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Incarto n.
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Lugano
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In nome |
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Il Tribunale cantonale amministrativo |
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composto dei giudici: |
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina |
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segretario: |
Leopoldo Crivelli |
statuendo sul ricorso 2 gennaio 2007 di
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RI 1
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contro |
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la decisione 19 dicembre 2006 del Consiglio di Stato (n. 6350) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 26 maggio 2006 rilasciata dal municipio di CO 1 a __________ per riattare ed ampliare la sua casa d'abitazione; |
viste le risposte:
- 23 gennaio 2007 del municipio di CO 1;
- 23 gennaio 2007 del Consiglio di Stato;
preso atto della replica 5 febbraio 2007 dei ricorrenti e le dupliche:
- 15 febbraio 2007 del municipio di CO 1;
- 13 febbraio 2007 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto, in fatto
A. a. Il 12 novembre 2006 i ricorrenti RI 1 hanno inviato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato uno scritto in cui rilevavano di aver inoltrato al comune di CO 1 il 5 maggio 2006 un ricorso (recte: opposizione) contro una domanda di riattamento/ampliamento riguardante una casa d'abitazione di proprietà __________ (part. 2604) e di aver saputo nel mese di ottobre 2006 che era stato dato il permesso. Gli insorgenti chiedevano che la domanda di costruzione fosse bocciata e che la casa fosse ricostruita come era prima di essere distrutta dalla caduta di un masso nel 2002.
b. Il 17 novembre 2006 il Servizio dei ricorsi ha chiesto ai ricorrenti di inviargli entro sette giorni la decisione impugnata, pena il rigetto dell'impugnativa.
c. Il 25 novembre 2006, i ricorrenti hanno fatto presente al Servizio dei ricorsi di non essere in grado di dar seguito alla richiesta, poiché la decisione non era mai stata notificata loro da parte del municipio.
B. Con decisione 19 dicembre 2006 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile, perché gli insorgenti avevano omesso di produrre la decisione impugnata.
C. Contro la predetta decisione RI 1 insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo una valutazione obbiettiva dell'ammissibilità dell'ampliamento.
Con lunghe disquisizioni i ricorrenti narrano le loro traversie, sottolineando di essere stati trattati in modo discriminatorio da quando hanno acquistato il rustico situato accanto a quello in via di ristrutturazione.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio, contestando le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
E. In sede di replica gli insorgenti ribadiscono di non aver mai ricevuto la decisione impugnata.
Con la duplica il Consiglio di Stato postula nuovamente il rigetto dell'impugnativa, al pari del municipio che contesta le tesi degli insorgenti, osservando di aver notificato loro per lettera semplice la licenza che autorizza l'intervento.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva degli insorgenti è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2. Giusta l’art. 46 cpv. 3 PAmm, al ricorso deve essere allegata la decisione querelata.
La mancata produzione della decisione censurata non comporta l'immediato rigetto dell'impugnativa, ma impone all'autorità di applicare l’art. 9 PAmm, a norma del quale istanze i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (RDAT 1976, n. 43; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 PAmm n. 2).
3. Nel caso concreto, i ricorrenti hanno in sostanza impugnato davanti al Consiglio di Stato la decisione con cui il municipio di CO 1 aveva autorizzato il riattamento e l'ampliamento del rustico della vicina __________. Contrariamente a quanto prescritto dall'art. 46 cpv. 3 PAmm, al ricorso non hanno allegato la decisione impugnata.
Con ordinanza del 17 novembre 2006, il Servizio dei ricorsi ha assegnato loro un termine per produrre l'atto censurato sotto comminatoria di irricevibilità dell'impugnativa.
I ricorrenti non hanno dato seguito alla richiesta, limitandosi ad affermare di non aver mai ricevuto la decisione censurata. Dando seguito alla comminatoria contenuta nell'ordinanza in questione, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso irricevibile.
La decisione è conforme al diritto. I ricorrenti non hanno in effetti intrapreso alcunché per entrare in possesso della licenza al cui rilascio si erano opposti e che intendevano contestare. Non sostengono in particolare di essersi rivolti al municipio per ottenere copia della licenza che affermano di non aver ricevuto. Eppure, stando alle loro stesse affermazioni, già dal mese di ottobre 2006 erano stati informati che il municipio aveva rilasciato il permesso per l'ampliamento ed il riattamento della casa della vicina. Non potevano pretendere che il Consiglio di Stato li sostituisse nell'adempimento di una formalità che l'ordinanza 17 ottobre 2006 aveva dichiarato essenziale ai fini della ricevibilità dell'impugnativa.
Diversa avrebbe potuto essere la conclusione soltanto nel caso in cui i ricorrenti, sollecitati a produrre la decisione impugnata, pena l'irricevibilità dell'impugnativa si fossero rivolti al municipio per ottenere copia della licenza e l'autorità comunale si fosse rifiutata di rilasciargliela.
4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 9, 18, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è a carico dei ricorrenti in solido.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82. ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 ss LTF).
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4. Intimazione a: |
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terzi implicati |
1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3
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Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario