindi abilitata ad eseguire i lavori di costruzione giusta l’art. 4 LEPIC. Avverso il provvedimento di sospensione dei lavori, la RI 1 si è aggravata dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale il 13 luglio 2006 ha respinto il ricorso.

 

 

C.     Il 20 giugno 2006, l’impresa ricorrente ha presentato all’Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti una domanda d’iscrizione all’albo delle imprese, la quale è stata accettata con decisione 14 dicembre 2006.  

 

 

D.     Da alcuni sopralluoghi effettuati il 12 luglio 2006, 13 ottobre 2006 e 21 ottobre 2006 rispettivamente da un membro dell’Associazione interprofessionale di controllo (AIC), da un membro della CV-LEPIC e dalla polizia cantonale, è emerso che sul cantiere di __________ erano presenti alcuni operai della __________.

 

 

E.      Con decisione 7 febbraio 2007, la CV-LEPIC ha inflitto all’insorgente una multa di fr. 4'000.-- per violazione dell’art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che la RI 1, al momento dell’infrazione, non era ancora iscritta all’albo delle imprese, e che i lavori ad essa deliberati avrebbero superato l’importo di fr. 30'000.-- fissato dall’art. 4 cpv. 3 LEPIC.

 

 

F.      Avverso questo provvedimento la RI 1 si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. L’insorgente afferma che i lavori da impresario costruttore eseguiti sulla particella in questione non avrebbero avuto un costo superiore a fr. 30'000.--; non sarebbe inoltre provato che la ricorrente avesse in quel momento iniziato i lavori, ma solo la preparazione del cantiere. Afferma di non aver continuato ad eseguire i lavori malgrado l’ordine di sospensione e che i lavori effettuati fino a quel momento sarebbero stati subappaltati a due altre imprese. Sostiene di aver creduto necessaria l’iscrizione all’albo soltanto per dei lavori pubblici; non appena a conoscenza dell’obbligo di iscrizione avrebbe proceduto ad inoltrare la relativa istanza. In conclusione asserisce che la multa di fr. 4'000.-- sarebbe sproporzionata ed ingiustificata.  

 

 

G.     All'accoglimento del ricorso si oppone la CV-LEPIC, rilevando in sostanza che una simile edificazione avrebbe un costo preventivabile superiore a fr. 30'000.--, che l’esecuzione dei lavori non potrebbe essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 LEPIC, che gli operai della __________ presenti sul cantiere sarebbero riconducibili alla ricorrente e che la sua colpa, per quanto concerne l’ammontare della multa, è senz’altro rilevante, essendo il suo amministratore unico da anni attivo nel settore edilizio quale amministratore di imprese di costruzione.

 

 

H.      L'11 aprile 2007 il patrocinatore della ricorrente ha consultato l'intero incarto presso il Tribunale cantonale amministrativo e ha presentato le proprie osservazioni in merito il 13 aprile 2007, ribadendo gli argomenti già esposti nell'atto di ricorso e aggiungendo che la procedura sarebbe iniziata nei confronti della B__________ e non verso la RI 1.   

 

Considerato,                  in diritto

 

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo (art. 17 cpv. 3 LEPIC), la legittimazione attiva dell’insorgente (art. 43 PAmm) e la tempestività del gravame (art. 46 cpv. 1 PAmm) sono certe. Lo stesso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

La ricorrente ha potuto visionare l'intero incarto l'11 aprile 2007 ed ha inviato al Tribunale cantonale amministrativo le proprie osservazioni in merito il 13 aprile 2007. Il principio di essere sentito è quindi stato rispettato.

Gli altri mezzi di prova richiesti dalla ricorrente (testi, sopralluogo, perizia) non appaiono atti a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del presente giudizio.

 

 

2.Giusta l’art. 2 LEPIC, l’esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento competente.

Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all’albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace all’applicazione della presente legge l’esecuzione di lavori, a titolo professionale, di modesta importanza o particolarmente semplici che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l’ausilio di attrezzature importanti (cpv. 2). Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui preventivabili costi non superano l’importo di fr. 30'000.-- (cpv. 3).

L’autorizzazione all’esercizio della professione di impresario costruttore è un permesso di polizia. Essa è infatti volta a salvaguardare tipici beni di polizia, quali la sicurezza e la buona fede nei rapporti commerciali, dai rischi derivanti dall’attività di imprenditori che non offrono sufficienti garanzie di preparazione e di capacità in ordine ad un’esecuzione a regola d’arte di lavori di sopra e sottostruttura. Attraverso gli obblighi sanciti dall’art. 6 lett. d-f LEPIC, l’autorizzazione persegue inoltre finalità d’ordine sociale (STA 21 novembre 2000 in re T.).

L’esecuzione dei lavori non può essere suddivisa in lotti al fine di sottrarli all’applicazione dell’art. 4 cpv. 1 della LEPIC (art. 6 cpv. 2 RLEPIC).

La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla CV-LEPIC con l’ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- o la radiazione dall’albo (art. 16 cpv. 1 LEPIC).

La pena dev’essere adeguata alla colpa dell’autore materiale dell’infrazione, alla sua condizione personale ed alla gravità oggettiva dell’infrazione commessa, fermo restando che in questa materia le persone giuridiche sono responsabili per le infrazioni commesse da loro organi o incaricati nell'esercizio della loro funzione (art. 16 cpv. 4 LEPIC).

 

 

3.3.1. Innanzi tutto, si precisa che la procedura di contravvenzione nei confronti della RI 1 è stata aperta il 7 giugno 2006 (cfr. rapporto di contravvenzione di stessa data). Nulla ha invece a che vedere con la presente fattispecie l'apertura di un procedimento nei confronti della B__________ nell'ottobre 2006; quanto asserito in merito dalla ricorrente nelle sue osservazioni 13 aprile 2007 non ha quindi nessuna rilevanza.

 

3.2. In concreto, all’impresa di costruzione sono stati appaltati dei lavori per l’edificazione di una proprietà per piani composta da tre appartamenti; pur non essendo dato di conoscere con precisione quali siano i costi preventivati per la costruzione in oggetto, si può con certezza ritenere che superino il limite di fr. 30'000.-- fissati dalla legge. Questi lavori non rientrano nelle opere di modesta importanza o particolarmente semplici, eseguibili senza attrezzature importanti.

La ricorrente non contesta il valore preventivato per i lavori previsti; la stessa ricorrente ha dichiarato nel formulario “inchiesta cantieri aperti per le imprese non iscritte all’albo”, inviato alla CV-LEPIC con lettera 20 settembre 2006, un importo per lavori edili di fr. 620'000.-- relativo al cantiere di __________ oggetto del procedimento. Nell’atto di ricorso, l’insorgente si limita in sostanza ad evidenziare che, al momento dell’apertura della procedura di contravvenzione, i lavori eseguiti nel cantiere in questione non avevano un costo superiore a fr. 30'000.--. Conformemente all’art. 4 cpv. 3 LEPIC, è determinante il costo preventivabile dei lavori di sopra e sottostruttura, e non il costo dei lavori eseguiti. La censura della ricorrente non può quindi essere presa in considerazione, così come le affermazioni secondo cui non avrebbe iniziato i lavori, ma solo preparato il cantiere.

Anche l’ammissione di aver subappaltato i lavori di scavo e quelli per il ferro d’armatura e per la gru a due altre imprese non giova alla ricorrente. Anzi, il regolamento di applicazione della LEPIC, art. 6 cpv. 2, vieta espressamente la lottizzazione dei lavori al fine di sottrarli alla legge.

È pertanto accertato che la ricorrente, non essendo iscritta all’albo delle imprese al momento dell’apertura della procedura di contravvenzione, ha concretamente operato in aperta ed evidente violazione dell’art. 4 LEPIC. Il suo comportamento va dunque sanzionato (art. 16 LEPIC).

 

 

4.La ricorrente afferma di non aver continuato ad eseguire i lavori sul cantiere, rispettando quindi l’ordine di sospensione.

Dagli atti di causa risulta che dei lavoratori impiegati dalla __________ sono stati sorpresi più volte ad operare sul cantiere (cfr. punto D in fatto). La ricorrente non ha comunque mai contestato tali fatti.

Come già affermato nella decisione 13 luglio 2006 del Tribunale cantonale amministrativo, in merito al ricorso interposto dalla RI 1 contro l’ordine di sospensione dei lavori (ricorso respinto dal Tribunale cantonale amministrativo e decisione nel frattempo cresciuta in giudicato), si ripete che, indipendentemente dal datore di lavoro, la ricorrente risulta essere l’unica impresa presente sul cantiere al momento dei controlli, almeno fino a dicembre 2006, per cui le incombe la responsabilità delle maestranze che vi operano; del resto, non ha mai contestato che i lavoratori in questione non fossero alle sue dipendenze.

Si può quindi affermare che l’insorgente ha più volte violato l’obbligo imposto di sospendere i lavori.

 

 

5.      Il 7 giugno 2006, data d'apertura della procedura di contravvenzione, l’insorgente non era iscritta all’albo delle imprese.

La stessa ha inoltrato l’istanza di iscrizione all’albo il 20 giugno 2006. L’iscrizione è stata accettata, dopo una procedura che non occorre rievocare, il 14 dicembre 2006.

La ricorrente ha asserito che prima di questi eventi credeva necessaria l’iscrizione all’albo soltanto per dei lavori pubblici.

Il signor __________, amministratore unico della RI 1 dal marzo 2003 e attivo nel settore edile da molti anni, non poteva ignorare che l’esercizio della professione di impresario costruttore nel Cantone è soggetto ad autorizzazione e che soltanto con l’iscrizione dell’impresa al relativo albo la ricorrente sarebbe stata abilitata ad eseguire i lavori di sopra e sottostruttura sui cantieri di __________. Inoltre, l’ignoranza della legge non protegge il privato sotto il profilo della buona fede. Vale la regola basilare secondo cui la conoscenza della legge è presunta (cfr. Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., n. 652).

L’avvenuta iscrizione a posteriori all’albo dell’impresa ricorrente è irrilevante ai fini del presente giudizio e non sana l'infrazione commessa.

 

 

6.Accertato che l’insorgente deve rispondere per l’infrazione dell’art. 4 cpv. 2 LEPIC, resta da verificare se la multa inflitta è adeguata alla gravità dell’infrazione commessa, alla colpa degli autori materiali dell’infrazione ed alle condizioni personali del trasgressore.

La colpa imputabile alla ricorrente è senz’altro rilevante, ritenuto che il suo amministratore unico, quale impresario attivo nel settore edilizio da molti anni, doveva senz’altro sapere che soltanto le imprese iscritte all’albo sono abilitate ad eseguire lavori edili di sopra e sottostruttura.

Nonostante l’esplicito ordine di sospendere i lavori e l’avvio della procedura di contravvenzione nei suoi confronti, essa è stata inoltre più volte sorpresa ad operare sul cantiere, rendendo necessario anche l’intervento della polizia.

L’infrazione commessa non è certamente trascurabile, ritenuto che i costi legati all’esecuzione dei lavori commissionati alla ricorrente dai proprietari del fondo in questione (fr. 620'000.--; cfr. formulario “inchiesta cantieri aperti per le imprese non iscritte all’albo”, agli atti) supera di circa venti volte il valore soglia previsto dalla legge.

Questo tribunale ritiene quindi commisurata alla gravità dell’infra- zione ed alla colpa del trasgressore la multa di fr. 4'000.-- inflitta alla ricorrente.

 

 

7.Sulla scorta di tutto quanto precede questo tribunale, apprezzando liberamente il complesso delle prove agli atti, matura il solido convincimento che la ricorrente abbia effettivamente e consapevolmente commesso l'infrazione rimproveratale, motivo per cui non può essere prosciolta dall'addebito che le è stato mosso.

Quanto alla multa, risulta confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto con la conseguente conferma della risoluzione impugnata.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’insor-gente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

 

 

 

Per questi motivi,

visti gli art. 2, 4, 16, 17 LEPIC; 6 RLEPIC; 18, 28, 43, 46, 60 PAmm;

 

 

 

dichiara e pronuncia:

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

 

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

 

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).

 

 

                                    4.   Intimazione a:

 

 

;

.

 

 

 

 

terzi implicati

 

CO 1

 

 

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria